BGer 5P.124/2000
 
BGer 5P.124/2000 vom 15.05.2000
[AZA 0]
5P.124/2000
II CORTE CIVILE
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15 maggio 2000
Composizione della Corte: giudici federali Reeb, presidente,
Bianchi e Raselli.
Cancelliere: Piatti.
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Visto il ricorso di diritto pubblico del 28 marzo 2000 presentato da A.________, Svitto, patrocinato dall'avv. dott.
Paola Luchetti Stefanini, studio legale Item & Jelmini, Lugano, contro la sentenza emanata il 25 febbraio 2000 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino nella causa che oppone il ricorrente all'avv.
B.________, Melano, in materia di nullità di un contratto successorio;
Ritenuto in fatto :
A.- Il 30 luglio 1993 è deceduto C.________ senza lasciare discendenti. Dopo la sua morte sono stati pubblicati un testamento pubblico ricevuto dal notaio D.________ il 16 marzo 1990 e un contratto successorio concluso con il nipote B.________ il 19 novembre 1992 davanti al notaio E.________. Con quest'ultimo atto il de cuius ha revocato ogni precedente disposizione di ultima volontà e ha nominato suo esecutore testamentario il nipote, che ha pure istituito erede universale, attribuendogli come anticipo ereditario tutti i beni immobili situati nel comune di Melano.
Successivamente alla conclusione del contratto successorio, il 3 dicembre 1992, il de cuius ha inoltre rilasciato al nipote B.________ una procura generale munita di pieni poteri, nessuno escluso.
A.________, figlio di un altro fratello premorto del defunto, ha convenuto in giudizio il 29 luglio 1994 davanti al Pretore del distretto di Lugano B.________ con un'azione intesa a far accertare la parziale nullità del contratto successorio. Alla petizione si è opposto il convenuto.
Con la replica, l'attore ha poi confermato la sua proposta di giudizio, aggiungendo in via subordinata la richiesta che fosse accertata la nullità completa del contratto successorio. Con sentenza 18 febbraio 1998 il Pretore ha respinto la petizione, dopo aver rifiutato, nel corso di causa con decreto 24 luglio 1997, all'attore l' edizione della contabilità e della documentazione bancaria del defunto.
B.- Il soccombente ha dedotto in appello sia la decisione con la quale il Pretore ha rifiutato il richiamo della contabilità e della documentazione bancaria del defunto, sia la decisione di merito con la quale il giudice ha respinto la petizione.
Con sentenza del 25 febbraio 2000 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto il gravame e ha confermato sia il giudizio sulla domanda di edizione di documenti, sia quello di merito. Con riferimento alle prove chieste e rifiutate dal primo giudice, la sentenza impugnata rileva che l'esatto ammontare dell'asse successorio non è rilevante per statuire sulla validità del contratto successorio sotto il profilo dell'art. 21 CO, in particolare perché manca il requisito dell'abuso di una situazione di dipendenza, come si vedrà nel merito. Per quanto attiene alla decisione sul merito, i giudici cantonali hanno dapprima rilevato che i tre testi proposti in via suppletoria dall'appellante e rifiutati dal Pretore non potrebbero fornire elementi di rilievo al di là di quanto già accertato. Con riferimento alla richiamata lesione, la sentenza rileva che in concreto la disposizione di ultima volontà non prevede controprestazioni a carico dell'erede istituito e che secondo parte della dottrina in questi casi l'applicazione dell'art. 21 CO è esclusa. Ad ogni buon conto, anche se si dovesse applicare tale disposto alla fattispecie in esame, non vi è la prova che il convenuto abbia indotto il disponente a stipulare il contratto abusando dei suoi bisogni, della sua inesperienza o della sua leggerezza.
Le deposizioni del notaio e dei due testimoni partecipanti all'atto sono, a tal proposito, sufficientemente chiare e attendibili. Nemmeno le altre testimonianze, che non possono essere situate esattamente nel tempo, non sono per nulla concludenti e non permettono diversa conclusione.
Per il resto, trattandosi di atto pubblico, vi è la presunzione dell'esattezza del suo contenuto e spetta a chi vuole derivare diritti provarne il contrario. Circostanza che in concreto non appare adempiuta. Infine, nulla emerge dall' istruttoria che possa far apparire il disponente incapace di discernimento al momento della stipulazione dell'atto.
Le dichiarazioni del notaio, dei testimoni intervenuti alla rogazione, della teste F.________, pure presente, e del medico curante confermano che il disponente, benché malandato nel fisico, era lucido di mente. La testimonianza di Don G.________, secondo il quale la vicedirettrice dell'istituto in cui risiedeva il de cuius gli avrebbe riferito che la sera prima quest'ultimo aveva denotato segni di squilibrio, non inficia le predette deposizioni. La circostanza indicata dalla vicedirettrice si riferiva ad altro momento e persino il menzionato sacerdote ha confermato che il mattino successivo il disponente gli era apparso nello stato di sempre e comunque non quello descrittogli dalla vicedirettrice. Infine anche l'addotta relazione affettiva di una testimone partecipante all'atto con il beneficiario dello stesso, ancorché non provata, non sarebbe comunque d'ostacolo alla rogazione del contratto successorio.
C.- Contro la sentenza cantonale A.________ ha presentato il 28 marzo 2000 al Tribunale federale un ricorso di diritto pubblico e un ricorso per riforma. Con il primo rimedio il ricorrente postula l'annullamento della decisione impugnata. Egli ribadisce anzitutto che i giudici cantonali non potevano rifiutare il richiamo della contabilità e degli atti bancari, perché il requisito soggettivo della lesione, contrariamente a quanto da loro sostenuto, è ampiamente dato. Inoltre, i giudici cantonali non hanno dato il giusto peso alla testimonianza di Don G.________, violando l'art. 4 Cost. Anche sulla legittimazione del ricorrente a postulare l'annullamento assoluto del contratto successorio, la decisione impugnata non poteva esimersi da un esame più approfondito per il semplice fatto che l'appello era comunque da respingere. Con riferimento alla lesione i giudici cantonali hanno negato la presenza dell' elemento soggettivo, basandosi su un'errata valutazione delle prove acquisite e dimenticando quelle che si dovevano acquisire, violando così l'art. 4 Cost. Anche sulla non esatta ricezione delle volontà del de cuius la decisione cantonale è inaccettabile e contraria all'art. 4 Cost. : il ricorso rinvia quindi pienamente alle allegazioni e alle considerazioni esposte nell'allegato di appello. Il rifiuto delle testimonianze della vicedirettrice dell'istituto e degli altri testi richiesti configura inoltre una violazione dell'art. 4 Cost. , perché ha impedito di accertare la verità. Infine, la partecipazione come teste di H.________, amica del beneficiario, comporta l'inefficacia delle liberalità concesse con l'atto.
Non è stata chiesta una risposta al ricorso.
Considerando in diritto :
1.- a) Interposto in tempo utile contro una sentenza finale dell'ultima istanza cantonale, il ricorso di diritto pubblico per arbitrio è di principio ricevibile.
Discutibile può apparire in concreto il richiamo dell'art. 4 vCost. : a decorrere dal 1° gennaio 2000, infatti, è entrato in vigore il nuovo testo costituzionale e il divieto d'arbitrio è ora disciplinato dall'art. 9. Il giudizio cantonale essendo stato pronunciato sotto l'impero della nuova Costituzione, sembrerebbe far stato, ai fini di un ricorso di diritto pubblico, il nuovo testo costituzionale. La censura di arbitrio è comunque sufficientemente chiara (anche se manifestamente infondata), ragione per cui il tema non merita ulteriore approfondimento.
b) Il ricorrente, su taluni punti, anziché esporre un'argomentazione ricorsuale, si limita a richiamare allegati della procedura cantonale, riconfermandosi negli stessi.
Orbene, per costante giurisprudenza (DTF 115 Ia 27 consid. 4a, 109 Ia 304 consid. 1b e rinvii), il ricorso di diritto pubblico deve contenere la motivazione nell'atto di ricorso stesso e non può rinviare ad atti della procedura cantonale. Nei limiti in cui sono richiamati tali atti il ricorso s'avvera quindi d'acchito irricevibile. Si rammenta inoltre che il Tribunale federale si pronuncia unicamente su quelle censure che il ricorrente ha invocato nell'atto di ricorso e a condizione che esse appaiano sufficientemente sostanziate (DTF 125 I 71 consid. 1, 122 IV 8 consid. 2a, 118 Ia consid. 2 con rinvii).
2.- La sentenza impugnata rileva che la legittimazione del ricorrente appare dubbia con riferimento alla domanda di annullamento totale del contratto successorio. Essa ha nondimeno lasciato aperta la questione, perché l'appello doveva comunque essere respinto. Il ricorrente censura tale modo di procedere e esige che gli sia riconosciuta la legittimazione anche a questo proposito. La motivazione ricorsuale è ampiamente insufficiente e non menziona nessuna norma che la sorregga: procedendo all'esame del ricorso, i giudici cantonali hanno in realtà riconosciuto la legittimazione al ricorrente e non mette quindi conto di inoltrarsi oltre nella questione, che riveste alla fin fine significato meramente teorico.
3.- a) I giudici cantonali hanno rifiutato l'edizione della contabilità e di estratti bancari del de cuius, perché in concreto l'accertamento della consistenza del patrimonio successorio non appare necessario ai fini del giudizio.
Fa infatti difetto in concreto l'elemento soggettivo della lesione, ragione per la quale irrilevante è stabilire l'esistenza dell'eventuale elemento oggettivo.
b) Il ricorrente censura la decisione dei giudici cantonali per il fatto che in concreto l'elemento soggettivo sarebbe pacificamente dato. Di conseguenza, anche l'accertamento dell'asse successorio appare in concreto indispensabile e può avvenire solo mediante i richiami proposti.
c) Orbene, in concreto, i richiami domandati servono solo per stabilire l'esistenza della sproporzione tra le reciproche prestazioni, atta a sorreggere la fattispecie della lesione ai sensi dell'art. 21 CO. I giudici cantonali, adottando l'apprezzamento anticipato delle prove, hanno ritenuto detti richiami del tutto irrilevanti, per assenza dell'elemento soggettivo della lesione. Se nella fattispecie l'elemento soggettivo fa veramente difetto, la decisione dei giudici cantonali è senz'altro corretta: senza nessun rilievo risulta infatti a questo momento l'accertamento dell'asse successorio, dato che comunque la lesione non è data per carenza dell'elemento soggettivo. Il rifiuto dei giudici cantonali può quindi essere annullato solo se essi hanno a torto negato l'esistenza dell'elemento soggettivo.
Ciò che si vedrà di seguito. Se invece, su quest'ultimo punto, la decisione cantonale non si avvera insostenibile, l'accertamento anticipato delle prove eseguito non presta il fianco a critiche, il risultato probatorio richiesto non portando nuovi chiarimenti ai fini del giudizio (DTF 119 Ib 492 consid. 5b/bb e rinvii).
4.- In conformità all'art. 90 cpv. 1 lett. b OG, il ricorso di diritto pubblico deve contenere l'esposizione dei fatti essenziali e quella concisa dei diritti costituzionali o delle norme giuridiche che si pretendono violati, precisando in che consista tale violazione. Il gravame fondato sul divieto dell'arbitrio, come quello all'esame, non può essere inoltre sorretto da argomentazioni con cui il ricorrente si limita a contrapporre il suo parere a quello dell'autorità cantonale, come se il Tribunale federale fosse una superiore istanza di appello a cui compete di rivedere liberamente il fatto e il diritto e di ricercare la corretta applicazione delle normative invocate. L'arbitrio non si realizza già qualora la soluzione proposta con il ricorso possa apparire altrettanto sostenibile o addirittura migliore rispetto a quella contestata. Per richiamarsi con successo all'arbitrio, il ricorrente deve invece dimostrare - con un'argomentazione precisa - che l'autorità cantonale ha emanato una decisione manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia e equità (DTF 124 V 137 consid. 2b, 120 Ia 369 consid. 3a, 117 Ia 10 consid. 4b).
Nel caso specifico l'ammissibilità del gravame appare già di primo acchito alla luce dei requisiti posti dalla citata norma assai dubbia. Il ricorrente infatti si limita a esporre considerazioni generiche e per lo più apodittiche che dovrebbero far apparire erronea la sentenza cantonale, senza spiegare praticamente mai perché la sentenza impugnata sarebbe arbitraria. In queste condizioni, evidentemente, il gravame non rispetta l'onere di motivazione sancito dall'art. 90 cpv. 1 lett. b OG e come tale va dichiarato in larghissima misura inammissibile.
5.- a) Il ricorrente rimprovera alla Corte cantonale di aver accertato in modo arbitrario i fatti e in particolare di aver apprezzato in modo arbitrario le prove.
b) Secondo la sentenza impugnata non emerge dagli atti che la controparte abbia indotto il disponente a stipulare il contratto successorio abusando dei bisogni, dell' inesperienza o dalla leggerezza di quest'ultimo. Essa ha fondato tale accertamento sulla dichiarazione del notaio rogante, che ha indicato di accettare di stendere l'atto perché si era intimamente convinto che il de cuius era perfettamente in grado di intendere e di volere e che il contenuto corrispondeva all'effettiva sua volontà, nonché sulle deposizioni dei testimoni partecipanti all'atto, secondo i quali il notaio ha spiegato meticolosamente punto per punto il contratto al disponente chiedendogli in particolare se aveva capito bene, al punto che il disponente stesso si risentì perché gli sembrava di essere trattato come uno stupido. Anche la segretaria del notaio, presente alla rogazione, ha confermato che il disponente era contento di aver sistemato le cose e che manifestò quel suo sentimento in modo esplicito. Le altre deposizioni agli atti non sono di grande rilievo, perché si riferiscono ad altri periodi o a date imprecisate o perché riportano convinzioni maturate non in seguito a discussioni avute direttamente con il defunto, ma con la controparte. D'altronde, anche da queste audizioni testimoniali non è possibile, secondo i giudici cantonali, dare per acquisito che la controparte abbia come che sia abusato della pretesa dipendenza del defunto. Non è quindi dato, secondo i giudici cantonali, il requisito soggettivo della laesio enormis.
c) Nella contestazione della valutazione delle prove, il ricorrente non può dimenticare che al giudice compete un ampio potere di apprezzamento (DTF 112 Ia 371 consid. 3 e riferimenti). Nella motivazione di una censura di codesta indole, il ricorrente deve quindi partitamente dimostrare per ogni singolo fatto in che consista l'eccesso o l'abuso dell'apprezzamento ossia, in altri termini, in quale misura la discrezionalità del giudice nell'apprezzamento dei fatti sia fondata su valutazioni insostenibili, ovvero manifestamente incompatibili con il sentimento di giustizia e d'equità, ovvero ancora in aperto contrasto con circostanze rilevanti o basate su punti di vista del tutto ininfluenti (DTF 120 Ia 31 consid. 4b con rinvii). In questo ambito il Tribunale federale è particolarmente rigoroso e non sostituisce il suo apprezzamento a quello del giudice del merito, perché l'arbitrio nell'apprezzamento delle prove non si realizza per il semplice fatto che le conclusioni del giudice non corrispondono a quelle del ricorrente (DTF 116 Ia 85 consid. 2b) o ad altre altrettanto sostenibili o addirittura migliori (DTF 119 Ia 113 consid. 3a, 118 Ia 129 consid. 2, 118 Ia 497 consid. 2a). Chi si limita a rimettere in discussione l'esito probatorio della procedura cantonale esercita una semplice critica appellatoria, irricevibile in un ricorso di diritto pubblico.
Nel proprio gravame il ricorrente si limita a obbiettare che l'elemento soggettivo di una lesione esiste per i motivi "ampiamente esposti nell'allegato di appello" e che la decisione del Tribunale viola l'art. 4 Cost. , in quanto errata nella valutazione delle prove acquisite. Ora, come già rilevato in precedenza, il semplice rinvio ad atti cantonali non rispetta i requisiti di forma previsti dall' art. 90 cpv. 1 lett. b OG e dalla giurisprudenza che lo applica. La motivazione del ricorso in questo ambito appare d'acchito insufficiente e manifestamente inammissibile. Ad analoga conclusione bisogna approdare con riferimento alla censura della non esatta ricezione della volontà del de cuius: anche in questo caso il ricorrente si limita a riconfermarsi pienamente nelle allegazioni e nelle considerazioni esposte nell'allegato di appello.
6.- Il ricorrente ritiene pure che la Corte cantonale ha rifiutato in modo arbitrario l'assunzione di alcune testimonianze, la cui rilevanza è apparsa solo in corso di causa con riferimento alla capacità di discernimento del disponente. Inoltre, anche con riguardo a tale questione, i giudici cantonali sono incorsi in una valutazione arbitraria delle prove.
I giudici cantonali, fondandosi su certificati del medico curante allestiti il 7 novembre, il 19 novembre (data di confezione dell'atto litigioso) e il 4 dicembre 1992, dai quali risulta che il disponente possedeva "la facoltà di intendere e di volere", nonché sulla testimonianza del medico stesso che ha confermato la lucidità di mente del paziente, nonché ancora sulle deposizioni del notaio rogante, del teste I.________ e della segreteria del notaio F.________, che tutte lasciano concludere per la capacità di discernimento del de cuius all'atto della confezione del contratto, hanno ritenuto che il de cuius era in grado di valutarne correttamente la portata. Per altro verso, nulla dagli atti permette di concludere che il disponente non fosse consapevole della portata e delle implicazioni delle proprie dichiarazioni o che la sua volontà fosse condizionata da terzi. Di fronte a tutte queste testimonianze, l'episodio narrato da Don G.________, secondo il quale la vicedirettrice dell'istituto in cui risiedeva il de cuius gli avrebbe riferito che questi "aveva denotato segni di squilibrio nel senso che non capiva ciò che veniva detto e straparlava" non può inficiare le altre testimonianze. Tale episodio non venne constatato al momento della rogazione dell'atto, ma un altro giorno e lo stesso Don G.________ ha riferito che il de cuius il giorno della rogazione dell'atto gli è parso nello stato di sempre e comunque non quello riferito dalla vicedirettrice. Anche le altre testimonianze non dimostrano che il giorno della rogazione dell'atto il disponente fosse meno che lucido o che la sua volontà fosse infirmata da errore o dolo. Di fronte a questa valutazione delle prove, il ricorrente lamenta che il giudice di seconde cure non ha correttamente valutato le prove e un'istruttoria più completa avrebbe "maggiormente dimostrato che il disponente non era lucido e che quindi la sua volontà era stata inficiata da errore o dolo". Anche a questo proposito, il ricorso non rispetta manifestamente i requisiti di motivazione posti nell'ambito della contestazione della valutazione delle prove. Ad analoga conclusione bisogna giungere per quanto concerne la mancata assunzione dei testi proposti, poiché nemmeno il ricorrente indica che essi avrebbero potuto dare indicazioni sulla capacità di discernimento del disponente il giorno della rogazione del contratto successorio.
7.- Alla rogazione del contratto successorio ha partecipato quale testimone H.________. Secondo il ricorrente, quest'ultima è l'amica della controparte. Al proposito, fa riferimento alla deposizione del teste L.________, dalla quale emerge che la detta signora gli fu presentata dalla controparte "quale sua amica (non un'amica ma la sua amica)". A parere del ricorrente vi è pertanto in concreto una violazione dell'art. 503 CC.
Dal profilo dell'accertamento dei fatti, la sentenza impugnata stabilisce che la diretta interessata ha negato di aver avuto una relazione sentimentale con la controparte.
Inoltre i testi M.________, F.________ e N._______ hanno confermato da parte loro di non aver mai notato effusioni tra il beneficiario e la menzionata testimone. Infine, il teste I.________ ha dichiarato di conoscere molto bene H.________ e di poter tranquillamente escludere che la stessa ha una relazione sentimentale con la controparte. Di fronte a tutte queste deposizioni, l'accertamento dei giudici cantonali secondo cui non è provata una relazione sentimentale tra i due non è assolutamente arbitraria, specie se si considera che il teste L.________ si è limitato ad affermare che H.________ gli era stata presentata dalla controparte come la sua amica. Se invece l'esistenza di un rapporto d'amicizia possa costituire motivo di esclusione dalla funzione di testimone ai sensi dell'art. 503 CC non è questione che attiene al ricorso di diritto pubblico, ma semmai al ricorso per riforma.
8.- Da quanto sopra discende che il ricorso di diritto pubblico s'avvera manifestamente infondato nella misura, invero ridotta, in cui è ricevibile. La tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG). Alla controparte, che non è stata invitata a presentare una risposta, non sono dovute ripetibili.
Per questi motivi
visto l'art. 36a OG
il Tribunale federale
pronuncia :
1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso di diritto pubblico èrespinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 7000.-- è posta a carico del ricorrente.
3. Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, alla controparte e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 15 maggio 2000 MDE
In nome della II Corte civile
del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:
Il Presidente,
Il Cancelliere,