BGer I 389/2000
 
BGer I 389/2000 vom 28.12.2000
[AZA 0]
I 389/00 Ws
IVa Camera
composta dei giudici federali Borella, Rüedi, Soldini,
supplente; Cassina, cancelliera
Sentenza del 28 dicembre 2000
nella causa
C.________, ricorrente,
contro
Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, Avenue Edmond-Vaucher 18, Ginevra, opponente,
e
Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, Losanna
Visto in fatto e considerando in diritto che:
C.________, cittadino italiano nato nel 1940, ha lavorato in Svizzera dal 1960 al 1964 versando i contributi AVS/AI di legge;
in seguito ha lavorato in Italia, Germania, Lussemburgo e da ultimo in Francia;
il 3 luglio 1998 ha presentato all'assicurazione svizzera una domanda di rendita d'invalidità;
con decisione 30 giugno 1999 l' Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero (UAI), esperite le indagini mediche e economiche del caso, ha posto C.________ al beneficio di una rendita intera d'invalidità di fr. 73.- mensili a decorrere dal 1° novembre 1998;
l'interessato, assistito dal Patronato X.________, si è aggravato alla Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI per le persone residenti all'estero, postulando sostanzialmente il riesame dell'importo della prestazione;
l'adita autorità ricorsuale, mediante giudizio 25 maggio 2000, ne ha respinto l'impugnativa confermando il calcolo della rendita effettuato dall'UAI;
i giudici commissionali hanno fra l'altro rilevato che i figli M.________ e A.________, essendo nati nel 1969 rispettivamente nel 1974 e, quindi, successivamente alla partenza dell'assicurato dalla Svizzera, non potevano dar diritto all'accredito per compiti educativi giusta gli art. 29quater e 29sexies LAVS;
C.________ interpone al Tribunale federale delle assicurazioni un ricorso di diritto amministrativo con il quale contesta il giudizio commissionale;
l'interessato, pur dando atto che i figli M.________ e A.________ sono nati dopo la sua partenza dalla Svizzera, rileva tuttavia di aver vissuto, negli anni trascorsi in Svizzera, con la prima moglie e di aver avuto da quest'ultima altri due figli, C.________ (nato a Z.________ il 5 febbraio 1961) e G.________ (nato il 5 settembre 1964 tre mesi dopo la partenza dalla Svizzera);
l'UAI, preso atto dei nuovi elementi allegati nell'impugnativa, propone di ammetterla e di retrocedergli gli atti affinché possa riesaminare il caso ed eventualmente ricalcolare la rendita;
l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha invece rinunciato a determinarsi;
nei considerandi della querelata pronunzia i primi giudici hanno già chiaramente esposto la normativa legale applicabile alla presente fattispecie, per quanto segnatamente attiene al calcolo di una rendita dell'assicurazione per l'invalidità svizzera;
a tale esposizione può pertanto essere fatto riferimento e prestata adesione;
con il suo gravame, C.________ ha tra l'altro evidenziato una nuova circostanza suscettibile di influenzare il calcolo della prestazione di cui egli è beneficiario, segnatamente l'esistenza di un primo matrimonio, dal quale sono nati due figli di cui uno ancora in Svizzera;
in simili condizioni, questa Corte non può che aderire alla proposta formulata dall'amministrazione in via di risposta e, quindi, accogliere l'impugnativa e retrocederle la causa perché effettui una verifica del calcolo della prestazione alla luce di tali nuovi elementi;
per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 36a OG in relazione con l'art. 135 OG,
pronuncia :
I.Il ricorso di diritto amministrativo è accolto nel
senso che, annullati il giudizio 25 maggio 2000 e la
decisione impugnata 30 giugno 1999, la causa è rinviata
all'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero
perché proceda ad un complemento d'istruttoria
conformemente ai considerandi e renda un nuovo
provvedimento.
II.Non si percepiscono spese giudiziarie.
III. La presente sentenza sarà intimata alle parti, alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero e all'Ufficio
federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 28 dicembre 2000
In nome del
Tribunale federale delle assicurazioni
Il Presidente della IVa Camera :
p. La Cancelliera :