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Original
 
[AZA 7]
U 410/99 Ws
IVa Camera
composta dei giudici federali Borella, Presidente, Rüedi e
Leuzinger; Scartazzini, cancelliere
Sentenza dell'8 novembre 2001
nella causa
D.________, ricorrente, rappresentata dall'avv. Marco
Cereghetti, Corso Elvezia 7, 6901 Lugano,
contro
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli
infortuni, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna, opponente,
e
Tribunale cantonale delle assicurazioni, 6901 Lugano
F a t t i :
A.- D.________, nata nel 1945, cucitrice presso la
ditta S.________ SA di C.________ e come tale assicurata
presso l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione
contro gli infortuni (INSAI), in data 21 ottobre 1990 è
caduta dalla scala esterna della propria abitazione
procurandosi una contusione della spalla e dell'anca destre
di media entità, senza importanti lesioni osteoarticolari.
La ripresa del lavoro al 100 % era stata inizialmente
prevista a partire dal 24 dicembre 1990. Il caso venne
assunto dall'INSAI, il quale ha regolarmente corrisposto le
prestazioni assicurative di legge.
Con decisione del 13 marzo 1997, l'interessata è stata
posta al beneficio di un'indennità per menomazione dell'integrità
fisica del 5 %. L'Istituto assicuratore ha invece
negato il diritto ad una rendita d'invalidità, considerando
che i postumi dovuti all'infortunio non pregiudicavano la
capacità di guadagno dell'assicurata in misura apprezzabile.
Mediante decisione su opposizione del 6 luglio 1998,
l'INSAI ha confermato il provvedimento inizialmente emesso.
B.- Rappresentata dall'avvocato A. Rampini di Lugano,
D.________ è insorta contro la menzionata decisione su
opposizione con ricorso al Tribunale delle assicurazioni
del Cantone Ticino. Chiedeva di essere posta al beneficio
di una rendita d'invalidità non inferiore al 50 %, a dipendenza
del persistente danno alla spalla destra. Contestava
essenzialmente la valutazione dell'esigibilità lavorativa,
sia nella sua originaria professione di cucitrice sia in
attività sostitutive.
L'autorità di ricorso cantonale ha completato
l'istruttoria ordinando l'allestimento di una perizia medica
giudiziaria a cura del dott. M.________, specialista in
fisiatria e reumatologia. Il referto peritale, fondato su
una visita specialistica del 9 marzo 1999, è stato redatto
il 5 maggio seguente. Dopo aver l'insorgente chiesto che il
caso fosse sottoposto al prof. G.________, specialista in
ortopedia dapprima all'Ospedale cantonale di F.________,
più tardi alla Clinica X.________, il quale in passato ebbe
in cura la paziente, il Tribunale delle assicurazioni ha
nuovamente interpellato il dott. M.________, che in un
complemento peritale 12 luglio 1999 si è espresso sulla data
in cui l'assicurata, dopo l'infortunio occorsole il
21 ottobre 1990, aveva verosimilmente raggiunto lo "status
quo ante" o lo "status quo sine". In data 10 agosto 1999,
la Corte cantonale ha informato l'interessata circa la possibilità
che la contestata decisione su opposizione venisse
modificata a suo detrimento, avvertendola della facoltà di
procedere al ritiro dell'impugnativa. L'insorgente ha informato
il Tribunale di non intendere far uso di tale possibilità.
I giudici di prime cure hanno considerato che il nesso
di causalità naturale fra il danno alla salute presentato
dall'assicurata e l'infortunio da lei subito il 21 ottobre
1990 si era estinto già a contare dall'8 febbraio 1991. A
far tempo da quella data l'INSAI avrebbe pertanto dovuto
porre fine definitivamente alle proprie prestazioni, le
quali, per quanto atteneva alle cure mediche, erano state
concesse sino nel marzo 1997. Il Tribunale precisava che la
questione delle prestazioni indebitamente percepite si sarebbe
posta soltanto se l'INSAI avesse deciso di pretenderne
il rimborso. Con giudizio 23 settembre 1999 il gravame è
stato respinto (disp. 1) e la decisione amministrativa
6 ottobre 1998 (recte 6 luglio 1998) riformata nel senso
che il nesso di causalità naturale fra il danno alla salute
e l'infortunio 21 ottobre 1990 - e con esso l'obbligo contributivo
dell'INSAI - era dichiarato estinto a far tempo
dall'8 febbraio 1991 (disp. 2).
C.- Patrocinata dall'avvocato M. Cereghetti di
Massagno, D.________ interpone al Tribunale federale delle
assicurazioni un ricorso di diritto amministrativo avverso
il giudizio cantonale. Contesta in sostanza la perizia
giudiziaria allestita dal dott. M.________, l'opinione del
dott. A.________, capo clinica di ortopedia all'Ospedale
Y.________ espressosi segnatamente nel febbraio 1991, al
quale aveva fatto riferimento il perito giudiziario nelle
sue informazioni complementari del 12 luglio 1999, nonché
le conclusioni del dott. C.________, medico di circondario
dell'INSAI. Fa valere che l'asserita lesione a livello
della cuffia dei rotatori alla spalla destra sarebbe,
secondo il prof. G.________, di cui chiede l'audizione, da
ricondurre all'infortunio occorsole il 21 ottobre 1990. Lamenta
che arbitrariamente sarebbe stata disattesa la richiesta
di complementi istruttori già formulata in sede
cantonale e ravvisa in tale rifiuto una violazione del diritto
di essere sentito. Protestate spese e ripetibili,
conclude postulando in via principale che l'intero incarto
venga retrocesso al Tribunale di prime cure per complemento
d'istruttoria e nuovo giudizio. In via subordinata, chiede
che le venga assegnata una rendita d'invalidità pari ad
un'incapacità di guadagno non inferiore al 50 %. La ricorrente
ha altresì domandato di essere posta al beneficio
dell'assistenza giudiziaria gratuita. Invitata da questa
Corte a compilare l'apposito questionario relativo alle sue
condizioni economiche, essa non vi ha dato alcun seguito
entro il termine stabilito.
L'INSAI propone che il gravame sia integralmente
respinto, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali
ha rinunciato a determinarsi.
D i r i t t o :
1.- Oggetto della presente lite in sede cantonale era
il tema di sapere se l'interessata, oltre a quanto già le è
stato riconosciuto dall'INSAI, avesse diritto ad una rendita
d'invalidità a dipendenza di un danno fisico trovantesi
in un nesso di causalità naturale e adeguata con l'evento
infortunistico subito nell'ottobre 1990. La precedente
istanza ha inoltre esaminato il tema di sapere se prestazioni
per cure mediche e indennità per menomazione dell'integrità
fossero state a ragione corrisposte. Anche
questo punto deve pertanto essere vagliato in concreto.
Nei considerandi dell'impugnato giudizio, l'autorità
di ricorso cantonale ha in modo esatto ed esauriente rammentato
i principi che governano i presupposti di un nesso
di causalità naturale (DTF 119 V 337 consid. 1, 118 V 289
consid. 1b e sentenze ivi citate), precisando segnatamente
quando sono dati i requisiti per l'erogazione di una rendita
d'invalidità (art. 18 LAINF). A questa esposizione può
pertanto essere fatto riferimento e prestata adesione.
2.- Occorre innanzitutto rilevare che, contrariamente
al rimprovero mosso dalla ricorrente al Tribunale cantonale,
per i motivi di cui si dirà nel prossimo considerando
la fattispecie della presente vertenza è stata delucidata
correttamente, per cui è priva di ogni fondamento la censura
di violazione del diritto di essere sentito e inconferente
la conclusione intesa a postulare l'allestimento di
ulteriori indagini.
3.- a) Nel caso di specie, il tema di sapere se sia
realizzato il presupposto di un nesso di causalità naturale
tra l'infortunio subito il 21 ottobre 1990 ed il danno alla
spalla destra è stato chiarito facendo capo ad una perizia
giudiziaria circostanziata ed approfondita, stilata dal
dott. M.________ in data 5 maggio 1999 e da lui completata
il 12 luglio seguente. In base alla stessa, l'autorità di
ricorso di prima istanza ha constatato che la menzionata
relazione di causalità si era estinta già a contare dall'8
febbraio 1991, conclusione formulata dal perito incaricato
facendo riferimento al parere espresso il 13 febbraio
1991 dal dott. A.________. Detto specialista aveva in
particolare attestato che in occasione di un'artroscopia
diagnostica eseguita in data 8 febbraio 1991 si era potuto
escludere una rottura della cuffia dei rotatori e
riscontrare solo lievi segni di degenerazione alla spalla
destra.
Questa conclusione, alla quale chiaramente si deve
giungere ove si esamini attentamente l'insieme degli atti
all'inserto, appare motivata e convincente.
b) Con il ricorso di diritto amministrativo l'insorgente
solleva nuovamente le allegazioni e le censure invocate
davanti all'istanza inferiore. Alla luce di quanto
precede, esse non possono però minimamente infirmare le
conclusioni cui è giunta la giurisdizione cantonale. Occorre
rilevare che la ricorrente fonda la propria tesi essenzialmente
su due argomenti, ossia l'asserto secondo il quale
il prof. G.________ avrebbe ammesso un nesso di
causalità naturale tra l'evento in discussione e il danno
alla salute così come l'assunto che l'esito cui giunse il
dott. A.________ in occasione della summenzionata
artroscopia potrebbe essere errato. Orbene, da un lato
bisogna ribadire, come è stato rilevato correttamente
dall'autorità di ricorso cantonale, che il prof.
G.________, segnatamente in un certificato medico
2 febbraio 1996, aveva soltanto dichiarato che la lesione
della cuffia dei rotatori poteva essere attribuita alla caduta
sulla spalla avvenuta nell'ottobre 1990, senza però
nulla asserire in merito alla probabilità preponderante di
tale nesso. Da un altro lato, a prescindere dal fatto che
la ricorrente si limita a gratuite affermazioni sulla pertinenza
delle conclusioni del dott. A.________, il prof.
G.________, in un referto del 28 giugno 1993, non aveva minimamente
criticato, pur facendovi esplicito riferimento,
l'esito delle indagini effettuate dal menzionato
specialista di ortopedia nel febbraio 1991.
L'opinione dei primi giudici merita pertanto integrale
conferma e dev'essere fatta propria del Tribunale federale
delle assicurazioni.
c) Discende dalle suesposte considerazioni che da
questo profilo il gravame di D.________ risulta infondato;
la decisione amministrativa e la pronunzia querelata, nella
misura in cui quest'ultima ha per oggetto il diritto alla
rendita d'invalidità, sono quindi meritevoli di tutela.
4.- L'insorgente non ha contestato, nel ricorso in
sede di prima istanza, le conclusioni dell'INSAI relative
al diritto a prestazioni assicurative per cure mediche e
indennità per menomazione dell'integrità. Tali elementi del
provvedimento sono pertanto cresciuti in giudicato e non
formavano oggetto della lite (DTF 125 V 415 consid. 2a).
Ciò nonostante il Tribunale cantonale, a torto, li ha esaminati,
concludendo in modo generale che il nesso di causalità
naturale si era estinto a contare dall'8 febbraio
1991, ma che poteva rimanere indeciso il tema di sapere se
D.________ dovesse restituire prestazioni assicurative
indebitamente percepite.
Il ricorso di diritto amministrativo merita pertanto
accoglimento nel senso che il punto 2 del dispositivo del
giudizio impugnato dev'essere annullato.
5.- Parzialmente vincente in causa, l'assicurata ha
diritto a un'indennità di parte ridotta.
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni
p r o n u n c i a :
I. Il ricorso di diritto amministrativo è parzialmente
accolto nel senso che è annullato il punto 2 del
dispositivo del giudizio del Tribunale delle assicurazioni
del Cantone Ticino del 23 settembre 1999; per
l'eccedenza esso è respinto.
II. Non si percepiscono spese giudiziarie.
III. L'INSAI verserà alla ricorrente fr. 1000.- a titolo di
indennità di parte.
IV. La presente sentenza sarà intimata alle parti, al
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e
all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 8 novembre 2001
In nome del
Tribunale federale delle assicurazioni
Il Presidente della IVa Camera :
Il Cancelliere :