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Original
 
[AZA 0]
1A.253/2000
I CORTE DI DIRITTO PUBBLICO
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9 ottobre 2000
Composizione della Corte: giudici federali Aemisegger, presidente
della Corte, Catenazzi e Pont Veuthey, supplente.
Cancelliere: Crameri.
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Visto il ricorso (di diritto amministrativo) del 19 settembre 2000 presentato da A.________, Arzo, contro la decisione emanata il 28 agosto 2000 dal Ministero pubblico della Confederazione, Berna, nell'ambito di una domanda di assistenza giudiziaria in materia penale avviata su domanda dell'Italia;
Ritenuto in fatto :
A.- Il 13 giugno 1997 l'Ufficio federale di polizia (UFP) ha delegato al Ministero pubblico della Confederazione (MPC) l'esecuzione di una domanda di assistenza giudiziaria in materia penale presentata il 23 aprile 1997 dalla Procura della Repubblica di Bari. L'Autorità estera procede a indagini contro A.________, B.________, C.________, D.________, E.________ e altre persone per i reati di riciclaggio di denaro proveniente da traffici di armi e stupefacenti.
La rogatoria è stata completata con domande del 15 e del 16 aprile 1998. Questi complementi sono stati inviati direttamente al Ministero pubblico del Cantone Ticino, che ha proceduto alla loro esecuzione.
B.- Con lettera del 12 maggio 1998 l'UFP ha invitato l'autorità cantonale a consegnargli i documenti sequestrati.
Il 24 luglio 2000 l'UFP ha trasmesso all'Autorità richiedente il rapporto di esecuzione degli ordini di perquisizione e sequestro ottenuto dal Ministero pubblico del Cantone Ticino: la Procura di Bari ha sottolineato la necessità di poter acquisire la documentazione sequestrata.
Il MPC ha offerto alle persone e alle ditte interessate la possibilità di esprimersi sulla prospettata trasmissione, e di determinarsi su un'eventuale esecuzione semplificata. Dopo aver esaminato la documentazione sequestrata, il MPC ne ha ordinato la trasmissione all'Italia.
C.- Avverso questa decisione A.________ presenta al Tribunale federale un "ricorso", senza specificarne la natura. Chiede di respingere la domanda di assistenza, di nominargli un difensore d'ufficio e di sospendere i termini per inoltrare il gravame. Nel merito rileva che la Procura di Bari ha concluso le indagini preliminari.
Con scritto del 22 settembre 2000 il Tribunale federale ha ricordato al ricorrente che i termini previsti dalla legge non possono essere prorogati e che la nomina di un avvocato d'ufficio può essere ordinata solo qualora siano adempiute le condizioni previste dall'art. 152 OG.
Con atto del 29 settembre 2000 il ricorrente ha completato il gravame, rilevando d'ignorare se la legge permetta istruttorie aggiuntive.
Non sono state chieste osservazioni al gravame.
Considerando in diritto :
1.- a) Italia e Svizzera sono parti contraenti della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 (CEAG; RS 0.351. 1). La legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351. 1) e la sua ordinanza di applicazione (OAIMP; RS 351. 11) sono applicabili alle questioni che la prevalente Convenzione internazionale non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza di quello convenzionale (art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 123 II 134 consid. 1a), fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 123 II 595 consid. 7c).
b) Secondo la norma speciale dell'art. 25 cpv. 6 AIMP, il Tribunale federale non è vincolato dalle censure e dalle conclusioni delle parti; esso esamina liberamente se i presupposti per la concessione dell'assistenza sono adempiuti e in quale misura essa debba esser prestata (DTF 123 II 134 consid. 1d, 118 Ib 269 consid. 2e). Non è tuttavia tenuto, come lo sarebbe un'autorità di vigilanza, a verificare la conformità delle decisioni impugnate con l'insieme delle norme applicabili (DTF 123 II 134 consid. 1d). Le conclusioni che vanno oltre l'implicita richiesta di annullamento della decisione impugnata sono, di massima, ammissibili (art. 25 cpv. 6 AIMP; DTF 122 II 373 consid. 1c e rinvii).
c) Interposto tempestivamente contro una decisione di trasmissione di documenti, acquisiti in esecuzione di una domanda complementare di assistenza resa dall'Autorità federale di esecuzione, il gravame è ricevibile quale ricorso di diritto amministrativo (art. 80g cpv. 1 AIMP; cfr.
DTF 117 Ib 330 consid. 4; Robert Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, Berna 1999, n. 295 pag. 226).
d) I documenti da trasmettere sono stati sequestrati durante una perquisizione domiciliare presso l'abitazione del ricorrente, sottoposto a indagini nel procedimento penale estero. In tale misura, e in quanto non si tratti di atti sequestrati presso terzi, segnatamente la X.________ SA (DTF 123 II 161 consid. 1d/aa, 122 II 130 consid. 2b), la legittimazione del ricorrente è data (art. 21 cpv. 3 e art. 80 lett. b AIMP in relazione con l'art. 9 lett. b OAIMP; DTF 126 II 258 consid. 2d/aa e rinvii).
2.- Il ricorrente parrebbe sostenere l'inammissibilità di principio della presentazione di domande complementari; rileva inoltre che l'8 agosto 2000 la Procura di Bari ha concluso le indagini preliminari, per cui i complementi litigiosi sarebbero irricevibili. Fa valere altresì che l'espletamento di molteplici istruttorie penali concernenti lo stesso reato e la stessa persona violerebbe i diritti minimi della difesa.
a) Nel quadro dell'assistenza giudiziaria non è raro che l'Autorità richiedente, man mano che avanzano le indagini, scopra fatti nuovi che giustificano l'inoltro di richieste che completano la rogatoria iniziale. Queste domande complementari sono trattate separatamente, alla stregua di nuove richieste d'assistenza: le decisioni rese in tale ambito e relative all'ammissibilità e all'esecuzione della domanda principale non possono più essere rimesse in discussione nelle procedure riguardanti le richieste integrative (DTF 117 Ib 330 consid. 4; Zimmermann, op. cit. , n. 166 pag. 124; cfr. anche l'art. 79 cpv. 3 e l'art. 28 cpv. 6 AIMP). Ne segue che i complementi rogatoriali sono, di massima, ammissibili, né il ricorrente fa valere, oltre ai motivi riguardanti l'ammissibilità dei complementi litigiosi che verranno esaminati di seguito, perché non lo sarebbero.
b) Riguardo all'accenno di violazione dei diritti minimi della difesa, l'art. 2 lett. a AIMP stabilisce che la domanda estera è irricevibile se vi è motivo di credere che il procedimento estero non corrisponda ai principi procedurali della CEDU o del Patto internazionale del 16 dicembre 1966 sui diritti civili e politici. L'implicito accenno d'inosservanza di questa norma è infondato già per il fatto che il ricorrente non rende verosimile l'esistenza di una seria e grave violazione dei diritti dell'uomo nella vicina penisola, suscettibile di toccarlo concretamente (DTF 125 II 356 consid. 8a pag. 364, 123 II 161 consid. 6a, 153 consid. 5c). Per di più, il richiamato avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari dell'8 agosto 2000, che vale anche quale informazione di garanzia secondo l'art. 369 CPP italiano, precisa ch'egli ha, tra l'altro, la facoltà di far nominare, se del caso, un difensore d'ufficio, di prendere visione degli atti, di presentare memorie e di chiedere il compimento di atti d'indagine.
Non è pertanto ravvisabile alcuna violazione dei diritti della difesa.
Il Tribunale federale, pronunciandosi in applicazione dell'art. 2 lett. b CEAG, concernente il rifiuto dell'assistenza per motivi d'ordine pubblico, ha stabilito che secondo questa disposizione l'assistenza può essere rifiutata a causa di una violazione del diritto di procedura penale straniero solo quando, mediante siffatta violazione, sarebbe lesa nel contempo una garanzia minima della CEDU. Ha poi precisato che, secondo l'art. 430 comma 1 Codice di procedura penale (CPP) italiano, relativo all'attività integrativa di indagine del Pubblico Ministero successivamente all'emissione del decreto che dispone il giudizio, indagini nel quadro dell'assistenza giudiziaria sono ammissibili anche dopo l'emissione del decreto stesso (DTF 123 II 153 consid. 5) e quindi, a maggior ragione, nella fattispecie.
Del resto la questione di sapere se le prove raccolte possono essere utilizzate nel procedimento aperto in Italia, ciò che il ricorrente parrebbe contestare, dovrà essere decisa dal Giudice estero del merito: trattandosi di una questione relativa alla valutazione delle prove spetterà alle Autorità italiane risolverla (DTF 121 II 241 consid. 2b pag. 244, 117 Ib 64 consid. 5c pag. 88; sentenza inedita dell'8 novembre 1995 nella causa C., consid. 3).
Non spetta inoltre alla Parte richiesta di rifiutare l'assistenza statuendo su una questione di competenza procedurale dell'Autorità che ha chiesto il perseguimento penale (DTF 114 Ib 254 consid. 5, 112 Ib 576 consid. 9 inedito), visto che tale competenza non fa manifestamente difetto (DTF 126 II 212 consid. 6c/bb, 116 Ib 89 consid. 2c).
Inoltre, una procedura d'assistenza aperta in Svizzera diventa priva di oggetto, trattandosi di materiale probatorio, solo quando lo Stato richiedente la ritiri espressamente, ciò che non si verifica in concreto. In tale ambito, la giurisprudenza considera che la domanda estera diventa senza oggetto solo se il processo all'estero si è nel frattempo concluso con un giudizio definitivo (DTF 113 Ib 157 consid. 5a pag. 166). Ne segue che l'avviso di conclusione delle indagini della Procura di Bari non osta alla trasmissione delle informazioni espressamente richieste dallo Stato estero.
Non si è infine in presenza di molteplici istruttorie concernenti gli stessi fatti e la stessa persona, bensì dell'assunzione di ulteriori mezzi di prova nel quadro di un procedimento complesso e ramificato, che vede coinvolte numerose altre persone. Ora, l'assistenza giudiziaria può essere concessa qualora il procedimento all' estero non sia diretto, come nella fattispecie, esclusivamente contro la persona perseguita che dimora in Svizzera (cfr. l'art. 66 cpv. 2 AIMP). Accennando al principio "ne bis in idem" il ricorrente non fa inoltre valere d'essere stato prosciolto o condannato con giudizio definitivo per i prospettati reati (cfr. art. 5 AIMP; Zimmermann, op. cit. , n. 427/428).
3.- Ne segue che il ricorso dev'essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG). La domanda di gratuito patrocinio dev'essere respinta perché il ricorrente non ha nemmeno tentato di rendere verosimile che si trova nel bisogno (art. 152 cpv. 1 e 2 OG; DTF 125 IV 161 consid. 4).
Per questi motivi,
il Tribunale federale
pronuncia :
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 3000.-- è posta a carico del ricorrente.
3. Comunicazione al ricorrente, al Ministero pubblico della Confederazione e all'Ufficio federale di giustizia.
Losanna, 9 ottobre 2000 VIZ
In nome della I Corte di diritto pubblico
del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:
Il Presidente,
Il Cancelliere,