BGer 1P.74/2000
 
BGer 1P.74/2000 vom 09.03.2000
[AZA 0]
1P.74/2000
I CORTE DI DIRITTO PUBBLICO
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9 marzo 2000
Composizione della Corte: giudici federali Aemisegger, presidente
della Corte, Catenazzi e Favre.
Cancelliere: Crameri.
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Visto il ricorso di diritto pubblico del 2 febbraio 2000 presentato da A.________, Augio, per denegata giustizia nella procedura di ricorso avviata dal ricorrente dinanzi al Tribunale cantonale dei Grigioni nella causa che lo oppone a B.________, Roveredo/GR, a C.________, Cama, e alla Procura pubblica dei Grigioni, in merito a una denuncia penale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che in data 2 febbraio 2000 A.________ ha inoltrato al Tribunale federale un ricorso per denegata giustizia nei confronti del Tribunale cantonale dei Grigioni;
che il 10 febbraio 2000 il Presidente della I Corte di diritto pubblico ha invitato il ricorrente ad anticipare entro il 24 febbraio seguente fr. 2000.-- a garanzia delle spese giudiziarie presunte, con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile;
che il richiesto pagamento non essendo stato versato, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile in applicazione dell'art. 150 cpv. 4 OG e il gravame non può essere esaminato nel merito;
che tale esito non muta per il fatto che il ricorrente, in data 2 marzo 2000, ha inoltrato al Tribunale federale una lettera nella quale, riferendosi in particolare a un ricorso presentato contro una decisione del Tribunale di appello del Cantone Ticino (causa 5A.5/2000), adduce di essere nullatenente e postula quindi di dispensarlo dal pagare le spese processuali;
che l'implicita domanda di essere posto al beneficio dell' assistenza giudiziaria secondo l'art. 152 OG, inoltrata dopo la scadenza del termine fissato per il versamento dell' anticipo, è manifestamente tardiva e quindi inammissibile, ritenuto che il ricorrente non ha chiesto, prima della sua scadenza, di prorogare il citato termine (art. 33 cpv. 2 OG);
che, infatti, ammettere la tesi contraria significherebbe autorizzare il ricorrente a differire, a suo piacimento, il termine per il pagamento dell'anticipo spese, svuotando in tal modo l'art. 150 OG di ogni senso;
che, inoltre, il ricorrente non ha postulato la restituzione per inosservanza del termine giusta l'art. 35 OG, sia riguardo al versamento delle garanzie processuali sia riguardo alla domanda di esserne dispensato;
che si può rinunciare, eccezionalmente, a riscuotere una tassa di giustizia;
visto l'art. 36a OG,
il Tribunale federale
pronuncia :
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Non si preleva tassa di giustizia.
3. Comunicazione alle parti, alla Procura pubblica e al Tribunale cantonale dei Grigioni.
Losanna, 9 marzo 2000 VIZ
In nome della I Corte di diritto pubblico
del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:
Il Presidente, Il Cancelliere