BGer 7B.248/2000
 
BGer 7B.248/2000 vom 01.11.2000
[AZA 0/2]
7B.248/2000
CAMERA DELLE ESECUZIONI E DEI FALLIMENTI
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1° novembre 2000
Composizione della Camera: giudici federali Bianchi, presidente,
Nordmann e Merkli.
Cancelliere: Piatti.
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Visto il ricorso del 16 ottobre 2000 presentato da A.________ e B.________, patrocinati dall'avv. Marco Cereda, Bellinzona, contro la sentenza emanata il 26 settembre 2000 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino nella causa che oppone i ricorrenti all'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona nel fallimento della C.________ S.A.;
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1.- Il 22 giugno 1999 è stato decretato il fallimento della C.________ S.A. La liquidazione avviene secondo la procedura sommaria. L'11 agosto 1999 A.________ e B.________, proprietari dell'immobile già occupato dalla fallita, hanno notificato un credito per pigioni impagate, facendo nel contempo valere un diritto di ritenzione sugli oggetti precedentemente inventariati dall'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona. Con scritto 7 ottobre 1999 l'Ufficio ha comunicato al legale dei predetti creditori l'intenzione di ritirare tutti i beni mobili inventariati, che si trovano nello stabile, ad eccezione di alcuni oggetti il cui smontaggio causerebbe costi elevati.
Con ricorso 18 ottobre 1999 A.________ e B.________ si sono opposti al ritiro dell'inventario, affermando, tra l'altro, di averlo affittato a un terzo unitamente allo stabile, adibito ad esercizio pubblico. L'Ufficio, preso atto del rifiuto di permettere la rimozione dell'inventario, ha invitato i menzionati creditori a voler versare l'importo mensile di fr. 2000.-- a titolo di canone locatizio per l'utilizzo di tali beni.
2.- Con ricorso 29 ottobre 1999 A.________ e B.________ hanno impugnato il provvedimento con cui l'Ufficio chiede loro la somma di fr. 2000.-- mensili per l'utilizzo dei beni inventariati. Con sentenza 19 maggio 2000 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha respinto il rimedio. I giudici cantonali hanno segnatamente rilevato che non appare sostenibile che i ricorrenti, ancorché al beneficio di un diritto di ritenzione, utilizzino gratuitamente beni di cui non sono beneficiari e hanno ritenuto la richiesta dell'Ufficio adeguata. Il 23 giugno 2000 la Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale ha respinto, in quanto ammissibile, un rimedio interposto dai predetti creditori.
3.- Il 12 luglio 2000 l'Ufficio, riferendosi alle citate sentenze dell'autorità di vigilanza e del Tribunale federale, ha chiesto al legale di A.________ e B.________ l'importo di fr. 20'000.-- per l'utilizzo dei beni inventariati dal periodo ottobre 1999 a luglio 2000. Con sentenza 26 settembre 2000 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha respinto un ricorso inoltrato da A.________ e B.________ e diretto contro tale provvedimento.
4.- Con ricorso 16 ottobre 2000 A.________ e B.________ hanno impugnato al Tribunale federale l'ultima decisione dell'autorità di vigilanza, postulandone, in via principale, l'annullamento. In via subordinata chiedono la riduzione del corrispettivo mensile per l'utilizzo dei beni inventariati a fr. 300.-- e in via ancora più subordinata a fr. 500.--; in ogni caso tali importi andrebbero compensati con il credito, garantito da pegno manuale, vantato dai ricorrenti.
5.- Giusta l'art. 79 cpv. 1 secondo periodo OG non sono ammessi conclusioni, fatti, impugnazioni e mezzi di prova nuovi, che avrebbero potuto essere proposti nella procedura cantonale. I ricorrenti hanno formulato per la prima volta nella sede federale la richiesta di compensare l'importo mensile richiesto dall'ufficio con il credito da loro vantato. Essi non indicano tuttavia - né è ravvisabile - un qualsiasi motivo che avrebbe impedito loro di proporre tale domanda innanzi all'autorità di vigilanza. Ne segue che trattasi di un'inammissibile nuova conclusione.
6.- Per il resto occorre rilevare che il corrispettivo mensile fissato dall'Ufficio per l'affidamento ai qui ricorrenti dei beni inventariati è già stato oggetto della procedura che è sfociata nella sentenza del Tribunale federale del 23 giugno 2000. Nel provvedimento del 12 luglio 2000 l'Ufficio si è infatti limitato a chiedere, per il periodo ottobre 1999 - luglio 2000, il pagamento della contropartita finanziaria mensile in precedenza fissata.
Anche l'autorità di vigilanza, seppure con una motivazione diversa, ha dichiarato irricevibile nella decisione 26 settembre 2000 la censura diretta contro l'ammontare mensile del canone. Ne segue che il ricorso, avente unicamente quale oggetto l'ammontare del corrispettivo mensile per l'uso dei beni inventariati, è inammissibile, poiché concerne una questione cresciuta in giudicato.
7.- Non si preleva tassa di giustizia, ma si attira l'attenzione dei ricorrenti sul fatto che la parte o il suo rappresentante che agisce in modo temerario o in mala fede può essere condannata a una multa sino a fr. 1500.--, nonché al pagamento di tasse e spese (art. 20a cpv. 1 LEF).
Per questi motivi
la Camera delle esecuzioni e dei fallimenti
pronuncia :
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Comunicazione al patrocinatore dei ricorrenti, all'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
Losanna, 1° novembre 2000 MDE
In nome della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti
del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:
Il Presidente,
Il Cancelliere,