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Original
 
[AZA]
I 700/99 Ge
IVa Camera
composta dei giudici federali Borella, Rüedi e Soldini,
supplente; Schäuble, cancelliere
Sentenza dell'11 aprile 2000
nella causa
R.________, Italia, ricorrente,
contro
Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, Avenue
Edmond-Vaucher 18, Ginevra, opponente,
e
Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le
persone residenti all'estero, Losanna
F a t t i :
A.- Mediante decisione 6 giugno 1986 la Cassa svizzera
di compensazione respinse una prima domanda di rendita pre-
sentata dalla cittadina italiana R.________, nata nel
1940, per carenza d'invalidità rilevante giusta la legisla-
zione svizzera. Il successivo gravame dell'interessata ven-
ne dichiarato inammissibile dalla competente Commissione di
ricorso per mancato versamento dell'anticipo spese, con
pronunzia 4 settembre 1987, poi confermata dal Tribunale
federale delle assicurazioni per sentenza 2 marzo 1989.
In data 26 giugno 1990 il Tribunale federale delle as-
sicurazioni respinse una domanda di revisione della senten-
za 2 marzo 1989. Gli atti vennero nondimeno retrocessi alla
Cassa, poiché la Corte aveva ravvisato nell'istanza una
nuova domanda di prestazioni.
L'amministrazione, mediante decisione 3 luglio 1991,
respinse nuovamente la richiesta di rendita dell'assicura-
ta, sempre per carenza d'invalidità rilevante secondo il
diritto svizzero. Il provvedimento venne dapprima tutelato
dalla Commissione di ricorso, per giudizio 6 aprile 1992, e
successivamente anche da questa Corte, alla quale l'inte-
ressata aveva presentato ricorso di diritto amministrativo,
con sentenza 18 novembre 1992.
In data 25 maggio 1994 il Tribunale federale delle as-
sicurazioni respinse la domanda di revisione di quest'ulti-
ma sentenza, che l'assicurata aveva presentato il 24 feb-
braio 1994.
B.- Il 29 dicembre 1997 R.________ ha proposto una
terza domanda volta all'ottenimento di una rendita del-
l'assicurazione per l'invalidità svizzera.
Esperiti i dovuti accertamenti d'ordine medico ed eco-
nomico e sentito il parere del proprio medico, l'Ufficio
AI per gli assicurati residenti all'estero, con decisione
26 ottobre 1998, ha posto l'assicurata al beneficio di una
rendita intera con effetto dal 1° dicembre 1996. L'assegna-
zione retroattiva della prestazione veniva limitata ai do-
dici mesi precedenti l'inoltro della nuova richiesta.
C.- R.________ ha prodotto gravame alla Commissione
federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le perso-
ne residenti all'estero, chiedendo il riconoscimento di una
rendita intera sin dal 1984 e il pagamento degli interessi
sulla somma versata e svalutata.
Con pronunzia 5 ottobre 1999, l'autorità giudiziaria
commissionale ha respinto il gravame.
D.- L'assicurata interpone a questa Corte un ricorso
di diritto amministrativo, lamentando implicitamente di es-
sere invalida da data anteriore a quella considerata nella
decisione dell'Ufficio AI.
L'amministrazione opponente propone la disattenzione
dell'impugnativa.
D i r i t t o :
1.- a) Nell'evenienza concreta l'amministrazione ha
applicato la normativa dell'art. 48 cpv. 2 LAI, giusta il
quale se l'assicurato si annuncia più di dodici mesi dopo
l'inizio del diritto, le prestazioni sono assegnate soltan-
to per i dodici mesi precedenti la richiesta. Esse sono as-
segnate per un tempo anteriore, se l'assicurato non poteva
conoscere i fatti motivanti il diritto e presenta la ri-
chiesta entro dodici mesi da quando ne ha avuto conoscenza.
b) Innanzi tutto occorre rilevare che questa Corte con
precedente sentenza di merito 18 novembre 1992 aveva con-
fermato la decisione della Cassa svizzera di compensazione
3 luglio 1991, che negava all'assicurata il diritto a una
rendita per carenza d'invalidità rilevante giusta la legi-
slazione svizzera. Fino al 3 luglio 1991 non sussisteva
quindi alcuna invalidità di grado tale da giustificare
l'erogazione di una prestazione.
È d'altra parte incontestabile che la ricorrente ha
proposto formalmente solo il 29 dicembre 1997 una nuova do-
manda volta all'ottenimento di una rendita. Nel fascicolo
relativo all'istruzione di quest'ultima richiesta è allega-
ta, tra l'altro, una relazione 2 settembre 1993, che il
dott. C.________ aveva presentato alla Pretura di
R.________, sulla cui scorta l'Ufficio AI ha stabilito di
riconoscere all'assicurata un grado d'invalidità dell'80%
dal 2 settembre 1994, ma di erogare la rendita,
conformemente all'art. 48 cpv. 2 LAI, soltanto dal 1°
dicembre 1996.
Non va però dimenticato che il 24 febbraio 1994 l'in-
teressata aveva inoltrato al Tribunale federale delle assi-
curazioni una domanda di revisione della sentenza di merito
18 novembre 1992, in cui si accennava espressamente al-
l'esito positivo che avrebbe avuto la vertenza promossa
contro l'INPS e al rapporto della consulenza tecnica dispo-
sta in quella sede, vale a dire alla relazione del dott.
C.________. Appare quindi equo, tutto ben considerato,
ritenere l'istanza di revisione 24 febbraio 1994 quanto
meno come implicita nuova domanda di prestazioni.
Attenersi nel presente caso alla domanda formale
29 dicembre 1997, ignorando del tutto quanto asserito nella
circostanziata istanza di revisione 24 febbraio 1994, si-
gnificherebbe invero anteporre l'aspetto meramente formale
alla sostanza delle cose, a maggior ragione se si tien
conto che la ricorrente, persona non cognita di nozioni
procedurali, può essere stata indotta ad attendere a pre-
sentare la nuova richiesta di prestazioni in considerazione
dell'esito negativo dell'istanza di revisione, in cui si
faceva esplicito riferimento alla relazione del dott.
C.________.
La domanda ricorsuale è quindi accoglibile, nella mi-
gliore delle ipotesi per l'assicurata, con effetto a decor-
rere da dodici mesi prima del 24 febbraio 1994, vale a dire
dal 1° febbraio 1993.
2.- Rimane ora da esaminare se l'interessata fosse in-
valida in misura giustificante il riconoscimento di una
rendita a partire da quest'ultima data.
a) Giusta l'art. 4 cpv. 1 LAI, l'invalidità è l'inca-
pacità di guadagno, presunta permanente o di rilevante
durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI l'assicurato ha diritto a
una rendita intera se è invalido almeno al 66 2/3%, a una
mezza rendita se è invalido almeno al 50% o a un quarto di
rendita se è invalido almeno al 40%, fermo restando che le
rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50% sono
versate, secondo l'art. 28 cpv. 1ter LAI, solo ad assicura-
ti che sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizze-
ra.
Conformemente all'art. 29 cpv. 1 LAI il diritto alla
rendita giusta l'art. 28 LAI nasce il più presto nel momen-
to in cui l'assicurato presenta un'incapacità permanente di
guadagno pari almeno al 40% (lett. a), oppure in cui è sta-
to, per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al
lavoro per almeno il 40% in media (lett. b).
b) In concreto, il medico dell'Ufficio AI, che ha esa-
minato l'intero incarto della ricorrente, ammette, sulla
scorta della dettagliata relazione del dott. C.________ 2
settembre 1993, una considerevole riduzione della capacità
lavorativa, non suscettibile di miglioramenti. Il dott.
M.________ non si esprime tuttavia sul grado
dell'inabilità, poiché l'assicurata svolge la propria
attività all'interno di un'azienda agricola a carattere
familiare ed è estremamente difficile valutare in che
misura le sue prestazioni contribuiscano al successo.
Tutto ben ponderato, non da ultimo per ragioni di eco-
nomia di giudizio, il Tribunale federale delle assicurazio-
ni considera comunque di poter riconoscere alla ricorrente
il diritto alla rendita intera sin dal 1° febbraio 1993,
ovvero a partire da dodici mesi prima della nuova domanda
di prestazioni implicita nell'istanza di revisione 24 feb-
braio 1994.
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicu-
razioni
p r o n u n c i a :
I. II ricorso di diritto amministrativo è accolto, il
giudizio querelato 5 ottobre 1999 e la decisione ammi-
nistrativa 26 ottobre 1998 essendo riformati nel senso
che alla ricorrente è riconosciuto un diritto a una
rendita intera dell'assicurazione per l'invalidità
svizzera a decorrere dal 1° febbraio 1993.
II. Non si percepiscono spese giudiziarie.
III. La presente sentenza sarà intimata alle parti, alla
Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI
per le persone residenti all'estero e all'Ufficio
federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 11 aprile 2000
In nome del
Tribunale federale delle assicurazioni
Il Presidente della IVa Camera:
Il Cancelliere: