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Original
 
[AZA]
H 102/99 Ws
IIa Camera
composta dei giudici federali Meyer, Borella, Gianella,
supplente; Schäuble, cancelliere
Sentenza del 3 febbraio 2000
nella causa
P.________, ricorrente, rappresentato dall'avv. F.________,
contro
Cassa cantonale di compensazione, Via Canonico Ghiringhel-
li 15a, Bellinzona, opponente,
e
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano
F a t t i :
A.- P.________ è stato membro del consiglio di ammi-
nistrazione della fallita M.________ SA, con firma collet-
tiva a due, dal 29 settembre 1988 al 3 novembre 1994. Egli
era pure azionista nella misura del 9%.
Con decisione 7 giugno 1996 la Cassa di compensazione
del Cantone Ticino, constatato di aver subito un danno di
fr. 85'460.- a seguito del mancato pagamento dei contributi
paritetici da parte della fallita per il periodo dal 1°
gennaio al 30 settembre 1994, ha iniziato la procedura di
risarcimento danni nei confronti dell'interessato. L'impor-
to stabilito era da solvere con vincolo di solidarietà con
R.________ e C.________, altri amministratori della
M.________ SA.
B.- Avendo P.________ formulato opposizione contro la
decisione di risarcimento, la Cassa ha presentato nei suoi
confronti una petizione al Tribunale delle assicurazioni
del Cantone Ticino. In modifica di quanto preteso in sede
di procedura amministrativa, chiedeva la condanna del-
l'interessato al pagamento dell'importo di fr. 48'640.-,
ritenuto che quest'ultimo aveva dato le dimissioni da mem-
bro del consiglio di amministrazione della M.________ SA il
26 agosto 1994 e che pertanto era responsabile del mancato
pagamento dei contributi sociali solo fino al 31 luglio
1994.
Il Tribunale cantonale ha per giudizio 8 febbraio 1999
accolto la petizione della Cassa e dichiarato essere
P.________ tenuto, solidalmente con R.________ e
C.________, a risarcire alla stessa i predetti fr.
48'640.-. I primi giudici hanno addebitato all'interessato
grave negligenza per non essersi sufficientemente
preoccupato - considerata la sua formazione di impiegato di
commercio - del pagamento dei contributi.
C.- P.________ ha interposto ricorso di diritto am-
ministrativo a questa Corte, chiedendo l'annullamento del
giudizio querelato, per quanto attinente alla pretesa invo-
cata nei suoi confronti. Dei motivi si dirà, se necessario,
in seguito.
La Cassa propone, implicitamente, la reiezione del
gravame, mentre R.________ e C.________ nonché l'Ufficio
federale delle assicurazioni sociali rinunciano a
determinarsi.
Della risposta della Banca X.________, pure invitata
ad esprimersi sull'impugnativa, verrà detto all'ultimo
considerando.
D i r i t t o :
1.- a) Qualora la lite non verta sull'assegnazione o
il rifiuto di prestazioni assicurative, il Tribunale fede-
rale delle assicurazioni deve limitarsi ad esaminare se il
giudizio di primo grado abbia violato il diritto federale,
compreso l'eccesso o l'abuso del potere d'apprezzamento,
oppure se l'accertamento dei fatti sia manifestamente ine-
satto, incompleto od avvenuto violando norme essenziali di
procedura (art. 132 OG in relazione con gli art. 104 lett.
a e b e 105 cpv. 2 OG).
b) Il Tribunale federale delle assicurazioni può sta-
tuire sulla pretesa di risarcimento danni soltanto in quan-
to essa si riferisca a contributi di diritto federale. Nel-
la misura in cui litigiosi siano in concreto danni addebi-
tabili al mancato pagamento di contributi di diritto can-
tonale, il ricorso di diritto amministrativo è irricevibile
(v. DTF 119 V 80 consid. 1b e sentenze ivi citate).
2.- Nei considerandi del querelato giudizio, i primi
giudici hanno già correttamente ricordato i requisiti di-
sciplinanti, ai sensi dell'art. 52 LAVS, il riconoscimento
dei danni causati dal datore di lavoro nei confronti della
cassa per aver omesso di pagare i contributi di legge, in-
tenzionalmente o per negligenza grave, precisando in parti-
colare come, secondo la giurisprudenza, nella nozione di
datore di lavoro siano compresi anche gli organi di una so-
cietà anonima. A questa esposizione può essere fatto rife-
rimento e prestata adesione.
3.- a) P.________ ha lavorato presso la fallita
M.________ SA dal 1984 all'agosto 1994, ne è stato membro
del consiglio di amministrazione, con firma collettiva a
due, dal 29 settembre 1988 al 3 novembre 1994 e dal 1990 è
divenuto azionista della società nella misura del 9%. Egli
ha dimissionato dalla carica di amministratore il 26 agosto
1994.
I giudici cantonali lo hanno condannato al risarcimen-
to di fr. 48'640.-, pari agli oneri sociali rimasti impaga-
ti dal 1° gennaio al 31 luglio 1994. Essi hanno in partico-
lare rilevato che l'interessato sapeva che vi erano proble-
mi nel pagare i contributi paritetici, perché partecipava
alle sedute tecniche e gestionali della società, in cui ve-
niva pure discussa la situazione economico-finanziaria del-
la ditta. Hanno inoltre ritenuto che egli, avuto riguardo
anche alla sua formazione professionale, doveva essere con-
sapevole degli obblighi che incombono al membro di un con-
siglio di amministrazione. Infatti, sostenere di non aver
avuto potere decisionale, non lo esimeva dall'intervenire
affinché i contributi sociali fossero regolarmente pagati.
I primi giudici hanno poi precisato che P.________ aveva
rassegnato le dimissioni non in relazione al mancato paga-
mento dei contributi paritetici, bensì a causa della cata-
strofica situazione finanziaria della M.________ SA.
b) Il ricorrente argomenta nel suo gravame di non aver
avuto alcun potere nei settori decisivi per l'attività fi-
nanziaria della fallita. Altre erano le persone - di cui
aveva fiducia - che svolgevano questi compiti, in partico-
lare il pagamento dei contributi sociali. Egli era per con-
tro responsabile dell'acquisizione della clientela, dei
rapporti con i fornitori e dell'acquisto della merce. Os-
serva pure che, come ebbe a sospettare delle difficoltà fi-
nanziarie della società - in relazione al rapporto contabi-
le del marzo 1994 richiesto dalla Banca X.________ SA, da
cui risultava una perdita di oltre un milione di franchi -
egli inoltrò le dimissioni al presidente del consiglio di
amministrazione della M.________ SA. Precisa infine che non
aveva motivi per dubitare che la società non fosse in
regola con i pagamenti dei contributi sociali, perché
altrimenti non avrebbe potuto partecipare ai concorsi
pubblici.
c) L'interessato sembra misconoscere la portata del-
l'art. 52 LAVS. In sostanza, è dell'avviso che costituisca
esimente il fatto di non aver mai influito e nemmeno parte-
cipato, attivamente, alla gestione della ditta. A torto. Si
tratta in tutta evidenza di circostanze che non sono di ri-
lievo, dal momento che, accettando a partire dal 1988 il
mandato di membro del consiglio di amministrazione,
P.________ si era assunto anche tutti gli oneri che da tale
funzione derivano, considerato che era pure azionista, an-
che se di minoranza, della fallita.
Va ricordato al ricorrente che gli incombeva, quale
membro del consiglio di amministrazione di una società ano-
nima, di controllare personalmente che venissero pagati re-
golarmente i contributi alla Cassa, peraltro già prelevati
dai salari dei dipendenti in conformità dell'art. 51 LAVS.
Egli non può liberarsi da questa responsabilità semplice-
mente sostenendo, come in concreto, d'essere stato solo il
responsabile dell'acquisizione della clientela, dei rappor-
ti con i fornitori e dell'acquisto merce, o asserendo di
non aver mai avuto competenze decisionali in ambito conta-
bile, con particolare riferimento al pagamento dei contri-
buti sociali, anche perché aveva fiducia nelle persone che
se ne occupavano, o ancora affermando di essersi dimesso
dopo aver saputo della difficile situazione finanziaria
della M.________ SA.
Nulla impediva a P.________ di richiedere, prima del
marzo 1994, qualsivoglia informazione o documentazione che
gli necessitasse per far fronte ai doveri richiesti ad un
membro del consiglio di amministrazione. Infatti, egli
sapeva o doveva sapere già dal 1990 delle difficoltà finan-
ziarie in cui versava la società, in quanto ne era diventa-
to azionista, su richiesta di R.________, per immettere
nuova liquidità nella ditta e perché era presente alle
riunioni settimanali. Il fatto poi che il versamento
dei contributi sociali fosse condizione sine qua non affin-
ché la fallita potesse partecipare ai concorsi pubblici non
lo esimeva dall'obbligo, imposto dal diritto pubblico, di
controllare che i contributi sociali venissero pagati rego-
larmente.
Dalla documentazione agli atti risulta che P.________
sarebbe stato in grado di determinare la volontà della
società, se solo lo avesse voluto, fino al 26 agosto 1994,
quando dimissionò, ritenuto che per l'art. 34 cpv. 4 OAVS i
contributi dovuti per il periodo di pagamento sono
esigibili dalla scadenza e devono essere pagati entro dieci
giorni. Orbene, era preciso compito del ricorrente vegliare
affinché fossero versati i contributi fino al mese di lu-
glio 1994 compreso, esigibili il 31 luglio e pagabili entro
il 10 agosto 1994.
Dal marzo 1994 al ricorrente era noto che la perdita
aziendale totale al 31 dicembre 1993 era in realtà - sulla
base del rapporto speciale 22 marzo 1994 della L.________
SA, ora A.________ e B.________ SA - di fr. 1'190'493.24,
per raffronto ad un utile di fr. 2'084.49 risultante dai
dati contabili della fallita.
Accettando il mandato di membro del consiglio di ammi-
nistrazione, l'interessato si era assunto, come già s'è
detto, tutti gli oneri che da tale funzione derivano. Egli
non doveva né poteva pertanto rimanere inattivo e speculare
sul fatto che altri, nel caso di specie chi deteneva la
maggioranza della partecipazione azionaria, provvedesse al
pagamento dei contributi sociali.
In sostanza, il disinteresse mostrato da P.________,
deducibile dal verbale relativo alla sua audizione del 24
luglio 1996 davanti all'autorità amministrativa, ne de-
termina la responsabilità ex art. 52 LAVS. In altri termi-
ni, il ricorrente ha omesso di compiere quanto doveva appa-
rire importante a qualsiasi persona ragionevole nell'ambito
delle incombenze riconducibili alla funzione di membro del
consiglio di amministrazione di una società anonima.
Non possono quindi essere elevati ad esimente gli ar-
gomenti sostenuti nel ricorso, ritenuto che la posizione
formale dell'interessato, a prescindere dalla sua qualità
di azionista, gli imponeva di verificare che i contributi
sociali venissero pagati. Siffatta omissione costituisce
una grave violazione del suo dovere di diligenza (cfr. RCC
1992 pag. 269).
Ne consegue che P.________ dovrà risarcire, in solido
con R.________ e C.________, il danno subito dalla Cassa in
fr. 48'640.-.
4.- a) Non trattandosi in concreto di una lite avente
per oggetto l'assegnazione o il rifiuto di prestazioni as-
sicurative, la procedura non è gratuita (art. 134 OG e con-
trario). Visto l'esito della vertenza, le spese processua-
li, che seguono la soccombenza, sono messe a carico del ri-
corrente (art. 135 in relazione con l'art. 156 cpv. 1 OG).
b) Con il querelato giudizio, il Tribunale cantonale
ha, com'è noto, accolto la petizione della Cassa contro
P.________. Per la stessa pronunzia esso ha invece respinto
l'azione proposta dall'amministrazione nei confronti della
Banca X.________ SA, chiamata, in un secondo tempo, a
rispondere del danno determinato dal mancato pagamento dei
contributi dall'agosto all'ottobre 1994, in quanto ritenuta
amministratrice di fatto della fallita M.________ SA
durante tale periodo.
Ora, vista la non coincidenza dei periodi per i quali
P.________ e la Banca X.________ SA sono stati chiamati a
rispondere (1° gennaio-31 luglio 1994/agosto-ottobre 1994),
a torto è stato invitato anche l'istituto bancario ad
esprimersi sul presente gravame. Avendo lo stesso postula-
to, con l'assistenza di un legale esterno, la reiezione
dell'impugnativa, l'indennità per ripetibili che gli com-
pete (art. 159 OG; DTF 97 V 32 consid. 5; SVR 1995 AHV no.
70 pag. 213) è messa a carico della Cassa del Tribunale fe-
derale delle assicurazioni. Avuto riguardo alla sostanziale
coincidenza della risposta 16 agosto 1999 da pag. 6 a pag.
18 con la corrispondente risposta della banca del preceden-
te 12 agosto nell'omologa causa H 103/99 introdotta contro
di lei dalla Cassa cantonale di compensazione, le viene as-
segnata un'indennità di importo ridotto.
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicu-
razioni
p r o n u n c i a :
I.In quanto ricevibile, il ricorso di diritto ammini-
strativo è respinto.
II.Le spese giudiziarie, fissate in fr. 3'500.-, sono po-
ste a carico del ricorrente e saranno compensate con
le garanzie prestate da quest'ultimo.
III.La Cassa del Tribunale federale delle assicurazioni
verserà alla Banca X.________ SA un'indennità di fr.
1'000.- per ripetibili della sede federale.
IV.La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tri-
bunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, all'Uf-
ficio federale delle assicurazioni sociali nonché a
R.________ e C.________ e alla Banca X.________ SA.
Lucerna, 3 febbraio 2000
In nome del
Tribunale federale delle assicurazioni
Il Giudice presidente la IIa Camera:
Il Cancelliere: