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Original
 
[AZA 7]
U 362/98 Ge
IVa Camera
composta dei giudici federali Borella, Rüedi e Leuzinger;
Schäuble, cancelliere
Sentenza del 27 giugno 2001
nella causa
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli
infortuni, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna, ricorrente,
contro
B.________, opponente, rappresentato dall'avv. Fabio
Taborelli, Corso San Gottardo 25, 6830 Chiasso,
e
Tribunale cantonale delle assicurazioni, 6901 Lugano
F a t t i :
A.- B.________, nato nel 1943, lavorava come gessatore
presso la ditta C.________ SA quando, il 21 ottobre 1994,
fu vittima di un infortunio professionale. Egli ne riportò
una contusione alla spalla destra con rottura della cuffia
dei rotatori.
L'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro
gli infortuni (INSAI) assunse il caso, versando le prestazioni
di legge.
Mediante decisione 8 settembre 1997, l'INSAI dispose
l'erogazione di una rendita d'invalidità del 25% dal 1°
maggio 1997 e di un'indennità per menomazione all'integrità
del 10%, confermando il provvedimento anche dopo opposizione,
il 9 gennaio 1998.
B.- Assistito dall'avv. Fabio Taborelli, B.________
insorse con ricorso al Tribunale delle assicurazioni del
Cantone Ticino chiedendo l'assegnazione di una rendita del
56%, eventualmente previo allestimento di un rapporto peritale.
Postulò inoltre il beneficio dell'assistenza giudiziaria
e del gratuito patrocinio.
Il 16 aprile 1998 l'istanza cantonale concesse l'assistenza
giudiziaria richiesta. Il successivo 10 giugno essa
ordinò poi l'erezione di una perizia che venne affidata al
dott. M.________, specialista di chirurgia ortopedica.
Prendendo a base il rapporto di questo sanitario,
l'autorità giudiziaria di primo grado accolse parzialmente
il gravame per pronunzia 23 novembre 1998, obbligando
l'INSAI a versare all'insorgente una rendita calcolata su
un'invalidità del 41%. L'Istituto venne inoltre condannato
al pagamento di ripetibili nella misura di fr. 800.-.
C.- L'INSAI interpone a questa Corte un ricorso di diritto
amministrativo con cui chiede di annullare il giudizio
cantonale e di stabilire il tasso d'invalidità al 25%,
conformemente alla decisione su opposizione litigiosa.
L'assicurato, sempre tramite l'avv. Taborelli, postula
la reiezione del gravame. Egli domanda altresì di essere
messo al beneficio dell'assistenza giudiziaria anche nella
presente procedura.
Da parte sua l'Ufficio federale delle assicurazioni
sociali rinuncia a determinarsi.
D i r i t t o :
1.- Nei considerandi del querelato giudizio il Tribunale
delle assicurazioni del Cantone Ticino ha già correttamente
ricordato le norme di diritto concernenti il tema
oggetto della lite, la quale verte unicamente sulla questione
della commisurazione dell'invalidità lamentata dall'opponente.
L'istanza cantonale ha in particolare esposto
come, giusta l'art. 18 cpv. 2 LAINF, il grado d'invalidità
venga determinato paragonando il reddito del lavoro che
l'assicurato potrebbe conseguire, dopo l'insorgenza dell'invalidità
e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività esigibile da
lui in condizioni equilibrate di mercato del lavoro, con
quello che avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato
invalido. L'autorità giudiziaria di primo grado ha poi rilevato,
pure a ragione, che al fine di poter graduare l'invalidità
all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso)
è necessario disporre di documenti che devono essere
rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti,
precisando, da un lato, come il compito del medico consista
nel porre un giudizio sullo stato di salute e nell'indicare
in quale misura e in quali attività l'assicurato sia incapace
al lavoro, dall'altro, come la documentazione medica
costituisca un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili
dall'assicurato. A questa esposizione non può che essere
fatto riferimento e prestata adesione.
2.- a) Nell'evenienza concreta dalla documentazione
medica, e in particolare dalla perizia giudiziaria del
dott. M.________ allestita in sede cantonale, risulta che
l'assicurato non può dal profilo sanitario proseguire la
sua attività professionale di gessatore. Emerge però anche,
in modo convincente, che egli, considerando soltanto i postumi
dell'infortunio occorso nell'ottobre 1994 - l'interessato
lamenta inoltre disturbi non consecutivi all'evento
stesso -, è da ritenere, in teoria, totalmente capace di
eseguire lavori leggeri confacenti che non richiedano l'uso
ripetitivo dell'arto superiore destro. Queste valutazioni
non sono in questa sede contestate, né il Tribunale federale
delle assicurazioni vede valido motivo per scostarsene.
b) Ai fini di stabilire le ripercussioni economiche
dell'impossibilità, per l'assicurato, di svolgere, in seguito
all'infortunio, la precedente attività, le istanze
inferiori hanno fatto capo ad un paragone dei redditi, come
lo prescrive l'art. 18 cpv. 2 LAINF, già citato. Per quel
che riguarda, in particolare, il reddito ipotetico d'invalido,
l'autorità giudiziaria cantonale, in modifica di
quanto stabilito nel provvedimento amministrativo impugnato
e prevalendosi della propria giurisprudenza sviluppata in
tema di determinazione del salario di riferimento per il
calcolo della capacità di guadagno residua, ha ritenuto
l'importo di fr. 35'000.-, che corrispondeva negli anni dal
1994 al 1998 alla retribuzione annua media conseguibile sul
mercato del lavoro ticinese da operai o impiegati non qualificati
con problemi di salute in attività leggere adeguate.
Orbene, la questione dei salari medi fondati su dati
statistici, cui pure la predetta prassi giudiziaria ticinese
si riferisce, è stata oggetto di una recente sentenza
del Tribunale federale delle assicurazioni pubblicata in
DTF 126 V 75 segg.
c) In tale sentenza di principio la Corte ha in sostanza
stabilito che ai fini della determinazione del reddito
da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale
e salariale concreta dell'interessato, a condizione
però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e
ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito
derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato
e non costituisca una paga sociale. Qualora difettino indicazioni
economiche effettive, possono, conformemente alla
giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche
salariali. La questione di sapere se e in quale misura
al caso i salari fondati su dati statistici debbano
essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali
e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile
al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità
e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione),
criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare
globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come
una deduzione globale massima del 25% del salario statistico
permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili
di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale
federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella
medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione
globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione
deve succintamente motivare, il giudice non può
senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello
degli organi dell'assicurazione.
d) Ora, la prassi ticinese, secondo cui il presunto
reddito d'invalido realizzabile, su un mercato del lavoro
equilibrato, da un lavoratore poco o non qualificato in attività
confacenti allo stato di salute è valutato senza
particolare riferimento alle circostanze specifiche del caso
concreto, ma secondo criteri uniformi, non soddisfa manifestamente
le esigenze poste dalla nuova giurisprudenza
precitata (nello stesso senso: sentenze 19 aprile 2001 in
re P., I 226/00, 31 gennaio 2001 in re R., I 10/00, e 30
giugno 2000 in re B., I 411/98). Il giudizio querelato non
può quindi essere tutelato.
e) Per determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato,
l'istituto ricorrente ha compiuto degli accertamenti
presso alcune aziende del Cantone Ticino appurando,
dopo aver preso conoscenza dei risultati della perizia
giudiziaria disposta dall'istanza precedente, come in
attività leggere, che, teoricamente, anche l'interessato
sarebbe in grado di esercitare, laddove si considerino i
soli postumi dell'infortunio, i dipendenti di tali ditte
percepissero, nel 1997, un reddito annuo medio pari a fr.
44'698.-. Orbene, il Tribunale federale delle assicurazioni
può aderire alla valutazione del guadagno ipotetico di invalido
operata dall'INSAI. L'importo stabilito appare plausibile
alla luce dei dati statistici sulla struttura dei
salari editi dal competente Ufficio federale - dati secondo
i quali la retribuzione annua media dei lavoratori di sesso
maschile attivi in occupazioni semplici e ripetitive nel
settore privato ammontava, nel medesimo anno, a fr.
54'245.- (fr. 4'294.- : 40 x 41,9 x 12 x 100,5%) - quando
si consideri come, ai sensi della giurisprudenza in DTF 126
V 75 sopra indicata, le specifiche circostanze del caso
concreto siano suscettibili di comportare una riduzione del
salario statistico fino, realizzate tutte le premesse, al
limite massimo del 25%.
3.- In tali condizioni, ritenuto che il reddito ipotetico
conseguibile senza invalidità (fr. 59'747.- annui) non
è mai stato contestato dalle parti in causa, la decisione
amministrativa in lite che riconosce all'opponente il diritto
a una rendita sulla base di un'invalidità del 25% merita
di essere ristabilita.
4.- a) L'opponente ha domandato di essere messo al beneficio
dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
Ora, i requisiti posti dall'art. 152 cpv. 2 OG in relazione
con l'art. 135 OG appaiono adempiuti. Dalla documentazione
all'inserto risulta in effetti comprovata la situazione
d'indigenza e, visti i non evidenti quesiti posti
dalla fattispecie, non si poteva pretendere che il richiedente
difendesse i suoi interessi senza l'ausilio di un legale
(Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation
judiciaire, vol. V, n. 5 e 7 all'art. 152 OG). Il gratuito
patrocinio va quindi concesso. L'assicurato, che già
aveva ottenuto tale beneficio in sede cantonale, con decisione
esplicante tuttora effetto, viene comunque esplicitamente
avvertito che qualora sia più tardi in grado di pagare,
sarà tenuto alla rifusione verso la Cassa del Tribunale
ai sensi dell'art. 152 cpv. 3 OG.
b) Nella misura in cui la richiesta concerne invece la
dispensa dal pagamento delle spese giudiziarie, essa è priva
di oggetto, la procedura di ricorso in materia d'assegnazione
o di rifiuto di prestazioni assicurative essendo
di regola gratuita (art. 134 OG).
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni
p r o n u n c i a :
I. Il ricorso di diritto amministrativo è accolto, il
giudizio querelato 23 novembre 1998 essendo annullato.
II. Non si percepiscono spese giudiziarie.
III. La domanda di assistenza giudiziaria dell'opponente è
accolta. La Cassa del Tribunale rifonderà al patrocinatore
dell'interessato fr. 2'500.- (comprensivi dell'imposta
sul valore aggiunto) a titolo di patrocinio
per la procedura federale.
IV. La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale
cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio
federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 27 giugno 2001
In nome del
Tribunale federale delle assicurazioni
Il Presidente della IVa Camera:
Il Cancelliere: