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Original
 
[AZA 0]
5P.348/2000
II CORTE CIVILE
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18 ottobre 2000
Composizione della Corte: giudici federali Reeb, presidente,
Bianchi e Nordmann.
Cancelliere: Piatti.
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Visto il ricorso di diritto pubblico del 12 settembre 2000 presentato da A.________, patrocinato dall'avv. dott. Tuto Rossi e dall'avv. Manuela Rainoldi, Bellinzona, contro la sentenza emanata il 5 luglio 2000 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino nella causa che oppone il ricorrente alla B.________ GmbH, in materia di sequestro (opposizione);
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che nell'ambito di una procedura di opposizione contro il decreto di sequestro pronunciato il 19 agosto 1999 ad istanza della B.________ GmbH nei confronti di A.________, la Pretura del distretto di Lugano ha annullato il sequestro con decisione 24 gennaio 2000;
che contro la premessa decisione la creditrice sequestrante ha presentato tempestivo gravame alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino;
che all'accoglimento dello stesso si è opposto il debitore, contestando in particolare di essere proprietario (anche solo economico) dell'oggetto sequestrato e di volere abusare della forma societaria per sottrarre beni ai suoi creditori;
che con sentenza 5 luglio 2000 i giudici cantonali hanno ritenuto sufficientemente verosimile l'abuso del debitore nel cercare di richiamarsi al diritto di proprietà della società C.________ S.A. sulla villa sequestrata e hanno rinviato gli atti al giudice di primo grado per verificare l'esistenza delle altre condizioni alle quali in concreto soggiace il sequestro;
che con ricorso di diritto pubblico del 12 settembre 2000 A.________ ha postulato, previa concessione dell'effetto sospensivo, l'annullamento della decisione cantonale;
che il 13 settembre 2000 il Presidente della Corte adita ha respinto in via supercautelare la domanda di misure d'urgenza; che il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con piena cognizione sui rimedi giuridici sottopostigli (DTF 126 I 81 consid. 1 e rinvii);
che un ricorso di diritto pubblico è ammissibile contro decisioni pregiudiziali e incidentali - non concernenti la competenza o domande di ricusazione - notificate separatamente dal merito, se tali decisioni possono cagionare un pregiudizio irreparabile (art. 87 cpv. 1 e 2 OG);
che una decisione di rinvio non pone manifestamente fine alla procedura, motivo per cui essa non può essere considerata finale, ma è da qualificarsi incidentale;
che tuttavia per costante giurisprudenza una decisione cantonale di rinvio non cagiona all'interessato, nemmeno per quanto concerne le spese processuali, alcun pregiudizio irreparabile (DTF 122 I 39 consid. 1; Kälin, Das Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde, 2a ed., pag. 344 in alto);
che pertanto il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile; che la tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG), mentre non si giustifica assegnare ripetibili alla controparte non essendo essa stata invitata a produrre una risposta;
per questi motivi
visto l'art. 36a OG
il Tribunale federale
pronuncia :
1. Il ricorso è inammissibile.
2. La tassa di giustizia di fr. 7000.-- è posta a carico del ricorrente.
3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 18 ottobre 2000 MDE
In nome della II Corte civile
del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:
Il Presidente,
Il Cancelliere,