BGer I 154/2001
 
BGer I 154/2001 vom 02.07.2001
[AZA 0]
I 154/01 Ge
IVa Camera
composta dei giudici federali Borella, Rüedi e Kernen;
Grisanti, cancelliere
Sentenza del 2 luglio 2001
nella causa
C.________, ricorrente,
contro
Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1211 Ginevra 2, opponente,
e
Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, 1007 Losanna,
Fatti :
A.- C.________, cittadino spagnolo nato nel 1945, ha lavorato in Svizzera, solvendo i regolari contributi di legge, dal 1972 al 1974 e dal 1979 al 1986 per poi lasciare il nostro Paese a metà dicembre 1987. Per le conseguenze di un infortunio sul lavoro subito il 16 luglio 1986, l'assicurato è stato posto al beneficio di una mezza rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità dal 1° luglio 1987 al 31 gennaio 1988.
Il 30 giugno 1998 l'interessato ha presentato agli organi dell'assicurazione svizzera una nuova domanda volta ad ottenere una rendita d'invalidità, facendo valere una inabilità lavorativa imputabile alle conseguenze dell'incidente del 1986.
Mediante decisione 12 aprile 2000 l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero (UAI) ha respinto la richiesta per carenza del requisito assicurativo.
B.- C.________ è insorto alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, la quale ne ha rigettato il gravame con pronunzia 17 gennaio 2001, rilevando, a sua volta, l'assenza del presupposto assicurativo.
C.- L'insorgente interpone un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, con il quale ribadisce la sua domanda di prestazioni.
Mentre l'UAI propone la reiezione dell'impugnativa, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi.
Diritto :
1.- a) Nell'impugnata pronunzia, alla quale si rinvia, il primo giudice ha già compiutamente esposto i presupposti che un cittadino spagnolo residente in Spagna deve adempiere per avere diritto a una rendita dell'assicurazione per l'invalidità svizzera. E' comunque opportuno ribadire che secondo l'ordinamento valido fino al 31 dicembre 2000 - applicabile al caso di specie, dovendo il giudice delle assicurazioni sociali, per invalsa giurisprudenza, esaminare la decisione amministrativa deferitagli sulla base della situazione di fatto e di diritto esistente al momento in cui essa venne emanata (DTF 121 V 366 consid. 1b e riferimenti) - per avere diritto alla rendita medesima un assicurato deve adempiere cumulativamente tre presupposti, ossia essere invalido ai sensi della legislazione svizzera (art. 4 e 28 LAI), avere versato contributi assicurativi all'AVS/AI svizzera durante un anno intero almeno (art. 36 cpv. 1 LAI) ed essere assicurato, all'insorgere dell'invalidità, presso l'istituzione assicurativa elvetica (vecchio art. 6 cpv. 1 LAI). Restano riservate le norme deroganti di Convenzioni internazionali.
b) A norma dell'art. 1 LAI sono assicurate le persone che lo sono all'AVS a titolo obbligatorio o facoltativo.
Giusta l'art. 1 cpv. 1 lett. a e b LAVS sono in particolare assicurate le persone fisiche domiciliate in Svizzera e quelle che vi esercitano una attività lucrativa.
c) Secondo l'art. 7a della Convenzione di sicurezza sociale fra la Confederazione svizzera e la Spagna 13 ottobre 1969 il cittadino spagnolo costretto ad abbandonare la propria attività lucrativa in Svizzera in seguito a una malattia o a un infortunio, ma il cui stato di invalidità è qui stato constatato, è considerato assicurato ai sensi della legislazione svizzera per il periodo di un anno a decorrere dalla data dell'interruzione del lavoro seguita da invalidità ed è tenuto a versare i contributi all'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità come se fosse domiciliato in Svizzera.
2.- Nel caso in esame risulta dagli atti all'inserto che l'interessato nel 1996 - anno che egli ha indicato corrispondere all'inizio dell'inabilità lavorativa attuale - non era più assicurato presso l'AVS/AI svizzera, non avendo egli più avuto dimora o esercitato attività lucrativa nel nostro Paese dal dicembre 1987 ed essendo evidentemente trascorso l'anno (dall'interruzione dell'attività lucrativa in Svizzera) previsto dalla Convenzione per mantenere e prorogare lo statuto di assicurato. Ne discende che, in assenza del requisito assicurativo, la richiesta del ricorrente deve essere ritenuta infondata a priori, senza necessità di esame degli ulteriori presupposti. Si rammenta tuttavia all'insorgente che in virtù della modifica della LAI del 23 giugno 2000, in vigore dal 1° gennaio 2001, e della conseguente soppressione del presupposto assicurativo (RU 2000 pag. 2682; FF 1999 pag. 4319 seg. e 4331), gli è riservata la facoltà di chiedere all'autorità amministrativa il riesame della propria situazione in base al nuovo ordinamento (cpv. 4 disp. trans. modifica LAI del 23 giugno 2000, RU 2000 pag. 2683; FF 1999 pag. 4333).
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni, statuendo secondo la procedura semplificata dell'art. 36a cpv. 1 lett. b OG in relazione con l'art. 135 OG,
pronuncia :
I. Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.
II. Non si percepiscono spese giudiziarie.
III. La presente sentenza sarà intimata alle parti, alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero e all'Ufficio
federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 2 luglio 2001
In nome del
Tribunale federale delle assicurazioni
Il Presidente della IVa Camera:
Il Cancelliere: