Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Original
 
[AZA 7]
I 399/98 Ws
IVa Camera
composta dei giudici federali Borella, Rüedi, Soldini, supplente; Schäuble, cancelliere
Sentenza dell'11 settembre 2000
nella causa
Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, Avenue Edmond-Vaucher 18, Ginevra, ricorrente,
contro
A._______, Italia, opponente, rappresentata dal Patronato
X._______, Italia,
e
Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, Losanna
Fatti :
A.- La cittadina italiana A._______, nata nel 1939, ha lavorato in Svizzera come cuoca fino al 1974, versando i contributi di legge. Dopo il rimpatrio non ha più esercitato attività lucrativa e si è dedicata ai lavori domestici. Ha nondimeno soluto contributi nelle assicurazioni sociali italiane, con alcuni intervalli, dall'inizio del 1976 al 30 novembre 1991. Dal 1° dicembre 1991 è titolare di pensione di invalidità italiana.
Il 9 aprile 1993 l'interessata presentò una domanda volta all'ottenimento di una rendita dell'assicurazione per l'invalidità svizzera, che con decisione del 5 gennaio 1995 venne respinta dall'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero per mancanza delle condizioni invalidanti.
Il provvedimento fu poi annullato con giudizio del 19 settembre 1995 della Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, la quale retrocesse gli atti all'autorità amministrativa per ulteriori accertamenti, in particolare perché disponesse una dettagliata visita psichiatrica e si pronunciasse in seguito di nuovo sulla richiesta di prestazioni.
Esperite le indagini complementari ordinate dal giudice di primo grado, che misero in evidenza uno scompenso psicotico cronico esistente da anni, raccolta l'opinione del proprio servizio medico, l'Ufficio AI con decisione del 6 giugno 1997 respinse nuovamente la domanda di prestazioni, questa volta tuttavia per carenza del requisito assicurativo.
Secondo l'amministrazione, all'epoca in cui sarebbe insorta l'invalidità, il 21 aprile 1990, non erano più adempiute le condizioni d'assicurazione.
B.- A._______, assistita dal Patronato X._______, deferì pure quest'ultimo provvedimento alla competente Commissione di ricorso, rilevando che la data del 21 aprile 1990, ritenuta dall'Ufficio AI quale momento della nascita del diritto alla rendita, non trovava alcun conforto nella relazione peritale del dott. L._______ del Servizio medico Y._______.
Con pronunzia del 13 luglio 1998 la Commissione di ricorso accolse il gravame, ponendo l'insorgente al beneficio di una mezza rendita d'invalidità dal 1° aprile 1992 e di una rendita intera dal 1° febbraio 1994.
C.- L'Ufficio AI interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni. Chiede l'annullamento del giudizio impugnato e il ripristino della propria decisione del 6 giugno 1997. Argomenta che A._______ non era assicurata nemmeno il 21 ottobre 1990, data in cui sarebbe sorto il diritto alla mezza rendita secondo i primi giudici.
L'interessata, sempre rappresentata dal Patronato X._______, propone di respingere il gravame, rilevando di non aver potuto versare i contributi assicurativi relativi al 4° trimestre del 1990 prima del gennaio-marzo 1991.
L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali rinuncia a prendere posizione sul gravame.
Diritto :
1.- Nei considerandi del querelato giudizio la Commissione di ricorso ha esattamente illustrato i presupposti che un cittadino italiano residente in Italia deve adempiere per essere posto al beneficio di una rendita dell'assicurazione per l'invalidità svizzera. Ha rilevato in particolare come in sostanza il cittadino italiano debba aver contribuito per almeno un anno all'AVS/AI svizzera, debba essere invalido ai sensi della legge svizzera e infine debba essere assicurato alle assicurazioni sociali svizzere oppure alle patrie al verificarsi dell'evento assicurato. A questa esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione, non senza ribadire che secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI l'assicurato ha diritto a una rendita intera se è invalido almeno al 66 2/3%, a una mezza rendita se è invalido almeno al 50% o a un quarto di rendita se è invalido almeno al 40%.
Giova inoltre ricordare che i criteri applicabili per graduare l'invalidità divergono secondo che fino all'insorgere dell'invalidità l'assicurato esercitava un'attività lucrativa (art. 28 cpv. 2 LAI) oppure attendeva ad occupazioni non rimunerate (art. 5 cpv. 1 LAI). Per le persone della prima categoria il grado dell'invalidità dev'essere accertato prendendo a base i criteri economici enunciati all'art. 28 cpv. 2 LAI, cioè corrispondere al rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato parzialmente invalido è ancora capace di conseguire mediante un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro e il reddito che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido. Per gli assicurati dell'altra categoria invece, e specialmente per le donne casalinghe, di massima l'invalidità va graduata in funzione dell'impedimento ad adempiere le loro mansioni consuete (art. 27 cpv. 1 OAI in relazione con l'art. 28 cpv. 3 LAI).
Si aggiunga infine che ai sensi dell'art. 29 cpv. 1 LAI, il diritto alla rendita nasce il più presto nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità permanente di guadagno pari almeno al 40% (lett. a), oppure è stato, per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40% in media (lett. b). Tuttavia, per gli assicurati non domiciliati né dimoranti abitualmente in Svizzera, il diritto alla rendita giusta la lett. b dell'art. 29 cpv. 1 LAI insorge soltanto al momento in cui essi siano stati, per un anno, incapaci al lavoro per almeno il 50% in media e presentino, alla scadenza del periodo d'attesa, un'invalidità pari almeno al 50% (cfr. art. 28 cpv. 1ter LAI e DTF 121 V 264 consid. 5 e 6).
2.- Invitata per giudizio della Commissione di ricorso del 19 settembre 1995 a disporre indagini complementari, l'amministrazione incaricò il dott. L._______ del Servizio medico Y._______ di rendere un referto peritale. Nella sua relazione del 9 maggio 1996, il perito, posta la diagnosi invalidante di sindrome schizofrenica paranoidale cronica a colorito depressivo, concluse affermando che A._______ era da ritenersi incapace al lavoro nella professione esercitata in Svizzera nella misura dell'80% a partire dal giugno del 1974.
Ritenuto ora che non v'è ragione per scostarsi dalle valutazioni del perito sull'incapacità lavorativa dell'interessata in professione dipendente, considerato poi come l'attività di casalinga svolta con aiuti dopo il rimpatrio non fosse frutto di libera scelta, ma conseguenza della malattia, sicché si applicano in concreto i criteri di graduazione dell'invalidità validi per le persone attive, visto infine che le affezioni dell'opponente sono da connotare quale malattia di lunga durata e vanno quindi esaminate, dal profilo della nascita del diritto alla rendita, sotto il risvolto dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI, dev'essere dedotto che, a differenza di quanto sostengono le precedenti istanze, l'invalidità di A._______ è sorta già nel lontano 1975.
3.- Già si è detto che per aver diritto a una rendita dell'assicurazione per l'invalidità svizzera il cittadino italiano deve essere assicurato, al verificarsi del rischio assicurabile, o presso l'AVS/AI o presso le assicurazioni sociali italiane.
Egli adempie quest'ultimo requisito quando sono stati versati contributi all'assicurazione obbligatoria, nella prosecuzione volontaria della stessa o nell'assicurazione facoltativa italiane (cifra 2 lett. a del Protocollo finale all'Accordo aggiuntivo 4 luglio 1969 alla Convenzione italo-svizzera del 14 dicembre 1962 relativa alla sicurezza sociale). Esso è pure realizzato durante i periodi assimilati secondo le disposizioni della legislazione italiana (cifra 2 lett. b del Protocollo finale stesso) o nei periodi durante i quali egli ha diritto ad una pensione d'invalidità delle assicurazioni sociali italiane (art. 1 del Protocollo aggiuntivo all'Accordo aggiuntivo 4 luglio 1969).
In concreto risulta dagli atti che A._______ dopo il rimpatrio aveva contribuito volontariamente alle assicurazioni sociali italiane dall'inizio del 1976 e che essa dal 1° dicembre 1991 è titolare di pensione di invalidità italiana. Ne consegue, quindi, che all'epoca del verificarsi dell'evento assicurabile giusta il diritto svizzero, ovvero nel giugno 1975, l'interessata non adempiva la condizione assicurativa richiesta in regime convenzionale.
4.- Dato quanto precede la decisione amministrativa del 6 giugno 1997 merita conferma anche se per motivi diversi da quelli indicati nel gravame.
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni
pronuncia :
I.Il ricorso di diritto amministrativo è accolto, il querelato giudizio commissionale del 13 luglio 1998 essendo annullato.
II.Non si percepiscono spese giudiziarie.
III. La presente sentenza sarà intimata alle parti, alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 11 settembre 2000
In nome del
Tribunale federale delle assicurazioni
Il Presidente della IVa Camera:
Il Cancelliere: