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Original
 
[AZA]
C 332/99 Ge
IVa Camera
composta dei giudici federali Borella, Rüedi e Gianella,
supplente; Schäuble, cancelliere
Sentenza del 17 aprile 2000
nella causa
G.________ SA, ricorrente, rappresentata dall'avv.
P.________,
contro
Ufficio regionale di collocamento, Via Pini 32, Biasca,
opponente,
e
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano
F a t t i :
A.- S.________, nato nel 1973, si è diplomato dapprima
quale disegnatore edile, poi come architetto STS. Ha bene-
ficiato di indennità di disoccupazione dal 27 giugno 1997
al 31 agosto 1998. A partire dal 1° settembre 1998 gli sono
stati concessi assegni per il periodo di introduzione
presso lo studio di architetti W.________ di F.________
dove egli il 1° dicembre 1998 ha inoltrato le dimissioni.
Rientrato in Ticino, si è annunciato all'assicurazione
contro la disoccupazione, comunicando nel contempo di aver
trovato un impiego presso lo studio d'architettura
G.________ SA di D.________ dal 1° gennaio 1999.
Il 26 dicembre 1998 quest'ultima società ha inoltrato
una domanda di assegni per il periodo di introduzione a fa-
vore di S.________.
Con decisione 10 marzo 1999 l'Ufficio regionale di
collocamento di Biasca ha rifiutato l'erogazione di ulte-
riori prestazioni assicurative. Ha ritenuto che S.________
avesse acquisito una sufficiente esperienza lavorativa,
tale da non poter più essere considerato di difficile col-
locazione, anche per il fatto che aveva subito trovato un
posto di lavoro.
B.- La G.________ SA è insorta contro il provvedimento
amministrativo con ricorso al Tribunale delle assicurazioni
del Cantone Ticino. In sostanza ha asserito di necessitare
degli assegni per il periodo di introduzione, in quanto
S.________, dovendo entrare nel mestiere, aveva un
rendimento forzatamente limitato e perché lo studio d'ar-
chitettura, per motivi finanziari, non poteva assumersi
l'onere di un salario a tempo pieno.
Con giudizio 16 giugno 1999 i primi giudici hanno con-
fermato la decisione negativa dell'Ufficio regionale di
collocamento. Secondo l'istanza cantonale, non erano date
le condizioni per concludere che il periodo di introduzione
abbia permesso effettivamente di ottenere un impiego dura-
turo come prescritto dalla legge e dalla giurisprudenza,
visto che S.________ il 31 maggio 1999 si era nuovamente
annunciato all'assicurazione disoccupazione, vedendosi ri-
dotto dal 100% al 20% il suo tempo di lavoro.
C.- La ditta interessata interpone ricorso di diritto
amministrativo a questa Corte. Chiede, in annullamento del
giudizio cantonale, che venga accordato il beneficio degli
assegni di introduzione per un nuovo periodo di sei mesi.
Postula inoltre l'assegnazione di ripetibili.
S.________, invitato ad esprimersi, chiede di poter
usufruire degli assegni previsti dalla legge, peraltro già
attribuitigli. Dal canto suo, l'Ufficio cantonale del lavo-
ro propone la conferma del giudizio impugnato, mentre il
Segretariato di Stato dell'economia rinuncia a determinar-
si.
D i r i t t o :
1.- Controverse in concreto sono prestazioni assicu-
rative, per cui l'ambito del potere cognitivo del Tribunale
federale delle assicurazioni non è limitato all'esame della
violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o
l'abuso del potere di apprezzamento, ma si estende anche
all'esame dell'adeguatezza della decisione impugnata. La
Corte in tal caso non è vincolata dall'accertamento di fat-
to operato dai primi giudici e può scostarsi dalle conclu-
sioni delle parti, a loro vantaggio o pregiudizio (art. 132
OG; cognizione lata; DTF 121 V 366 consid. 1c, 120 V 448
consid. 2a/aa e sentenze ivi citate; cfr. pure DTF 122 V
136 consid. 1).
2.- Secondo l'art. 103 lett. a OG, ha diritto di ri-
correre chiunque è toccato dalla decisione impugnata ed ha
un interesse degno di protezione all'annullamento o alla
modificazione della stessa (vedi pure art. 102 cpv. 1
LADI). In concreto, la G.________ SA ha in quanto datrice
di lavoro concluso con S.________ un contratto facendo
affidamento sull'intervento dell'assicurazione disoc-
cupazione. Essa ha quindi qualità per ricorrere. Ne conse-
gue la ricevibilità del gravame (cfr. DTF 124 V 247 consid.
1).
3.- a) Oggetto della lite è la questione di sapere se
S.________ abbia diritto ad assegni per il periodo di in-
troduzione ai sensi dell'art. 65 LADI.
b) Nell'impugnato giudizio il Tribunale delle assicu-
razioni del Cantone Ticino ha già ricordato come giusta
quest'ultima norma agli assicurati difficilmente collocabi-
li, che assolvono un periodo d'introduzione in un'azienda e
ricevono un salario ridotto, possano essere concessi asse-
gni per il periodo d'introduzione se:
a. adempiono il presupposto giusta l'art. 60 cpv. 1
lett. b;
b. il salario ridotto corrisponde almeno alla presta-
zione lavorativa fornita durante questo periodo e
c. l'assicurato, dopo l'introduzione, può contare su
un impiego alle condizioni usuali nel ramo e nella
regione, tenuto, se del caso, conto di una capacità
lavorativa durevolmente ridotta.
Secondo l'art. 90 cpv. 1 OADI un assicurato è conside-
rato difficilmente collocabile se, tenuto conto della si-
tuazione del mercato del lavoro, ha difficoltà particolar-
mente gravi per trovarsi un impiego poiché:
a. è in età avanzata;
b. è impedito fisicamente, psichicamente o mentalmen-
te;
c. ha cattivi precedenti professionali;
d. ha già riscosso 150 indennità giornaliere.
Va inoltre rilevato che gli assegni per il periodo
d'introduzione devono essere vincolati a condizioni severe
e rimanere limitati, per evitare una compressione dei sala-
ri, nonché un sussidiamento dei datori di lavoro (cfr. FF
1980 III pag. 543; Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung,
in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale
Sicherheit, cifra marg. 583; Gerhards, Kommentar zum Ar-
beitslosenversicherungsgesetz, vol. II, pag. 660, nota 20).
Tali prestazioni possono essere concesse solo se la collo-
cazione dell'assicurato è fortemente ostacolata e in quanto
esista una indicazione in rapporto con il mercato del lavo-
ro. Questa doppia condizione permette di evitare che pre-
stazioni delle assicurazioni sociali siano fornite a fini
che non hanno alcun rapporto con l'assicurazione disoccupa-
zione, il cui scopo non può per certo essere quello di as-
sumere, in modo generale, le spese determinate dall'inseri-
mento nelle specificità aziendali del datore di lavoro, cui
incombe in linea di principio siffatto onere nei processi
lavorativi usuali richiesti ai propri dipendenti (DTF 112 V
252 consid. 3b).
4.- a) La ricorrente sostiene che il Tribunale canto-
nale è incorso in errore quando asserisce che il periodo
d'introduzione non ha permesso a S.________ di ottenere un
impiego duraturo, ritenuto che la riduzione del tempo di
lavoro dal 100% al 20% riguardava unicamente il mese di
giugno 1999. Asserisce che le era stato consigliato di ope-
rare in questi termini per ovviare sia alla lunghezza della
procedura dovuta al sovraccarico del Tribunale cantonale
sia alla temporanea mancanza di liquidità della società ca-
gionata dalla perdita di guadagno derivante dalle ore sa-
crificate dall'arch. G.________ per introdurre S.________.
Evidenzia poi che l'interessato a partire dal 1° luglio
1999 lavora al 100% presso lo stesso studio d'architettura.
b) Le argomentazioni addotte dalla ricorrente non sono
idonee a modificare il giudizio cantonale, che nell'esito
va confermato anche se per altri motivi. La G.________ SA
ha in sostanza incentrato il suo diritto alle prestazioni
assicurative sul fatto che con l'assunzione di S.________
la società avrebbe sofferto di una temporanea mancanza di
liquidità riconducibile alla perdita di tempo dovuta
all'introduzione di quest'ultimo.
Tutta la documentazione agli atti testimonia per con-
tro con chiarezza che la ricorrente fonda la sua richiesta
di prestazioni non tanto su motivi riferiti ad incapacità o
a carenze pratiche professionali del lavoratore, ma unica-
mente a temporanei problemi finanziari della ditta. Va in
particolare rilevato che il 26 marzo 1999 - a poco più di
un mese dall'assunzione di S.________ e in evidente con-
traddizione con le asserite presunte carenze di capacità
professionali di quest'ultimo - G.________ e il nuovo
dipendente dell'omonima SA vengono iscritti quali soci ge-
renti della I.________ S.a.g.l., ciascuno con firma
individuale e con una quota di fr. 5'000.-.
Orbene, se è vero che gli assegni per il periodo di
introduzione possono essere concessi più volte entro il
termine quadro, in particolare quando dopo la perdita del
posto di lavoro è necessario un ulteriore periodo di intro-
duzione presso il nuovo datore di lavoro (Nussbaumer, op.
cit., cifra marg. 594 in fine), in concreto è di tutta evi-
denza che S.________ non necessitava di questo ulteriore
periodo di introduzione, che peraltro non deve essere con-
fuso con l'abituale periodo di inserimento nel nuovo am-
biente lavorativo a carico del datore di lavoro e non della
legge contro la disoccupazione. Infatti, l'averlo voluto
quale socio gerente dimostra, per atti concludenti, che la
G.________ SA l'ha considerato, praticamente da subito,
sufficientemente qualificato, responsabile e ben inserito
nell'ambiente lavorativo. Non va neppure dimenticato che la
riduzione dell'orario di lavoro dal 100% al 20%, effettuata
per il solo mese di giugno 1999, è stata - per ammissione
stessa della ricorrente - una mossa strategica finalizzata
all'ottenimento delle prestazioni sociali. Questo modo di
operare è per certo contrario ai principi stabiliti dalla
legge sulla disoccupazione, che tende a favorire l'inseri-
mento nel mondo lavorativo del disoccupato e non a concede-
re finanziamenti gratuiti o facilitazioni equivalenti a
ditte in difficoltà d'ordine finanziario. Si noti infine
che la G.________ SA già beneficia dei sussidi previsti
dalla legge cantonale ticinese sul rilancio dell'occupazio-
ne e sul sostegno ai disoccupati nella misura del 50% dal-
l'11 gennaio 1999.
c) Ne consegue che non sono dati i presupposti per la
concessione di assegni di introduzione a favore di
S.________.
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicu-
razioni
p r o n u n c i a :
I.Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.
II.Non si percepiscono spese giudiziarie né si assegnano
indennità di parte.
III.La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tri-
bunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, all'Uf-
ficio cantonale del lavoro, Bellinzona, al Segretaria-
to di Stato dell'economia nonché a S.________.
Lucerna, 17 aprile 2000
In nome del
Tribunale federale delle assicurazioni
Il Presidente della IVa Camera:
Il Cancelliere: