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Original
 
[AZA]
I 588/99 Ws
IVa Camera
composta dei giudici federali Borella, Meyer, Soldini,
supplente; Schäuble, cancelliere
Sentenza del 2 marzo 2000
nella causa
G.________, ricorrente, rappresentato dal
Patronato X.________,
contro
Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, Avenue
Edmond-Vaucher 18, Ginevra, opponente,
e
Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le
persone residenti all'estero, Losanna
F a t t i :
A.- Con decisione del 5 novembre 1987 la Cassa canto-
nale di compensazione del Canton Svitto poneva G.________,
cittadino italiano, nato nel 1953, al beneficio di una
rendita intera d'invalidità dal 1° gennaio 1987, stante un
grado d'invalidità del 75%. L'assicurato, di professione
saldatore, aveva subito un intervento chirurgico per
un'ernia discale L5/S1 nel 1987 e soffriva dei postumi
dell'intervento e di uno stato dopo ulcera del duodeno.
Dopo un periodo di osservazione presso l'Arbeitszen-
trum Y.________, con decisione del 27 maggio 1988, la
rendita veniva ridotta alla metà a decorrere dal 1° luglio
1988. Il diritto alla mezza rendita veniva poi confermato
in sede di revisione dopo ulteriori accertamenti medici ed
economici il 20 gennaio 1989 e il 21 settembre 1990.
A seguito del rimpatrio dell'assicurato, avvenuto alla
fine del 1990, il versamento della prestazione è stato as-
sunto dalla Cassa svizzera di compensazione a partire dal
1° gennaio 1991. La mezza rendita veniva nuovamente confer-
mata, al termine di un'ulteriore procedura di revisione,
con decisione del 6 giugno 1994.
L'11 febbraio 1997 l'Ufficio AI per gli assicurati re-
sidenti all'estero dava avvio a una nuova procedura di re-
visione della rendita. Dopo aver richiesto il rapporto del-
l'INPS e aver sentito in merito l'opinione del proprio con-
sulente medico e dell'esperto del mercato del lavoro, l'Uf-
ficio medesimo sottoponeva all'assicurato un progetto di
decisione che prevedeva la soppressione della mezza rendita
per sopravvenuta carenza d'invalidità pensionabile.
Esaminata la presa di posizione presentata dall'assi-
curato e la documentazione prodotta, l'Ufficio AI, con de-
cisione del 1° luglio 1998, confermava la soppressione del-
la prestazione dal 1° settembre 1998.
B.- Adita da G.________, assistito dal Patronato
X.________, la Commissione federale di ricorso in materia
d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, con giudizio
del 9 agosto 1999, respingeva il ricorso, confermando la
soppressione della mezza rendita d'invalidità dal 1° set-
tembre 1998.
C.- G.________, sempre assistito dal Patronato
X.________, insorge al Tribunale federale delle
assicurazioni con ricorso di diritto amministrativo,
chiedendo l'annullamento della pronunzia della Commissione
di ricorso e, conseguentemente, il ripristino della mezza
rendita anche dopo il 1° settembre 1998. Degli argomenti
ricorsuali verrà detto in seguito, per quanto necessario.
L'Ufficio AI propone di respingere il gravame, produ-
cendo il parere espresso da un suo consulente medico.
L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, per
contro, non si è determinato.
D i r i t t o :
1.- La presente lite verte unicamente sulla soppres-
sione, a partire dal 1° settembre 1998, della mezza rendita
d'invalidità erogata all'assicurato dal 1° luglio 1988, de-
cisa con il provvedimento amministrativo del 1° luglio
1998.
a) Va comunque ricordato che, secondo l'art. 4 cpv. 1
LAI, l'invalidità comprende, da un lato, danni alla salute
che provocano una incapacità al guadagno "presunta perma-
nente" e, dall'altro, danni che hanno per conseguenza una
incapacità al guadagno "di rilevante durata". Di conseguen-
za, l'art. 29 cpv. 1 LAI disciplina in modo diverso la na-
scita del diritto alla rendita. Nel primo caso esso nasce
il più presto nel momento in cui l'assicurato presenta
un'incapacità permanente di guadagno pari almeno al 40%
(lett. a). Nel secondo, invece, solo nel momento in cui
l'assicurato è stato, per almeno un anno e senza notevoli
interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40% in media
(lett. b).
Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, l'assicurato ha diritto
a una rendita intera se è invalido almeno al 66 2/3%, a una
mezza rendita se è invalido almeno al 50% o a un quarto di
rendita se è invalido almeno al 40%; nei casi economicamen-
te rigorosi l'assicurato, conformemente all'art. 28 cpv.
1bis LAI, ha diritto a una mezza rendita se è invalido al-
meno nella misura del 40%. Le rendite per un grado d'inva-
lidità inferiore al 50% sono versate, secondo l'art. 28
cpv. 1ter LAI, solo ad assicurati che sono domiciliati e
dimorano abitualmente in Svizzera.
b) Giusta l'art. 41 LAI, se il grado di invalidità del
beneficiario di una rendita subisce una modificazione che
incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa
sarà, per il futuro, aumentata o diminuita in misura corri-
spondente oppure soppressa. Costituisce motivo di revisione
ogni modificazione rilevante nelle circostanze di fatto su-
scettibili di influire sul grado di invalidità. Al fine di
accertare l'esistenza di una simile modificazione si deve
confrontare la situazione di fatto al momento della deci-
sione iniziale di assegnazione della rendita con quella vi-
gente all'epoca del provvedimento litigioso (DTF 109 V 265
consid. 4a, 106 V 87 consid. 1a, 105 V 30; vedi pure DTF
112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Secondo la giurisprudenza, si può procedere alla revi-
sione della rendita non soltanto nel caso di una modifica-
zione sensibile dello stato di salute, bensì anche qualora
le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur
essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una mo-
dificazione notevole (DTF 113 V 275 consid. 1a e sentenze
ivi citate; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 con-
sid. 1b).
c) Deve infine essere rilevato che, per costante giu-
risprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali esamina
la decisione amministrativa deferitagli sulla base della
situazione di fatto e di diritto esistente al momento in
cui essa venne emanata, quando si ritenga che fatti verifi-
catisi ulteriormente possono imporsi quali elementi d'ac-
certamento retrospettivo della situazione anteriore alla
decisione stessa (DTF 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 con-
sid. 1a, 112 V 93 consid. 3, 99 V 102).
2.- a) Secondo i giudici di primo grado, le condizioni
di salute dell'assicurato al momento della decisione impu-
gnata, vale a dire del provvedimento di soppressione della
prestazione del 1° luglio 1998, apparivano chiaramente mi-
gliorate rispetto all'epoca in cui gli era stata assegnata
una mezza rendita (in sostituzione della rendita intera
precedentemente erogatagli), il 27 maggio 1988. Questa va-
lutazione trova riscontro negli atti, segnatamente nell'ap-
prezzamento dei medici dell'INPS, che attestano un tasso
d'invalidità del 45%, osservando che il paziente è idoneo a
svolgere attività diverse da quella esercitata prima del-
l'invalidità, segnatamente quelle indicate dai diversi con-
sulenti medici interpellati dall'Ufficio AI, che si sono
dimostrati concordi nell'affermare che l'incapacità lavora-
tiva dell'assicurato, alla luce dei reperti obiettivi ri-
scontrati dai sanitari italiani, non supera il 20% in atti-
vità leggere o sedentarie. Non v'è quindi motivo di sco-
starsi dalla valutazione fatta propria dai giudici di primo
grado.
La decisione impugnata sfugge peraltro a critiche fon-
date anche laddove aderisce alla determinazione della per-
dita di guadagno eseguita dall'esperto del mercato del la-
voro, il quale ha in modo convincente esposto come il ri-
corrente, qualora esercitasse un'attività leggera, compati-
bile con il suo stato di salute nella misura medicalmente
esigibile, subirebbe una perdita di guadagno inferiore al
50%, quindi insufficiente per continuare a dargli diritto
all'erogazione di una prestazione dell'AI, segnatamente di
una mezza rendita (v. considerando 1a in fine).
b) Nemmeno in questa sede il ricorrente è in grado di
provare che la valutazione espressa dai diversi consulenti
medici dell'Ufficio AI, sulla scorta dei reperti obiettivi
costatati dai medici italiani, sia errata. Il certificato
del dott. M.________, prodotto con il ricorso, si limita in
sostanza a mettere in evidenza un'ulcera duodenale, la qua-
le, secondo la consulente medica dell'Ufficio AI, dott.ssa
E.________, può essere trattata con medicamenti appropriati
ed è guaribile normalmente nel volgere di alcuni giorni,
quindi tale da provocare un'incapacità lavorativa soltanto
di breve durata.
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicu-
razioni
p r o n u n c i a :
I.Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.
II.Non si percepiscono spese giudiziarie.
III. La presente sentenza sarà intimata alle parti, alla
Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI
per le persone residenti all'estero e all'Ufficio fe-
derale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 2 marzo 2000
In nome del
Tribunale federale delle assicurazioni
Il Presidente della IVa Camera:
Il Cancelliere: