BGer 2A.401/2001
 
BGer 2A.401/2001 vom 20.12.2001
[AZA 0/2]
2A.401/2001
II CORTE DI DIRITTO PUBBLICO
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20 dicembre 2001
Composizione della Corte: giudici federali Wurzburger, presidente,
Hungerbühler e Merkli.
Cancelliera: Ieronimo Perroud.
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Visto il ricorso di diritto amministrativo presentato il 14 settembre 2001 da A.A.________ patrocinata dall'avv. Egidio Mombelli, Chiasso, contro la sentenza emessa il 2 agosto 2001 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino nella causa, in materia di rifiuto del rinnovo del permesso di dimora annuale, che oppone la ricorrente al Consiglio di Stato del Cantone Ticino;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
1.- a) A.A.________, cittadina russa, è entrata in Svizzera il 2 febbraio 1993; da allora vi ha fatto soggiorni regolari, dapprima lavorando come artista in diversi locali notturni e poi, dal settembre 1994, quale studente presso una scuola professionale a Lugano, ove ha conseguito nel giugno 1998 un diploma di commercio e lingue. Il 31 luglio 1998 ha sposato il cittadino svizzero B.A.________.
Per questo motivo le è stato rilasciato un permesso di dimora annuale, regolarmente rinnovato, l'ultima volta con scadenza al 31 luglio 2000. Rientrata in Svizzera dopo un soggiorno di sei mesi a Mosca tra il dicembre 1998 e il maggio 1999, A.A.________ ha vissuto con il marito dal giugno 1999 fino alla fine del mese di luglio successivo.
Essendo stata allora, a suo dire, cacciata di casa dal coniuge, essa si è dapprima trasferita presso un'amica e poi, dal 1° novembre 1999, in un monolocale locato per proprio conto a Lugano.
b) Il 12 febbraio 2001 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Cantone Ticino, osservando che non vi era più comunione domestica e che, quindi, era venuto a meno lo scopo per il quale le era stato concesso un permesso di dimora, ha rifiutato la modifica chiesta da A.A.________ di alcuni dati nel permesso di dimora e le ha fissato un termine per lasciare il territorio cantonale.
c) Detta decisione è stata confermata su ricorso, dapprima dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino, il 21 marzo 2001, e poi dal Tribunale cantonale amministrativo, il 2 agosto 2001. La Corte cantonale ha rilevato che l'effettiva convivenza postmatrimoniale, protrattasi all'incirca per sette mesi, era interrotta da due anni; da allora non vi era più un'autentica relazione coniugale né alcun indizio di ripresa della medesima. Vi era quindi un manifesto abuso di diritto ad appellarsi ad un matrimonio che sussisteva solo formalmente unicamente per poter continuare a beneficiare del permesso di dimora. Inoltre ha osservato che l'interessata non poteva nemmeno richiamarsi all'art. 8 della Convenzione europea del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU; RS 0.101).
d) Il 14 settembre 2001 A.A.________ ha esperito dinanzi al Tribunale federale un ricorso di diritto amministrativo, con cui chiede che la sentenza cantonale sia annullata e che le venga rilasciato un permesso di dimora annuale; in via subordinata domanda il rinvio degli atti all' autorità cantonale per complemento dell'istruttoria e nuovo giudizio.
Chiamati ad esprimersi, il Tribunale cantonale amministrativo si è limitato a riferirsi alla propria decisione, mentre il Governo ticinese e l'Ufficio federale degli stranieri hanno proposto la reiezione del gravame.
e) Con decreto presidenziale del 10 ottobre 2001 è stato concesso effetto sospensivo al ricorso.
2.- Giusta l'art. 7 LDDS il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha, in linea di principio, diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora. Al fine di stabilire se il ricorso di diritto amministrativo sia ammissibile, è determinante unicamente la questione di sapere se, formalmente, esista un matrimonio (DTF 122 II 289 consid. 1b). È invece un problema di merito il quesito se il diritto al rilascio o la proroga dell'autorizzazione di soggiorno sussista ancora o se vada negato in virtù di quanto sancito dall'art. 7 cpv. 1 terza frase e 2 LDDS o dall'abuso di diritto (DTF 120 Ib 6 consid. 1; 126 II 265 consid. 1b e rinvii). Nel caso di specie, la ricorrente è sposata con un cittadino svizzero dal 31 luglio 1998: il suo ricorso è quindi ricevibile giusta l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG combinato con l'art. 4 LDDS.
3.- La ricorrente rimprovera alla Corte cantonale un accertamento manifestamente lacunoso e incompleto dei fatti rilevanti in quanto suo marito non sarebbe stato sentito sulla questione della ripresa della vita coniugale.
Dagli atti di causa emerge che il consorte della ricorrente è stato più volte convocato dal competente Ufficio regionale degli stranieri al fine di essere interrogato in proposito.
Egli però non si è mai presentato né ha mai dato seguito alla richiesta dell'autorità di farle pervenire una dichiarazione scritta. È vero che dedurne, come fatto dalla Corte cantonale, che costui non avesse manifestamente alcuna intenzione di tornare a vivere con la moglie può apparire discutibile. Senonché, durante tutta la procedura cantonale, la ricorrente si è sempre limitata a far valere la propria intenzione di rincongiungersi con il marito, senza tuttavia mai dimostrare che anche quest'ultimo avesse la volontà di riprendere la vita comune. Né tanto meno la ricorrente ha mai chiesto che il proprio marito fosse sentito su tale questione. In simili circostanze non si può rimproverare alla Corte cantonale di aver tralasciato di assumere d'ufficio una simile prova dal momento che non vi era nessun indizio che facesse pensare all'esistenza di una volontà comune dei coniugi A.________ di ricostruire un'unione coniugale. Non vi è quindi un accertamento manifestamente incompleto dei fatti rilevanti né una violazione di regole essenziali di procedura.
4.- a) Conformemente alla prassi relativa all'art. 7 LDDS, vi è abuso di diritto allorquando il coniuge straniero si appella ad un matrimonio che esiste solo formalmente con l'unico intento di ottenere un'autorizzazione di soggiorno, scopo che non è protetto dal citato disposto (DTF 121 II 97 consid. 4a e richiami). L'esistenza di un eventuale abuso va valutata secondo le circostanze della fattispecie, dato che solo l'abuso manifesto può essere preso in considerazione.
b) La ricorrente rimprovera alla Corte cantonale di non aver esaminato se fossero adempite tutte le eccezioni di cui all'art. 7 LDDS o meglio se esisteva un motivo di espulsione, se si trattava di un matrimonio fittizio, circostanze comunque non date in concreto, prima di vagliare il caso sotto il profilo dell'abuso di diritto. La critica è inconferente. In effetti, oltre al fatto che le citate eccezioni previste dall'art. 7 LDDS non sono cumulative, vi può essere abuso di diritto anche qualora il matrimonio non sia stato contratto allo scopo di aggirare le prescrizioni in materia di polizia degli stranieri (cfr. DTF 121 II 97 consid. 3b) oppure in assenza di un motivo di espulsione.
c) I fatti accertati dal Tribunale cantonale amministrativo sono vincolanti per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 2 OG). Nella fattispecie è incontestato che la convivenza matrimoniale, con un'interruzione di sei mesi, è durata all'incirca sette mesi e che dalla fine del mese di luglio 1999 i coniugi A.________ - i motivi che hanno condotto a questa separazione non essendo determinanti - non convivono più. Da allora essi non si sono riconciliati, non hanno cioè mai ripreso la vita in comune. Al riguardo va osservato che dagli atti di causa non emerge nessun elemento che permetta di pensare che una tale riconciliazione sia prevista o voluta. La separazione appare dunque definitiva, non essendo stata manifestata la volontà - al di là del semplice parlato - di mantenere una vera unione coniugale.
In proposito va rilevato che le spiegazioni fornite dalla ricorrente per giustificare la durata della separazione della coppia, oltre a riferirsi ad eventi (malattia e problemi finanziari del marito) che esistevano già prima del matrimonio e di cui era a conoscenza, non permettono di giungere ad una diversa conclusione, ma rafforzano piuttosto i dubbi esistenti sulla ripresa di comunione domestica.
In queste condizioni, va ammesso che, da lungo tempo, la ricorrente e suo marito non hanno più la volontà di creare o di ricreare una vera comunione coniugale. La situazione dei coniugi A.________ non è quindi conforme allo scopo perseguito dall'art. 7 cpv. 1 LDDS. Richiamandosi ad un matrimonio che, da più di due anni, esiste solo dal lato formale, la ricorrente commette pertanto un abuso di diritto (DTF 121 II 97 consid. 4 e rinvii). Confermando il rifiuto del rinnovo del permesso di dimora, il Tribunale cantonale amministrativo non ha quindi disatteso il diritto federale.
d) In assenza di una vera unione coniugale, la ricorrente non può inoltre prevalersi di una vita famigliare intatta e vissuta ai sensi dell'art. 8 CEDU. Di conseguenza, essa non può nemmeno pretendere al rilascio di un'autorizzazione di soggiorno in base a questo disposto.
e) Per il resto, si può rinviare ai pertinenti considerandi della decisione querelata (art. 36a cpv. 3 OG).
5.- a) Manifestamente infondato, il ricorso può essere deciso secondo la procedura semplificata di cui all' art. 36a OG.
b) Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1, 153 e 153a OG). Non si concedono ripetibili ad autorità vincenti (art. 159 cpv. 2 OG).
Per questi motivi
visto l'art. 36a OG
il Tribunale federale
pronuncia :
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 2000.-- è posta a carico della ricorrente.
3. Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino e all'Ufficio federale degli stranieri.
Losanna, 20 dicembre 2001 VIZ
In nome della II Corte di diritto pubblico
del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:
Il Presidente,
La Cancelliera,