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Original
 
[AZA 3]
1A.12/2000
1P.32/2000
I C O R T E D I D I R I T T O P U B B L I C O
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11 febbraio 2000
Composizione della Corte: giudici federali Aemisegger, pre-
sidente della Corte, Nay e Catenazzi.
Cancelliere: Crameri.
______
Visti i ricorsi di diritto amministrativo e di diritto pub-
blico del 19 gennaio 2000 presentati dalla Comunione eredi -
taria fu Cesare Rusca, composta di Domenico R u s c a,
Rancate, Rosetta R u s c a, Ligornetto, Gianbattista R u-
s c a, Ligornetto, Valerio R u s c a, Balerna, Maurizio
R u s c a, Ligornetto, Angela R u s c a, Ligornetto, Wanda
B l a t t e r, Zurigo, Teodolina C a l d e l a r i, Ran-
cate, Agnese R u s c a, Ligornetto, Gualtiero R u s c a,
Mendrisio, Annetta R u s c a, Ligornetto, Diego R u-
s c a, Horgen, tutti rappresentati da Domenico Rusca, Ran-
cate, e patrocinati dall'avv. dall'avv. Loris Bernasconi,
Chiasso, contro la decisione emessa il 13 dicembre 1999 dal
Gran Consiglio del Cantone Ticino in merito al piano gene-
rale della strada cantonale in territorio dei Comuni di Li -
gornetto, Rancate e Besazio, denominata "Nuova strada della
Montagna";
R i t e n u t o i n f a t t o :
A.-
Il piano generale della nuova strada della
Montagna, in territorio dei Comuni di Ligornetto, Rancate e
Besazio, è stato pubblicato dal Consiglio di Stato del
Cantone Ticino nel periodo dal 18 aprile al 17 maggio 1994
(vedi Foglio ufficiale cantonale del 1° aprile 1994, pag.
2007 seg.). La decisione su reclamo presa successivamente
dal Governo è stata impugnata dinanzi al gran Consiglio da-
gli eredi fu Cesare Rusca, proprietari della particella n.
788 RFD di Ligornetto, direttamente coinvolta nel tracciato
della progettata arteria.
Mediante decisione del 13 dicembre 1999 il Gran
Consiglio del Cantone Ticino ha respinto il ricorso.
B.-
Gli eredi fu Cesare Rusca insorgono contro
questa decisione con un ricorso di diritto amministrativo e
con un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale,
entrambi del 19 gennaio 2000. Chiedono, con il ricorso di
diritto amministrativo, in via principale, di annullare la
decisione del Gran Consiglio e il piano generale della nuo-
va strada; in via subordinata, di annullare la decisione e
di trasmettere gli atti all'Autorità cantonale perché modi-
fichi il piano. Con il ricorso di diritto pubblico i ricor-
renti chiedono di annullare la decisione del Gran Consiglio
e di respingere il piano generale.
Nel ricorso di diritto amministrativo i ricorrenti
lamentano una violazione di norme di diritto federale, se-
gnatamente degli art. 2, 24 LPT e 3 OPT riguardo alla pon-
derazione degli interessi, al coordinamento delle procedure
e alle costruzioni fuori delle zone edificabili, dell'art.
5 LFo riguardo al dissodamento di un'area boschiva protet-
ta, dell'art. 6 LPN riguardo alla salvaguardia al rispetto
di un oggetto di importanza nazionale iscritto in un inven-
tario federale, di norme federali e cantonali attinenti al-
la tutela delle superficie agricole SAC e alla procedura di
loro adozione, degli art. 25 LPAmb e 40 OIF, nonché della
OIAt, riguardo alle immissioni. I ricorrenti fanno poi va-
lere violazioni della garanzia costituzionale della pro-
prietà e del diritto al contraddittorio, nonché un diniego
di giustizia formale per carenza di motivazione.
Il ricorso di diritto pubblico ricalca le censure
sollevate nel ricorso di diritto amministrativo.
C.-
Gli atti di ricorso non sono stati intimati
alle controparti.
C o n s i d e r a n d o i n d i r i t t o :
1.-
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con
piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi sottopostigli
(DTF 125 I 14 consid. 2a, 253 consid. 1a, 125 II 497 con-
sid. 1a).
a) Il ricorso di diritto amministrativo e il ri-
corso di diritto pubblico sono legati da una stretta rela-
zione e sono impostati sulle stesse, o analoghe, censure.
La decisione impugnata è unica e uguale è la fattispecie.
Entrambi i ricorsi tendono all'annullamento della decisione
granconsigliare e del piano generale della nuova strada, il
ricorso di diritto amministrativo contenendo anche una do-
manda subordinata volta al rinvio degli atti all'Autorità
cantonale. Si giustifica, in tali circostanze, di trattare
i gravami congiuntamente e di pronunciare un unico giudizio
(DTF 122 II 367 consid. 1a, 113 Ia 161 consid. 1, 390 con-
sid. 1).
b) Quando, come in concreto, la parte ricorrente
agisca simultaneamente attraverso la via del ricorso di di-
ritto pubblico e attraverso quella del ricorso di diritto
amministrativo occorre, in base alla regola della sussidia-
rietà del ricorso di diritto pubblico enunciata all'art. 84
cpv. 2 OG, esaminare in primo luogo l'ammissibilità del ri-
corso di diritto amministrativo (DTF 123 II 231 consid. 1,
122 II 373 consid. 1b, 122 I 267 consid. 1a).
c) Secondo gli art. 97 e 98 lett. g OG, combinati
con l'art. 5 PA, la via del ricorso di diritto amministra-
tivo è aperta contro le decisioni delle Autorità cantonali
d'ultima istanza fondate sul diritto federale - o che
avrebbero dovuto esserlo - sempre che non sia realizzata
nessuna delle eccezioni previste negli art. da 99 a 102 OG
o nella legislazione speciale (DTF 125 II 10 consid. 2a,
124 I 223 consid. 1a/aa, 231 consid. 1a, 124 II 409 consid.
1d/dd, 123 II 231 consid. 2, 122 I 328 consid. 1a, 122 II
274 consid. 1, 121 II 39 consid. 2a, 72 consid. 1b). Il ri-
corso di diritto amministrativo è pure ammissibile contro
le decisioni cantonali fondate nel medesimo tempo sul di-
ritto federale e sul diritto cantonale, in quanto sia in
gioco la violazione di norme di diritto federale diretta-
mente applicabili (DTF 124 II 409 consid. 1d/dd, 123 I 231
consid. 2 e rinvii). Realizzandosi una simile connessione,
il Tribunale federale esamina liberamente, nell'ambito del
ricorso di diritto amministrativo, se il diritto cantonale
sia conforme alle norme superiori federali (cfr. art. 104
lett. a OG; DTF 123 II 231 consid. 2, 121 II 39 consid. 2a,
72 consid. 1b). Per contro, è il rimedio del ricorso di
diritto pubblico a essere dato contro decisioni fondate
esclusivamente sul diritto cantonale e che non presentino
alcuna connessione con l'applicazione del diritto federale
(DTF 125 II 10 consid. 2a, 124 II 409 consid. 1d/dd, 123 II
359 consid. 1a/aa, 121 II 72 consid. 1b).
Le decisioni cantonali di ultima istanza relative a
piani di utilizzazione (tra cui possono rientrare progetti
stradali, cfr. al riguardo DTF 117 Ib 35 consid. 2, 116 Ib
159 consid. 1a, 112 Ib 164 consid. 1, 409 consid. 1b e c, e
DTF 120 Ib 27 consid. 1 in relazione alla LPN; Adelio Sco -
lari, Commentario, Bellinzona 1996, n. 389 pag. 210 seg.;
cfr. pure l'art. 13 della legge cantonale sulle strade, del
23 marzo 1983) sono impugnabili, di regola, mediante ricor-
so di diritto pubblico (art. 34 cpv. 3 LPT), il ricorso di
diritto amministrativo essendo riservato nei casi di deci-
sioni cantonali di ultima istanza concernenti le indennità
per restrizioni della proprietà secondo l'art. 5 LPT e di
autorizzazioni giusta l'art. 24 LPT (art. 34 cpv. 1 LPT).
Qualora siano contestate disposizioni fondate sul diritto
sostanziale della Confederazione, segnatamente sulla prote-
zione dell'ambiente o della natura, contenute nel piano di
utilizzazione, o la loro assenza, la giurisprudenza del
Tribunale federale considera ancora ammissibile, eccezio-
nalmente, il ricorso di diritto amministrativo: tale rime-
dio di diritto permette pure di sollevare censure concer-
nenti l'applicazione del diritto sulla pianificazione del
territorio, allorché queste ultime norme sono necessaria-
mente in relazione con quelle del diritto sulla protezione
della natura e dell'ambiente e quando non sussistano motivi
di irricevibilità secondo gli art. 99 e segg. OG, segnata-
mente secondo l'art. 99 cpv. 1 lett. c OG. La proponibilità
del ricorso di diritto amministrativo è data in particolare
quando il piano concerne un progetto concreto e assume
quindi il carattere di una decisione ai sensi dell'art. 5
PA (DTF 123 II 88 consid. 1a, 231 consid. 2, 289 consid.
1b, 121 II 72 consid. 1b; cfr., riguardo al decreto legi-
slativo con cui il Gran Consiglio ticinese approvava, se-
condo l'ordinamento previgente, la costruzione di una stra-
da, DTF 116 Ib 418 consid. 1a). L'art. 99 cpv. 1 lett. c OG
non esclude d'altra parte in via di massima, secondo la
giurisprudenza del Tribunale federale, il ricorso di dirit-
to amministrativo contro i piani di utilizzazione ai sensi
degli art. 14 e segg. LPT (DTF 123 II 88 consid. 1a/dd e
rinvii).
d) Con il ricorso di diritto amministrativo si può
far valere la violazione del diritto federale, compreso l'
eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento: questo rime-
dio assume anche la funzione di tutela dei diritti costitu-
zionali dei cittadini, propria del ricorso di diritto pub-
blico. (art. 104 lett. a OG; DTF 125 II 1 consid. 2a, 497
consid. 1b/aa e rinvii). Il giudice amministrativo federale
può così essere adito con censure relative alla violazione
di questi diritti; le esamina nello stesso modo di quando
statuisce, come giudice costituzionale, su un ricorso di
diritto pubblico (DTF 120 Ib 287 consid. 3d, 119 Ib 380
consid. 1b, 118 Ib 130 consid. 1a, 196 consid. 1c) e il suo
potere d'esame è uguale a quello di cui fruisce nell'ambito
del ricorso di diritto pubblico (DTF 118 Ib 132 consid. 1a,
199 consid. 1c, 118 Ia 10 consid. 1c e b).
Questa condizione si verifica in concreto per le
censure di natura formale, segnatamente per la asserita le-
sione del diritto di essere sentito, garantito dall'art. 29
cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.), le quali
sono in stretta relazione con le questioni poste dal dirit-
to federale: in tale misura il ricorso di diritto ammini-
strativo assume la funzione del ricorso di diritto pubbli-
co. Ne segue che il rimedio esperito dovrebbe essere trat-
tato unicamente come ricorso di diritto amministrativo; il
ricorso di diritto pubblico, sussidiario, è quindi inammis-
sibile (art. 84 cpv. 2 OG; DTF 124 I 223 consid. 1a, 123 I
313 consid. 1a, 118 Ib 237 consid. 1b).
e) In quanto proprietari di un fondo direttamente
coinvolto nel tracciato della prevista strada, i ricorrenti
sono, in linea di principio, legittimati a ricorrere (art.
103 lett. a OG).
2.-
La decisione dedotta in giudizio emana dal
Gran Consiglio del Cantone Ticino e riguarda una vertenza
concernente la procedura di adozione e di approvazione del
piano generale di una strada cantonale.
a) L'art. 98a OG fa obbligo ai Cantoni di istitui-
re Autorità giudiziarie di ultima istanza cantonale, in
quanto le decisioni di queste ultime siano direttamente im-
pugnabili con ricorso di diritto amministrativo al Tribu-
nale federale. Quest'ultima evenienza si avvera in concreto
(art. 97 cpv. 1, 98 lett. g OG). A partire dal 15 febbraio
1997 (vedi n. 1 cpv. 1 delle disposizioni finali della no-
vella legislativa introducente l'art. 98a OG), l'art. 98a
OG si applica direttamente: questa norma comporta quindi la
competenza di un'Autorità giudiziaria cantonale quando pure
manchino disposizioni cantonali in merito (DTF 123 II 231
consid. 7) o, come in concreto, la norma transitoria ne
faccia astrazione. La vertenza doveva pertanto essere sot-
toposta, quale ultima istanza cantonale destinata a diri-
merla, a un Tribunale nel Cantone: secondo l'art. 13 della
legge cantonale sulle strade del 23 marzo 1983, nel tenore
modificato il 6 febbraio 1995 e valido dal 15 marzo succes-
sivo, i piani generali seguono la procedura prevista per i
piani di utilizzazione cantonale, esaminati in ultima
istanza ricorsuale dal Tribunale della pianificazione del
territorio (art. 49 della legge cantonale di applicazione
della LPT, del 23 maggio 1990). In tali circostanze, il ri-
corso di diritto amministrativo al Tribunale federale in-
terposto contro la decisione del Parlamento è inammissibile
per mancato esaurimento delle istanze cantonali giusta l'
art. 98a OG (DTF 123 II 231 consid. 7 pag. 237). Il pre-
sente ricorso non può quindi essere esaminato nel merito,
non essendo stato utilizzato il rimedio giuridico dato e
imposto dall'art. 98a cpv. 1 OG, e questa norma essendo già
direttamente applicabile quando il Parlamento si è pronun-
ciato.
In tali circostanze l'incarto viene inviato all'Au-
torità giudiziaria cantonale verosimilmente competente in
ultima istanza e cioè al Tribunale della pianificazione del
territorio, perché si pronunci sulla vertenza (vedi DTF 123
II 231 consid. 8c). Si rileva a questo riguardo che, con la
trasmissione dell'incarto alla Corte cantonale, il presente
giudizio di irricevibilità non ha come conseguenza di ren-
dere direttamente esecutiva la decisione impugnata presa
dal Gran Consiglio (DTF 123 II 231 consid. 8d pag. 240).
b) La decisione del Gran Consiglio non indica le
possibilità di ricorso. Il principio stabilito all'art. 107
cpv. 3 OG nell'ambito della giurisdizione amministrativa,
secondo cui l'inesatta indicazione dei rimedi giuridici non
può cagionare alle parti alcun pregiudizio, ha una portata
generale: quando il diritto cantonale lo prevede espressa-
mente (cfr. l'art. 26 della legge ticinese di procedura per
le cause amministrative del 19 aprile 1966), l'Autorità
giudicante ha il dovere di istruire gli interessati sui
mezzi legali e, se questa istruzione è errata o incompleta,
il ricorrente ha per regola il diritto di prevalersene se-
condo il principio della buona fede, a meno che l'inesat-
tezza dell'indicazione gli fosse conosciuta o, comunque,
facilmente riconoscibile in ragione di elementi non solo
oggettivi ma anche soggettivi (DTF 123 II 231 consid. 8b,
121 II 72 consid. 2a/b, 117 Ia 297 consid. 2, 421 consid.
2a; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ti-
cinese, n. 5 all'art. 26, pag. 133). Quest'ultimo stato di
cose non deve ritenersi verificato in concreto, ritenute le
particolarità della fattispecie, ove la competenza del Gran
Consiglio a decidere quale ultima istanza cantonale poteva
essere dedotta da una norma transitoria (l'art. 56a cpv. 1
della citata legge cantonale sulle strade) suscettibile di
fuorviante interpretazione.
3.-
Si giustifica di non prelevare la tassa di
giustizia (art. 156 cpv. 1 OG).
Per questi motivi
i l T r i b u n a l e f e d e r a l e
p r o n u n c i a :
1. Il ricorso di diritto amministrativo è inammis-
sibile.
2. Gli atti sono inviati al Tribunale della piani-
ficazione del territorio del Cantone Ticino.
3. Il ricorso di diritto pubblico è inammissibile.
4. Non si preleva tassa di giustizia.
5. Comunicazione al patrocinatore dei ricorrenti,
ai Municipi di Ligornetto, di Rancate e di Besazio, al Con-
siglio di Stato del Cantone Ticino, per sé e per il Gran
Consiglio, all'Ufficio federale dell'ambiente, delle fore-
ste e del paesaggio e al Tribunale della pianificazione del
territorio.
Losanna, 11 febbraio 2000
MDE
In nome della I Corte di diritto pubblico
del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:
Il Presidente,
Il Cancelliere,