BGer C 247/2001
 
BGer C 247/2001 vom 20.12.2001
[AZA 7]
C 247/01 Ws
IVa Camera
composta dei giudici federali Borella, Rüedi e Kernen;
Grisanti, cancelliere
Sentenza del 20 dicembre 2001
nella causa
M.________, ricorrente,
contro
Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione, Via Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona, opponente,
e
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano
Fatti :
A.- M.________, nato nel 1946, ha lavorato come operaio chimico fino al 1995. Il 2 maggio 1996 è rimasto vittima di un incidente della circolazione a seguito del quale lamenta tuttora una sindrome dolorosa cervicale cronica ed alterazioni degenerative della colonna vertebrale.
Mediante decisione 31 marzo 1998 l'Ufficio AI del Cantone Ticino ha respinto la domanda dell'interessato di ottenere una rendita d'invalidità, osservando come gli accertamenti medici ed economici del caso gli avessero attestato, nell'ambito dell'attività precedente, un'abilità lavorativa residua del 75%.
A far tempo dal 28 giugno 2000 M.________ ha presentato una richiesta d'indennità di disoccupazione, dichiarandosi inabile al lavoro nella misura del 100% dal 1995. Dopo aver l'Ufficio del lavoro del Cantone Ticino, mediante decisione 17 ottobre 2000, rilevato l'idoneità al collocamento dell'istante nella misura del 75%, conformemente a quanto attestato dall'assicurazione per l'invalidità, la Cassa pubblica cantonale di assicurazione contro la disoccupazione, con atto 24 novembre 2000, ha respinto la domanda d'indennità per il fatto che il richiedente non adempiva il periodo di contribuzione nei due anni precedenti la domanda e non poteva nemmeno beneficiare di un motivo di esenzione ai sensi di legge, poiché ritenuto abile al lavoro nella misura del 75%.
B.- Con pronunzia 20 giugno 2001, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto il ricorso di M.________, confermando il provvedimento querelato.
C.- M.________ interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, asseverando di essere tuttora "sotto analisi per una valutazione del caso" e chiedendo una sospensione in attesa di tale valutazione. Invitato a voler sanare entro il termine di ricorso l'atto ricorsuale, che questa Corte, con scritto 26 luglio 2001, ha osservato non sembrare soddisfare i requisiti di motivazione posti dalla giurisprudenza, l'insorgente non vi ha dato alcun seguito.
La Cassa cantonale di disoccupazione propone la reiezione del gravame, mentre il Segretariato di Stato dell'economia ha rinunciato a determinarsi.
Diritto :
1.- Preliminarmente si pone in ordine la questione di sapere se il ricorso di M.________ soddisfi i requisiti di motivazione e, di conseguenza, se possa ritenersi ricevibile.
Giusta i combinati disposti di cui agli art. 132 e 108 cpv. 2 OG, il ricorso di diritto amministrativo deve tra l'altro contenere, pena l'inammissibilità, la conclusioni e i motivi per i quali il Tribunale federale delle assicurazioni dovrebbe dar seguito alle richieste del ricorrente, atteso come la motivazione non debba essere necessariamente corretta, ma debba in ogni modo essere riferita al tema della causa (DTF 123 V 335).
Nel caso di specie, pur dovendo esprimere serie perplessità riguardo all'adempimento del requisito di motivazione dal momento che l'atto ricorsuale non menziona le ragioni per cui l'insorgente ritiene di poter richiedere un altro giudizio, la questione può rimanere irrisolta, il gravame dovendo comunque essere respinto nel merito.
2.- a) A norma dell'art. 8 cpv. 1 lett. e LADI, l'assicurato ha diritto all'indennità di disoccupazione se, tra l'altro, ha compiuto o è liberato dall'obbligo di compiere il periodo di contribuzione. Secondo l'art. 13 cpv. 1 LADI adempie le condizioni relative al periodo di contribuzione colui che, entro il pertinente termine quadro - ossia nei due anni precedenti il primo giorno nel quale sono adempiuti tutti i presupposti per il diritto alla prestazione (art. 9 cpv. 3 LADI) - ha svolto durante almeno sei mesi un'occupazione soggetta a contribuzione.
b) Nell'evenienza concreta, l'interessato si è annunciato all'assicurazione contro la disoccupazione il 28 giugno 2000. Il termine quadro in esame si estende pertanto al periodo dal 28 giugno 1998 al 27 giugno 2000.
E' pacifico che durante tale termine quadro il richiedente non ha svolto alcuna attività soggetta a contribuzione e che, di conseguenza, l'istante non adempie il presupposto relativo al periodo di contribuzione.
Resta da esaminare se l'insorgente possa prevalersi di un motivo di esenzione dall'adempimento del periodo di contribuzione. Circostanza che è stata negata dalla Corte cantonale.
3.- a) Secondo l'art. 14 cpv. 1 lett. b LADI, è esonerato dall'adempimento del periodo di contribuzione colui che, durante il termine quadro (art. 9 cpv. 3), non è stato vincolato, per più di 12 mesi complessivamente, da un rapporto di lavoro per motivi di malattia, infortunio o maternità e non ha quindi potuto soddisfare i relativi obblighi.
b) Conformemente al chiaro testo del disposto, l'assicurato deve essere stato impedito di svolgere una tale attività sottoposta a contribuzione per uno dei motivi precitati.
Deve pertanto sussistere un nesso di causalità tra il mancato adempimento del periodo di contribuzione e la malattia, l'infortunio o la maternità. Siffatta causalità è unicamente data se, per uno dei motivi indicati, non era possibile né ragionevolmente esigibile per l'assicurato esercitare un'attività, anche solo a tempo parziale. Ne consegue che se l'incapacità lavorativa è solo parziale, deve essere ulteriormente esaminata la possibilità di esigere l'esercizio di un'attività soggetta a contribuzione, svolta a tempo parziale (DTF 121 V 342 seg. consid. 5b; sentenza inedita del 12 ottobre 1999 in re R., C 202/99; DLA 1995 n. 29 pag. 167 seg. consid. 3b/aa e riferimenti ivi citati; Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung in:
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, n. 197 pag. 78).
c) Nel caso di specie, sulla base della decisione 31 marzo 1998 dell'Ufficio AI del Cantone Ticino e dell'attestazione 8 settembre 2000 del medico curante, dott.
B.________, che ha confermato, anche a seguito di un consulto specialistico eseguito il 26 giugno 2000, il grado di capacità lavorativa del 75%, giustamente il primo giudice ha rilevato che l'insorgente non poteva appellarsi a un motivo di esenzione ai sensi dell'art. 14 cpv. 1 lett.
b LADI, in quanto l'incapacità di guadagno del 25% non impediva al ricorrente di soddisfare il requisito dell'adempimento del periodo di contribuzione nell'ambito di un'attività a tempo parziale. Tale valutazione, conforme ai principi di legge e di giurisprudenza suesposti, merita di essere tutelata e riflette peraltro la prassi del Tribunale federale delle assicurazioni, che ha già avuto modo di considerare come anche un'incapacità lavorativa del 50% non impedisca al richiedente di adempiere il periodo di contribuzione mediante l'esercizio di un'attività a tempo parziale (DLA 1998 n. 19 pag. 94 segg.).
In esito a quanto precede il ricorso, in quanto ricevibile, deve essere respinto perché infondato.
4) Visto l'esito del gravame, la domanda di sospensione della procedura diventa priva di oggetto.
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni
pronuncia :
I.In quanto ricevibile, il ricorso di diritto
amministrativo è respinto.
II.Non si percepiscono spese giudiziarie.
III. La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e al Segretariato di Stato dell'economia.
Lucerna, 20 dicembre 2001
In nome del
Tribunale federale delle assicurazioni
Il Presidente della IVa Camera :
Il Cancelliere :