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Original
 
[AZA 0]
1A.151/2000
I CORTE DI DIRITTO PUBBLICO
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7 luglio 2000
Composizione della Corte: giudici federali Aemisegger, presidente
della Corte, Féraud e Catenazzi.
Cancelliere: Crameri.
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Visto il ricorso di diritto amministrativo del 13 aprile 2000 presentato da A.________, Cologno Monzese (I), patrocinato dall'avv. Lucia Manno, Milano (I), con elezione di domicilio in Svizzera presso Ezio Malandrini, Mesocco (GR), contro la decisione emanata il 22 dicembre 1999 dall'Ufficio federale di polizia, Berna, in merito a una domanda di estensione dell'estradizione del ricorrente all'Italia;
Ritenuto in fatto :
A.- Con sentenze del 20 marzo 1992 del Pretore di Città di Castello, del 17 febbraio 1993 del Tribunale di Milano e del 2 giugno 1994 della Corte d'appello di Firenze, A.________ è stato condannato per ricettazione, bancarotta fraudolenta e traffico di veicoli rubati.
Il 3 settembre 1996, l'Ufficio federale di polizia (UFP), fondandosi su un provvedimento di esecuzione emesso il 18 marzo 1996 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano, ha estradato A.________ all' Italia.
B.- L'11 novembre 1996 il Tribunale di Chieti ha condannato a una pena di tre anni di reclusione A.________ per i reati di associazione a delinquere, truffa e rapina, decisione divenuta irrevocabile il 21 gennaio 1997. Pronunciandosi su un cosiddetto incidente di esecuzione proposto dal condannato, lo stesso Tribunale ha quindi sospeso, con ordinanza del 24 settembre 1997, l'esecuzione della menzionata sentenza, nell'attesa, conformemente al principio della specialità, del consenso da parte dell'Autorità svizzera.
Il 24 settembre 1998 A.________ è stato interrogato in Italia riguardo all'estendibilità - da lui contestata - dell'estradizione alla sentenza pronunciata l'11 novembre 1996 dal Tribunale di Chieti.
C.- Con nota diplomatica del 14 gennaio 1999 l'Ambasciata d'Italia a Berna ha formalmente chiesto l'estensione dell'estradizione nei confronti di A.________ riguardo al giudizio dell'11 novembre 1996. Il 22 dicembre 1999 l'UFP ha concesso l'estensione.
D.- A.________ impugna questa decisione con un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.
Chiede di annullarla e di rifiutare l'estensione dell' estradizione. Dei motivi si dirà, in quanto necessario, nei considerandi.
l'UFP propone di respingere il ricorso.
Considerando in diritto :
1.- a) L'estradizione fra l'Italia e la Svizzera è retta dall'omonima Convenzione europea del 13 dicembre 1957 (CEEstr; RS 0.353. 1) e dal Secondo Protocollo addizionale alla stessa, conchiuso il 17 marzo 1978 (RS 0.353. 12). La legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP) e la relativa ordinanza del 24 febbraio 1982 (OAIMP) sono applicabili alle questioni che la prevalente Convenzione internazionale (cfr. art. 1 cpv. 1 AIMP) non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'estradizione di quello convenzionale (DTF 123 II 134 consid. 1a, 122 II 140 consid. 2 pag. 142, 373 consid. 1a e rinvii), riservato il rispetto dei diritti dell'uomo (DTF 123 II 595 consid. 7c pag. 616 seg.).
b) La decisione dell'UFP di accordare l'estensione dell'estradizione può essere impugnata con un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale conformemente all'art. 55 cpv. 1 e 3 AIMP in relazione con l'art. 25 della stessa legge (DTF 122 II 373 consid. 1b). Il Tribunale federale fruisce in questo ambito di una piena cognizione, ma deve attenersi all'esposto dei fatti contenuto nella domanda di estradizione, salvo ch'esso risulti erroneo, lacunoso o contraddittorio (DTF 124 II 132 consid. 2d, 123 II 134 consid. 1d, 279 consid. 2b, 113 Ib 276 consid. 3a). In deroga al principio generale sancito dall'art. 114 cpv. 1 OG, il Tribunale federale non è d'altra parte vincolato dalle conclusioni delle parti (art. 25 cpv. 6 AIMP). Nell' applicazione del principio dell'ufficialità, esso è però tenuto a rispettare i limiti del litigio poiché non gli competono funzioni di vigilanza (DTF 123 II 134 consid. 1d, 112 Ib 576 pag. 586 in medio). La legittimazione del ricorrente, colpito dal provvedimento di estensione dell'estradizione, è pacifica (art. 25 cpv. 1, 55 cpv. 3 AIMP e 103 lett. a OG).
2.- Il ricorrente fa valere che la decisione impugnata sarebbe tardiva e "ultronea" poiché adottata in presenza di un altro provvedimento di segno contrario: si tratterebbe, a questo riguardo, dell'ordinanza 10 maggio 1999 del Tribunale di Chieti, da cui si evincerebbe che, nei confronti della richiesta italiana, si sarebbe formato il cosiddetto silenzio-rifiuto, sicché le Autorità italiane avrebbero rinunciato alla domanda di estensione.
a) Nell'accennata ordinanza il Tribunale di Chieti aveva rilevato che, con richiesta del 2 agosto 1997, il ricorrente aveva fatto valere l'ineseguibilità della sentenza dell'11 novembre 1996, ostandovi l'art. 721 CPP italiano e l'art. 14 CEEstr, relativi al principio della specialità.
Si rilevava poi che, durante il procedimento di esecuzione, la Procura avrebbe interpellato invano le autorità svizzere per ottenere il consenso all'esecuzione del giudizio e si aggiungeva che, vista la mancanza di tale consenso, il silenzio delle autorità elvetiche doveva essere interpretato come rifiuto. In applicazione dell'art. 666 CPP italiano il Tribunale di Chieti ha quindi dichiarato ineseguibile la condanna dell'11 novembre 1996.
Nell'incarto figura pure un'ordinanza del 24 settembre 1997 con la quale lo stesso Tribunale, ritenuto che l'eseguibilità della sentenza dell'11 novembre 1996 dipendeva dal consenso delle autorità svizzere, la sua esecuzione veniva sospesa e gli atti trasmessi al Pubblico Ministero per le necessarie incombenze. Il 29 settembre 1997 la Procura della Repubblica presso quel Tribunale ha sospeso l'esecuzione della sentenza, in attesa di tale consenso, senza accennare all'inoltro di una siffatta domanda.
b) La domanda formale di estensione dell'estradizione per eseguire la sentenza dell'11 novembre 1996 è stata inoltrata dall'Ambasciata d'Italia il 14 gennaio 1999, senza che vi si accennasse a precedenti domande rimaste inevase, per cui la Svizzera non poteva pronunciarsi prima su tale quesito. Nelle osservazioni al ricorso l'UFP precisa che la domanda estera non è mai stata, né in modo formale né in modo informale, ritirata dalle autorità italiane, sebbene esse siano state contattate più volte nell' ambito della procedura di estradizione. Certo, questi contatti sono avvenuti prima dell'emanazione dell'ordinanza richiamata dal ricorrente. Non v'è comunque motivo di ritenere che le autorità italiane non fossero a conoscenza dell'ordinanza. In effetti, nella medesima, il Tribunale di Chieti si è pronunciato su una richiesta 2 agosto 1997 del ricorrente, anteriore quindi alla domanda formale di assistenza.
Inoltre, nulla impediva al ricorrente d'intervenire presso le autorità italiane per tentare di far ritirare la domanda. Una richiesta di assistenza o di estradizione diventa priva di oggetto solo quando lo Stato richiedente la ritira espressamente, ciò che non si verifica in concreto:
non v'è infatti alcuna ragione di ritenere che l'autorità estera mantenga la domanda qualora la stessa fosse priva d'interesse (DTF 109 Ib 317 consid. 1 inedito; cfr. Robert Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, Berna 1999, pag. 125 n. 168).
Con la decisione impugnata l'UFP ha concesso la richiesta estensione: non si è pertanto in presenza dell'asserito silenzio-rifiuto. Giusta il principio della specialità (al riguardo v. DTF 110 Ib 393, 109 Ib 317 consid. 13 - 15 pag. 330 segg.), la nota condanna non poteva essere eseguita senza il consenso della Svizzera, ma appunto a tale scopo l'Italia ha presentato, il 14 gennaio 1999, la domanda di estensione dell'estradizione, in ossequio agli art. 39 AIMP e 12 e 14 cpv. 1 lett. a CEEstr (Zimmermann, op. cit. , pag. 155 n. 204). Secondo quest'ultima norma, il consenso dev'essere dato quando il reato per il quale è chiesto implica l'obbligo di estradare conformemente alla Convenzione (v. art. 1 CEEstr); questo consenso costituisce un presupposto processuale (DTF 117 IV 222 consid. 3). Ne segue che spetterà alle Autorità giudiziarie italiane pronunciarsi sulla portata dell'ordinanza 10 maggio 1999 del Tribunale di Chieti, tenendo conto del fatto che la Svizzera ha dato il proprio consenso all'estensione. Lo Stato richiedente potrà pertanto decidere liberamente se far eseguire o no la condanna in questione.
3.- In via subordinata il ricorrente fa valere carenze formali della domanda estera, lesive degli art. 12 e 14 CEEstr e 28 e 52 AIMP, in particolare riguardo alle modalità in cui è stata eseguita la sua audizione. Ciò poiché il magistrato italiano che lo ha interrogato non avrebbe avuto conoscenza dell'oggetto delle dichiarazioni, segnatamente se esse si riferissero all'incidente di esecuzione da lui proposto o a una non precisata richiesta di estensione dell'estradizione.
a) La censura è priva di ogni fondamento. Alla domanda estera sono allegati i documenti richiesti dagli art. 12 e 14 cpv. 1 lett. a CEEstr e 28 AIMP. Conformemente all' art. 52 cpv. 2 e 3 AIMP, il ricorrente è stato inoltre interrogato e la sua audizione - avvenuta il 24 settembre 1998 - verbalizzata da un'autorità giudiziaria dello Stato richiedente, segnatamente dall'Ufficio di sorveglianza presso il Tribunale di Milano; copia del verbale, firmato dal ricorrente, è stata trasmessa alla Svizzera. Dal verbale si evince che questi, alla presenza del suo legale, è stato interrogato "sull'estendibilità dell'estradizione" secondo l'art. 14 CEEstr riguardo alla sentenza dell'11 novembre 1996 e che a questa chiara domanda ha risposto che egli non intendeva prestare il consenso all'estensione; il ricorrente ha poi aggiunto che, con riferimento a quella sentenza, aveva proposto un incidente di esecuzione che, all'epoca, non era ancora stato deciso (sull'istituto del previgente "incidente di esecuzione" v. Giovanni Conso/Vittorio Grevi, Commentario breve al nuovo codice di procedura penale, 3a ed., Padova 1997, n. II 1 ad art. 666).
In siffatte circostanze non poteva sussistere alcun dubbio sul fatto che il ricorrente sapeva d'essere interrogato sull'estensione dell'estradizione. Tale questione era del resto strettamente connessa a quella dell'incidente di esecuzione e la connessione è stata perfettamente compresa dal ricorrente, che l'ha espressamente sottolineata durante l'audizione. D'altra parte, il fatto ch'egli non ha nutrito dubbi sulla portata dell'audizione è dimostrato dalla circostanza che né egli né il suo difensore hanno posto, durante l'audizione, una qualsiasi domanda sull'asserita "indeterminatezza dell'oggetto.. "
b) Il ricorrente sostiene che le sue dichiarazioni risultavano parzialmente incomprensibili, visto che il contenuto del verbale è stato successivamente decifrato telefonicamente.
Ora, nelle osservazioni al ricorso l'UFP ha precisato, visto che il verbale era stato redatto a mano, di avere semplicemente chiesto alle autorità italiane, allo scopo di verificare la corretta lettura di alcune parole, di presentare l'originale o una trascrizione del verbale inviato in fotocopia; l'Ambasciata d'Italia a Berna ha quindi confermato, telefonicamente, la corretta lettura del verbale da parte dell'UFP. Questo modo d'agire non solo non è criticabile, ma è addirittura imposto dalla CEEstr (art. 13 relativo al complemento di informazioni; DTF 114 Ib 254 consid. 5 pag. 256, 112 Ib 610 consid. 3b pag. 617) e dal diritto interno (art. 28 cpv. 6 AIMP).
4.- Il ricorrente fa valere che la decisione impugnata violerebbe il principio della doppia punibilità, perché la sentenza di condanna non comprenderebbe il reato di rapina bensì quello di associazione a delinquere, reato che non sarebbe previsto dalla legislazione svizzera. Egli ammette che per i reati di falso (art. 251 CP) e di truffa (art. 148 CP; l'art 146 CP, erroneamente indicato dal ricorrente, concerneva la norma previgente) il menzionato principio è invece rispettato.
a) L'estensione dell'estradizione dev'essere esaminata sulla base dell'esposto dei fatti contenuto nella domanda. Il ricorrente non indica perché tale esposto sarebbe erroneo, lacunoso o contraddittorio, per cui esso è vincolante (DTF 123 II 279 consid. 2b). Del resto, anche nella sentenza di condanna dell'11 novembre 1996 il ricorrente, imputato del delitto di associazione a delinquere secondo l'art. 416 CP italiano, di truffa (art. 640 CP) e di impiego di assegni circolari provenienti da rapina aggravata (art. 648ter CP italiano), è stato ritenuto colpevole dei reati ascrittigli; egli si era infatti associato con altri per riciclare assegni provenienti da rapine.
aa) Per l'esame della doppia punibilità è determinante non tanto la corrispondenza delle norme penali quanto il quesito di sapere se i fatti addotti nella domanda, eseguita la dovuta trasposizione, sarebbero punibili secondo il diritto svizzero (DTF 124 II 184 consid. 4b; cfr. l'art. 35 cpv. 2 AIMP). Il 1° agosto 1994 in Svizzera è entrato in vigore il nuovo art. 260ter CP relativo all'organizzazione criminale. Certo, dal profilo della doppia punibilità, il Tribunale federale non si è ancora espresso sull'applicazione di questa norma (cfr. Zimmermann, op. cit. , n. 360 pag. 281; DTF 125 II 569 consid. 5b in fine). Ora, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, sia nell'ambito della cosiddetta assistenza accessoria che in quello dell' estradizione, il diritto in vigore al momento della decisione sulla domanda - e non quello vigente al momento della commissione dei fatti (in concreto nei primi mesi del 1993) - è determinante anche per stabilire, ove ciò sia necessario, se sussista il requisito della doppia punibilità (DTF 122 II 422 consid. 2a). Così l'estradizione dev'essere accordata se il fatto - punibile nello Stato richiedente - non lo era nello Stato richiesto al momento in cui è stato commesso, ma lo è divenuto per una modifica del diritto interno, prima della decisione sulla domanda. In tale momento la misura coercitiva non è infatti più diretta contro una persona innocente; né è leso il precetto per cui la legge penale non ha effetto retroattivo, poiché il diritto all' assistenza e all'estradizione è da equiparare alla procedura penale, alla quale il principio di non retroattività è estraneo (DTF 112 Ib 576 consid. 2 pag. 584, 109 Ib 60 consid. 2; Hans Schultz, Das schweizerische Auslieferungsrecht, Basilea, 1953, pag. 323). Di conseguenza, i fatti associativi rimproverati al ricorrente - al momento della decisione sulla domanda di estradizione - avrebbero potuto essere punibili anche nel diritto svizzero giusta l'art. 260ter CP (sentenza inedita del 20 novembre 1997 in re S., consid. 3). È comunque dubbio se ciò valga anche nel caso in cui la domanda di estradizione concerne l'esecuzione di una pena (Curt Markees, Internationale Rechtshilfe in Strafsachen, Das Bundesgesetz vom 20. März 1981 (IRSG), in:
Schweizerische Juristische Kartothek, n. 422 pag. 23). La questione può comunque rimanere aperta.
bb) Il Tribunale federale ha infatti stabilito che già prima dell'entrata in vigore dell'art. 260ter CP, il diritto penale svizzero reprimeva, a determinate condizioni, la partecipazione ad azioni criminali. Ciò è il caso quando la legge penale erige a circostanze aggravanti il mestiere (cfr. ad esempio l'art. 146 cpv. 2 CP; DTF 111 Ib 312 consid. 4; Zimmermann, op. cit. , n. 355 pag. 277) o l'associazione a una banda (art. 139 n. 2 e 3 CP).
Secondo l'esposto dei fatti contenuto nella domanda del 14 gennaio 1999, il ricorrente è stato condannato per essersi associato con terze persone per commettere numerose truffe mediante l'impiego di assegni circolari provenienti da rapina aggravata e ottenere, inducendo in errore funzionari di vari istituti di credito e fornendo false assicurazioni, profitti illeciti; è stato condannato altresì per l'acquisto di importanti quantitativi di gioielli, pagati con assegni falsi, provenienti anch'essi da rapina aggravata.
Gli imputati si erano infatti associati, organizzati e specializzati nel riciclaggio di assegni circolari di conto corrente bancario provenienti da rapine e furti, intercettando le telefonate dirette alle banche. Ora, la messa in opera di una struttura tendente a commettere truffe su vasta scala secondo un piano prestabilito, sul modello del crimine organizzato, costituisce un elemento caratteristico della truffa per mestiere secondo l'art. 146 cpv. 2 CP (art. 148 cpv. 2 vCP; DTF 116 IV 319 consid. 4a pag. 330 seg. , 119 IV 129 consid. 3a, 121 IV 358 consid. 2a; sentenze inedite del 29 aprile 1996 in re K., consid. 4c, e del 16 settembre 1997 in re A., consid. 3d). Nella fattispecie, tenuto conto della complessità dell'organizzazione attuata dal ricorrente, del numero e dell'importanza delle operazioni effettuate e del bottino conseguitone, i fatti descritti nella domanda e nei suoi allegati, potrebbero costituire nel diritto svizzero una truffa per mestiere secondo l'art. 146 cpv. 2 CP. Il requisito della doppia punibilità è quindi adempiuto.
b) Priva di ogni fondamento è la censura ricorsuale secondo cui l'estradizione non potrebbe essere concessa poiché la pena inflitta non supera i tre anni. Infatti, secondo l'art. 2 cpv. 1 CEEstr, quando la condanna a una pena è stata pronunciata sul territorio della Parte richiedente, è sufficiente che la sanzione presa sia di almeno quattro mesi, quota largamente superata nel caso di specie (cfr.
anche l'art. 35 cpv. 1 AIMP).
5.- Il ricorrente fa valere infine che, essendo stato condannato con sentenza contumaciale, i suoi diritti di difesa sarebbero stati violati, in particolare poiché non gli sarebbe stata comunicata la decisione, impedendogli in tal modo di impugnarla.
a) Il ricorrente non invoca né l'art. 3 n. 1 del Titolo III del Secondo Protocollo addizionale alla CEEstr, conchiuso il 17 marzo 1978, ratificato ed entrato in vigore sia per l'Italia che per la Svizzera (RS 0.353. 12; sulla portata di questa disposizione v. DTF 117 Ib 337 consid. 5; Claude Rouiller, L'extradition du condamné par défaut: illustration des rapports entre l'ordre constitutionnel autonome, le "jus cogens" et le droit des traités, in: Etudes en l'honneur de Jean-François Aubert, 1996, pag. 647 segg.), né l'art. 37 cpv. 2 AIMP, che vi si ispira (FF 1995 III 21). Nell'ambito del ricorso di diritto amministrativo il Tribunale federale deve nondimeno tener conto del diritto internazionale determinante (art. 114 cpv. 1 OG; DTF 123 II 241 consid. 3g). Le citate norme dispongono che l'estradizione è negata se la domanda si basa su una sentenza contumaciale e la procedura giudiziale non ha rispettato i diritti minimi della difesa, eccetto quando lo Stato richiedente offra garanzie ritenute sufficienti per assicurare alla persona perseguita il diritto a un nuovo processo che salvaguardi i diritti della difesa.
b) L'art. 3 del Titolo III del Secondo protocollo addizionale alla CEEstr concerne, in materia estradizionale, le garanzie offerte dall'art. 6 CEDU (sulla prassi della Corte europea dei diritti dell'uomo e del Tribunale federale in materia di condanne in contumacia v. DTF 126 I 36 consid. 1). Secondo la giurisprudenza degli organi di Strasburgo, l'art. 6 CEDU è violato se il condannato che non ha avuto conoscenza della sua citazione ai dibattimenti e non ha cercato di sottrarsi alla giustizia non può ottenere di far riassumere il processo che alla condizione di provare d'essere stato impedito, per forza maggiore, di presentarsi.
L'accusato ha pertanto il diritto a essere presente al processo, come prescritto dagli art. 6 CEDU e 14 n. 3 lett.
d del Patto ONU II; quando ciò non si verifica, egli ha il diritto di chiedere la revoca della sentenza contumaciale (Zimmermann, op. cit. , n. 452 - 454, pag. 348 segg.).
L'attuale giurisprudenza del Tribunale federale si basa sulle medesime concezioni (DTF 117 Ib 337 consid. 5b).
Riguardo all'art. 3 del Titolo III del Secondo protocollo, lo Stato richiesto, nell'accertare se la procedura contumaciale abbia o meno salvaguardato i diritti della difesa, dispone di un vasto potere di apprezzamento, che dipende dalle circostanze del caso concreto (DTF 117 Ib 337 consid. 5c in fine).
c) Dalla sentenza dell'11 novembre 1996 si evince che il ricorrente, detenuto per altra causa in Svizzera, era "assente per rinuncia"; il Tribunale di Chieti, nel quadro dell'udienza contro gli altri membri dell'associazione a delinquere, preso atto che il ricorrente era detenuto in Svizzera e che non era comparso all'udienza dibattimentale, aveva proceduto alla separazione dei giudizi, stralciandone quello che lo concerneva. Il 21 luglio 1995 è stato emanato il decreto di citazione a giudizio, per il 23 febbraio 1996, nei soli confronti del ricorrente, ed è stata inoltrata una richiesta di assistenza internazionale in materia penale alla Svizzera secondo l'art. 727 CPP italiano; questa rogatoria è stata eseguita il 13 dicembre 1995.
Dalla rogatoria è risultato che il ricorrente, reso edotto dell'inizio del dibattimento, dopo aver letto la documentazione "ha espressamente consentito la celebrazione del dibattimento in sua assenza"; durante il dibattimento, nel quale sono stati assunti, tra l'altro, i verbali di interrogatorio del ricorrente, il suo difensore ne ha chiesto l'assoluzione, in subordine il minimo della pena con i benefici di legge. Ne segue ch'egli è stato regolarmente citato e che, in maniera univoca, ha rinunciato volontariamente a partecipare al dibattimento, facendosi rappresentare dal suo difensore, per cui i diritti minimi della difesa non sono stati violati (DTF 117 Ib 337 consid. 5a, 106 Ib 400 consid. 7; Zimmermann, op. cit. , n. 453 pag. 350).
d) La sentenza di condanna è poi stata depositata il 23 novembre 1996, ed è divenuta irrevocabile il 21 gennaio 1997. Il ricorrente si limita a sostenere che la sentenza non gli sarebbe stata notificata e non avrebbe quindi potuto impugnarla. Secondo l'art. 548 comma 3° CPP italiano, l'avviso di deposito con l'estratto della sentenza è in ogni caso notificato all'imputato contumace, e ciò per garantirgli di esercitare il suo diritto di impugnazione entro il termine prescritto (Giovanni Conso/Vittorio Grevi, op. cit. , n. IV 1 ad art. 548; cfr. anche l'art. 128 CPP italiano, secondo cui l'avviso di deposito è notificato a tutti coloro cui la legge attribuisce il diritto di impugnazione).
Secondo la dottrina italiana, la notifica dell' avviso di deposito con l'estratto della sentenza all'imputato contumace, e non anche al suo difensore, non può essere sostituita con alcun altro atto equipollente, stante la tassatività della disposizione dell'art. 548 comma 3° secondo cui tale notifica deve essere effettuata "in ogni caso"; la sua mancanza, pertanto, non fa decorrere i termini d'impugnazione e non fa diventare la sentenza irrevocabile (Conso/Grevi, op. cit. , n. IV 6 - 8 ad art. 548 e n. II 6 ad art. 585, il cui comma 2° lett. d concerne i termini per l'impugnazione da parte dell'imputato contumace). Inoltre, in caso di nullità di notificazione - visto che proprio per il fatto della sussistenza di tale nullità non si verifica la decadenza del termine - potrebbe entrare in linea di conto un'impugnazione tardiva (cfr. Conso/Grevi, op. cit. , n. I 2 e 3 ad art. 175 concernente la restituzione nel termine).
Ora, il ricorrente non fa minimamente valere d'aver esaurito i mezzi di difesa offertigli dalla normativa italiana e dall'art. 6 n. 1 CEDU.
In siffatte circostanze si può ritenere che i diritti minimi della difesa sono stati rispettati (sentenza inedita del 21 ottobre 199 in re K., consid. 4d).
6.- Ne segue che il ricorso dev'essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG).
Per questi motivi,
il Tribunale federale
pronuncia :
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 5000.-- è posta a carico del ricorrente.
3. Comunicazione alla patrocinatrice del ricorrente, presso il domicilio eletto in Svizzera e all'Ufficio federale di polizia (B 95483).
Losanna, 7 luglio 2000 VIZ
In nome della I Corte di diritto pubblico
del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:
Il Presidente,
Il Cancelliere,