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Original
 
[AZA 0/2]
4C.153/2000
I CORTE CIVILE
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7 agosto 2000
Composizione della Corte: giudici federali Walter, presidente,
Klett e Ramelli, supplente.
Cancelliere: Ponti.
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Visto il ricorso per riforma del 29 maggio 2000 presentato dalla X.________ Ltd. , Manno, convenuta, patrocinata dall' avv. Rossano Bervini, Mendrisio, contro la sentenza emanata il 12 aprile 2000 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino nella causa che la oppone a A.________, Gordola, attore, patrocinato dall'avv. Claudio Cereghetti, Lugano, in materia di contatto di lavoro;
Ritenuto in fatto :
A.- A.________ è stato alle dipendenze della X.________ Ltd. dal 4 maggio 1998 al 30 agosto 1999 quale responsabile dello sviluppo commerciale. Non essendo state esaudite le sue richieste di liquidazione in merito al salario del mese di agosto 1999 e alla quota parte di tredicesima, l'11 ottobre 1999 egli ha chiesto al Pretore del Distretto di Lugano di condannare l'ex-datore di lavoro a pagargli fr. 10'666. 65 di salario arretrato e fr. 920. 65 per rimborso spese. La società convenuta ha fatto invece valere in via riconvenzionale una pretesa di fr. 16'500.--, sostenendo di avere versato fr. 1'100.-- di troppo per 15 mensilità.
Con sentenza del 19 gennaio 2000 il Segretario assessore della Pretura di Lugano-Sezione 2 ha accolto parzialmente sia la domanda principale, sia la domanda riconvenzionale, condannando la X.________ Ltd. a pagare fr.
9'263. 75 oltre a fr. 500.-- di ripetibili a A.________, e quest'ultimo a rifondere alla prima fr. 11'417. 65 più fr.
350.-- di ripetibili.
B.- Entrambe le parti hanno adito l'autorità cantonale.
Con l'appello principale A.________ ha chiesto la reiezione dell'azione riconvenzionale; la X.________ Ltd. , con appello adesivo, ha censurato il giudizio sulle ripetibili, chiedendo che un'indennità di fr. 200.-- le sia accordata per l'azione principale e che quella assegnata per l'azione riconvenzionale sia aumentata a fr. 900.--. Con sentenza del 12 aprile 2000 la II Camera civile del Tribunale d'appello ticinese ha dichiarato compensate le indennità per ripetibili dell'azione principale ed ha respinto la domanda riconvenzionale della X.________ Ltd. , ponendo a suo carico fr. 350.-- di ripetibili concernenti quest'azione e fr. 250.-- per la procedura di appello.
C.- La X.________ Ltd. insorge davanti al Tribunale federale con ricorso per riforma datato 29 maggio 2000.
Prevalendosi di una violazione dell'art. 43 cpv. 4 OG - apprezzamento giuridico erroneo di un fatto - chiede che l'attore sia condannato in via riconvenzionale a pagarle fr. 11'417. 65 oltre a fr. 900.-- di ripetibili di prima istanza, nonché una somma imprecisata per quelle di appello.
Con risposta del 14 luglio 2000 A.________ postula invece la reiezione del ricorso e la conferma della decisione impugnata.
Considerando in diritto :
1.- La Corte cantonale ha stabilito che, per i primi quattro mesi di attività, il datore di lavoro aveva garantito al dipendente un importo forfetario per provvigioni di fr. 1'100.--. Trascorso questo periodo aveva tuttavia continuato a versare il supplemento al salario fisso per ben 11 mesi, senza riserve e senza presentare i conteggi mensili concernenti le provvigioni. Il datore di lavoro non aveva protestato nemmeno quando il dipendente aveva sollecitato il pagamento dello stipendio del mese di agosto 1999; solamente in sede di causa aveva eccepito l'errore.
Da questo comportamento i giudici cantonali hanno dedotto, facendo ricorso anche alla teoria dell'affidamento, una modifica per atti concludenti dell'ammontare e delle modalità di pagamento dello stipendio pattuito inizialmente, ciò che esclude la restituzione per arricchimento indebito.
La convenuta ritiene che l'autorità cantonale abbia eseguito un apprezzamento giuridico erroneo dei fatti (art. 43 cpv. 4 OG). Afferma di non avere mai sostenuto di aver pagato per errore più del salario pattuito: la somma di fr.
1'100.-- costituiva un anticipo sulle provvigioni che, per contratto, doveva essere pagato solo per i primi quattro mesi; su richiesta del dipendente l'accordo iniziale era però stato modificato, nel senso che i versamenti erano proseguiti oltre il periodo iniziale, ma sempre come acconti sulle provvigioni che il dipendente avrebbe acquisito.
Ne conclude che, non essendo poi maturati diritti a provvigioni, le somme ricevute andrebbero restituite per intero.
2.- La tesi della convenuta, contrariamente a quanto obbietta la parte attrice nella risposta, non è affatto nuova; nelle osservazioni all'appello principale presentate davanti alla Corte cantonale era infatti già stata espressa in modo sostanzialmente analogo. Ora, l'apprezzamento giuridico dei fatti - in sostanza l'atto di sussunzione - costituisce l'applicazione del diritto e può senz' altro essere censurato con il ricorso per riforma (art. 43 cpv. 1 e 4 OG). Anche l'interpretazione delle manifestazioni di volontà secondo il principio dell'affidamento è una questione di diritto che il Tribunale federale può rivedere liberamente (DTF 123 III 165 consid. 3a). Il gravame è pertanto ricevibile.
3.- Il contratto di lavoro concluso dalle parti prevedeva uno stipendio mensile fisso di fr. 5'300.-- per 13 mensilità e una provvigione sull'incassato del 5%, rispettivamente 10%, a seconda del settore di attività. La clausola salariale terminava così:
"Tuttavia, per venire incontro alle sue necessità
di vita, considerato che nei primi quattro
mesi non Le sarà possibile assicurare un incassato
da cui percepire provvigioni, Le sarà riconosciuto
un bonus provvigionale di fr. 1'100.-- per mese. Così facendo, per il periodo maggio- agosto 1998 avrà garanzia di una spettanza mensile
di fr. 6'400.-- (seimilaquattrocento).. "
I giudici cantonali non hanno eseguito accertamenti sulla reale e concorde volontà delle parti, per cui occorre interpretare il contratto secondo la teoria dell'affidamento, ovvero secondo il senso che ogni contraente poteva e doveva ragionevolmente attribuire alle dichiarazioni di volontà, tenuto conto del testo, del contesto e di tutte le circostanze concrete (DTF 126 III 119 consid. 2a, 123 III 165 consid. 3a e riferimenti). Il testo letterale di questa pattuizione è esplicito e chiaro. Al dipendente era stato garantito, per i primi quattro mesi di attività, un salario minimo di fr. 6'400.--, che si componeva dell'importo di base e del bonus provvigionale. Quest'ultima componente della retribuzione, contrariamente al parere della ricorrente, non era quindi un acconto sulle provvigioni, suscettibile di conguagli al termine del periodo di computo, ma costituiva parte integrante del salario ai sensi dell'art. 322 cpv. 1 CO durante il periodo iniziale. Sotto questo profilo la sentenza impugnata, che considera che l'importo forfetario per provvigioni era stato garantito al dipendente durante i primi quattro mesi, è giusta.
4.- Trascorsi i primi quattro mesi, la convenuta ha continuato a pagare al dipendente fr. 6'400.-- per altri 11 mesi, praticamente sino al termine del rapporto di lavoro (non ha versato lo stipendio di agosto 1999). Che ciò fosse avvenuto su richiesta del dipendente, non risulta dal giudizio impugnato. L'autorità cantonale, come detto, ha accertato in modo vincolante (art. 63 cpv. 2 OG) che il datore di lavoro ha eseguito i versamenti mensili incondizionatamente, senza esprimere riserve per il conteggio delle provvigioni; tant'è che ne ha preteso la restituzione solo davanti al Pretore. In tali circostanze la conclusione della Corte cantonale, secondo la quale il contratto è stato modificato per atti concludenti, è conforme al diritto federale:
il dipendente poteva in buona fede ritenere che il regime salariale iniziale fosse stato prolungato (Rehbinder, Commentario bernese, ad art. 322 CO, no. 18). La ricorrente medesima riconosce del resto che, continuando a pagare il supplemento mensile di fr. 1'100.--, era "perfettamente cosciente" di modificare il contratto. È vero che, secondo la sua tesi, la modifica consisteva soltanto nella proroga del regime iniziale concernente l'anticipo sulle provvigioni; s'è tuttavia visto che simile anticipo non era stato pattuito neppure per i primi quattro mesi di attività, per cui la modifica non poteva avere che il significato attribuitole in buona fede dal dipendente.
Dal fatto che l'azione principale del dipendente fosse stata accolta dal Pretore sulla base di uno stipendio mensile di fr. 5'300.-- la convenuta non può trarre nessun argomento a suo favore, perché quella parte del giudizio di prima istanza, decisa nel dispositivo n. 1, non era stata impugnata dinanzi all'autorità cantonale.
5.- Chi paga volontariamente al dipendente un salario superiore a quanto egli ha diritto non può pretendere la restituzione in applicazione delle regole sull'arricchimento indebito, mancando il requisito dell'errore (Staehlin, Commentario zurighese, art. 322 CO, n. 36; Rehbinder, loc. cit.). Anche su questo punto la sentenza impugnata rispetta il diritto federale. L'analogia che la convenuta invoca con DTF 126 III 119 non sussiste, perché, in quel caso, era in discussione la restituzione di veri e propri acconti mensili sulla partecipazione percentuale agli utili che spettava al dipendente e che doveva essere calcolata e conguagliata alla fine dell'esercizio annuale; al considerando 3 s'è detto che i versamenti mensili di fr. 1'100.-- effettuati dalla ricorrente erano d'altra natura.
6.- Per questi motivi il ricorso per riforma si rivela infondato. Non sono prelevate spese giudiziarie della sede federale (art. 343 cpv. 3 CO). La ricorrente deve rifondere alla parte resistente un'indennità per ripetibili (art. 159 cpv. 1OG).
Per questi motivi
il Tribunale federale
pronuncia :
1. Il ricorso è respinto e di conseguenza la sentenza impugnata viene confermata.
2. Non si preleva tassa di giustizia. La convenuta rifonderà all'attore fr. 1500.-- per ripetibili della sede federale.
3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 7 agosto 2000 VIZ
In nome della I Corte civile
del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:
Il Presidente, Il Cancelliere