BGer U 275/1998
 
BGer U 275/1998 vom 31.05.2001
[AZA 7]
U 275/98 Ws
IVa Camera
composta dei giudici federali Borella, Rüedi e Leuzinger;
Schäuble, cancelliere
Sentenza del 31 maggio 2001
nella causa
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli
infortuni, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna, ricorrente,
contro
M._________, opponente, rappresentato dal Sindacato
Edilizia & Industria, Via Industria, 6814 Lamone,
e
Tribunale cantonale delle assicurazioni, 6900 Lugano
F a t t i :
A.- M._________, nato nel 1953, lamenta gli esiti di
tre infortuni professionali intervenuti rispettivamente il
18 dicembre 1989, il 7 novembre 1994 e il 6 ottobre 1995,
nei quali riportò lesioni alle spalle che lo costrinsero,
nel 1997, a cessare l'attività di capo operaio sino ad
allora esercitata presso l'impresa di costruzioni
S._________ SA di G._________.
Mediante decisione 20 settembre 1997, l'Istituto nazionale
svizzero di assicurazione contro gli infortuni
(INSAI) dispose l'erogazione di una rendita d'invalidità
del 30% dal 1° giugno 1997 e di un'indennità per menomazione
all'integrità del 20%, confermando il provvedimento anche
dopo opposizione, il 27 novembre 1997.
B.- Assistito dal Sindacato Edilizia & Industria
(SEI), M._________ insorse con ricorso al Tribunale delle
assicurazioni del Cantone Ticino chiedendo l'assegnazione
di una rendita per un'invalidità pari almeno al 50%, con
protesta di spese e ripetibili.
Per giudizio 25 agosto 1998 l'autorità giudiziaria
cantonale accolse il gravame, obbligando l'INSAI a versare
all'insorgente una rendita calcolata su un'invalidità del
50%. L'Istituto venne inoltre condannato al pagamento di
ripetibili nella misura di fr. 800.-.
C.- L'INSAI, rappresentato dall'avv. Enrico Broggini,
interpone a questa Corte un ricorso di diritto amministrativo
con cui chiede di stabilire il tasso d'invalidità al
30%, conformemente alla decisione su opposizione litigiosa.
L'assicurato, sempre tramite il SEI, postula la reiezione
del gravame. Da parte sua l'Ufficio federale delle
assicurazioni sociali rinuncia a determinarsi.
D i r i t t o :
1.- Nei considerandi del querelato giudizio il Tribunale
delle assicurazioni del Cantone Ticino ha già correttamente
ricordato le norme di diritto concernenti il tema
oggetto della lite, la quale verte unicamente sulla questione
della commisurazione dell'invalidità lamentata dall'opponente.
Il primo giudice ha in particolare esposto come,
giusta l'art. 18 cpv. 2 LAINF, il grado d'invalidità
venga determinato paragonando il reddito del lavoro che
l'assicurato potrebbe conseguire, dopo l'insorgenza dell'invalidità
e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività esigibile da
lui in condizioni equilibrate di mercato del lavoro, con
quello che avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato
invalido. L'istanza cantonale ha poi rilevato, pure a ragione,
che al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione
(o al giudice in caso di ricorso) è necessario
disporre di documenti che devono essere rassegnati dal
medico o eventualmente da altri specialisti, precisando, da
un lato, come il compito del medico consista nel porre un
giudizio sullo stato di salute e nell'indicare in quale misura
e in quali attività l'assicurato sia incapace al lavoro,
dall'altro, come la documentazione medica costituisca
un importante elemento di giudizio per determinare quali
lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato.
A questa esposizione non può che essere fatto riferimento
e prestata adesione.
2.- a) Nell'evenienza concreta, fondandosi essenzialmente
sugli accertamenti sanitari esperiti ed evidenziati
nel rapporto 10 febbraio 1997 del dott. C._________, medico
di circondario dell'INSAI, la Corte cantonale ha considerato
che l'assicurato, a dipendenza dei postumi infortunistici
alle spalle, non era più in grado di svolgere l'attività
precedente di capo operaio. Come l'istituto assicuratore,
l'autorità giudiziaria di primo grado ha però ritenuto
l'interessato abile al lavoro in misura completa in
attività sostitutive leggere compatibili con lo stato di
salute. Su tale punto, il Tribunale federale delle assicurazioni
non ha alcun motivo per scostarsi dal giudizio impugnato
(cfr. sull'attendibilità delle valutazioni dei medici
di circondario dell'INSAI, DTF 122 V 161 in fine; v.
pure GAAC 2000 n. 138 pag. 1341 segg.).
b) Ai fini di stabilire le ripercussioni economiche
dell'impossibilità, per l'assicurato, di svolgere la precedente
attività, le istanze inferiori hanno fatto capo ad un
paragone dei redditi, come lo prescrive l'art. 18 cpv. 2
LAINF, già citato. Per quel che riguarda, in particolare,
il reddito ipotetico d'invalido, il primo giudice, in modifica
di quanto stabilito nel provvedimento amministrativo
impugnato e prevalendosi della propria giurisprudenza sviluppata
in tema di determinazione del salario di riferimento
per il calcolo della capacità di guadagno residua, ha
ritenuto l'importo di fr. 35'000.-, che corrispondeva negli
anni dal 1994 al 1997 alla retribuzione annua media conseguibile
sul mercato del lavoro ticinese da operai o impiegati
non qualificati con problemi di salute in attività
leggere adeguate. Orbene, la questione dei salari medi fondati
su dati statistici, cui pure la predetta prassi giudiziaria
ticinese si riferisce, è stata oggetto di una recente
sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni pubblicata
in DTF 126 V 75 segg.
c) In tale sentenza di principio la Corte ha in sostanza
stabilito che ai fini della determinazione del reddito
da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale
e salariale concreta dell'interessato. Qualora
difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente
alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti
dalle statistiche salariali. La questione di sapere se
e in quale misura al caso i salari fondati su dati statistici
debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle
circostanze personali e professionali del caso concreto
(limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni
di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado
di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è
tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al
riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del
salario statistico permettesse di tener conto delle varie
particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro.
Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora
rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a
pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da
una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare,
il giudice non può senza valido motivo sostituire il
suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.
d) Ora, la prassi della Corte cantonale ticinese, secondo
cui il presunto reddito d'invalido realizzabile, su
un mercato del lavoro equilibrato, da un lavoratore poco o
non qualificato in attività confacenti allo stato di salute
è valutato senza particolare riferimento alle circostanze
specifiche del caso concreto, ma secondo criteri uniformi,
non soddisfa manifestamente le esigenze poste dalla nuova
giurisprudenza precitata (nello stesso senso: sentenze 19
aprile 2001 in re P., I 226/00, 31 gennaio 2001 in re R., I
10/00, e 30 giugno 2000 in re B., I 411/98). Il giudizio
querelato non può quindi essere tutelato.
e) Per determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato,
l'istituto ricorrente ha compiuto degli accertamenti
presso alcune aziende del Cantone Ticino appurando
come in attività leggere, che anche l'interessato sarebbe
in grado di esercitare dal profilo sanitario e avuto
riguardo alle sue capacità professionali, i dipendenti di
tali ditte percepissero un reddito annuo medio pari a fr.
49'327.-, arrotondati a fr. 49'000.-. Orbene, il Tribunale
federale delle assicurazioni può aderire alla valutazione
del guadagno ipotetico di invalido operata dall'INSAI.
L'importo stabilito appare plausibile alla luce dei dati
statistici sulla struttura dei salari editi dal competente
Ufficio federale - dati secondo i quali la retribuzione annua
media dei lavoratori di sesso maschile attivi in occupazioni
semplici e ripetitive nel settore privato ammontava,
nel 1997, a fr. 54'245.- (fr. 4'294.- : 40 x 41,9 x 12
x 100,5%) - quando si consideri come, ai sensi della giurisprudenza
in DTF 126 V 75 sopra indicata, le specifiche
circostanze del caso concreto siano suscettibili di comportare
una riduzione del salario statistico fino, realizzate
tutte le premesse, al limite massimo del 25%.
3.- In tali condizioni, ritenuto che il reddito ipotetico
conseguibile senza invalidità (fr. 70'655.- annui) non
è mai stato contestato dalle parti in causa, la decisione
amministrativa in lite che riconosce all'opponente il diritto
a una rendita calcolata su un'invalidità del solo 30%
merita di essere ristabilita.
4.- In conformità all'art. 159 cpv. 2 in relazione con
l'art. 135 OG, non si assegnano ripetibili all'INSAI, poiché
esso istituto, conformemente alla giurisprudenza, è
equiparato a organismo con compiti di diritto pubblico (DTF
112 V 49 consid. 3 e rinvio).
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni
p r o n u n c i a :
I. Il ricorso di diritto amministrativo è accolto, il
giudizio querelato 25 agosto 1998 essendo annullato.
II. Non si percepiscono spese giudiziarie, né si assegnano
indennità di parte.
III. La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale
cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio
federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 31 maggio 2001
In nome del
Tribunale federale delle assicurazioni
Il Presidente della IVa Camera :
Il Cancelliere :