BGer I 573/1999
 
BGer I 573/1999 vom 01.02.2000
«AZA»
I 573/99 Ws
IVa Camera
composta dei giudici federali Borella, Rüedi e Leuzinger; Cassina, cancelliera
Sentenza del 1° febbraio 2000
nella causa
Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, Via Ghiringhelli 15a, Bellinzona, ricorrente,
contro
Comunione ereditaria B.________, opponente, rappresentata M.________,
e
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano
F a t t i :
A.- Fondandosi su una deliberazione dell'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino (UAI), la Cassa di compensazione della Società Svizzera impresaricostruttori, con decisione 26 novembre 1998, ha riconosciuto a B.________, nata nel 1921, un assegno per grandi invalidi dell'AVS di grado elevato a decorrere dal 1° dicembre 1998.
B.- Per il tramite della figlia, l'interessata si è aggravata al Tribunale cantonale delle assicurazioni chiedendo il versamento della prestazione a far tempo da una data anteriore.
Il 16 dicembre 1998 B.________ è deceduta.
Per giudizio 26 luglio 1999 l'istanza cantonale, statuendo con giudice unico, ha accolto l'impugnativa attribuendo all'assicurata un assegno per grandi invalidi di grado elevato con effetto dal 1° marzo 1997.
C.- L'Ufficio AI interpone al Tribunale federale delle assicurazioni un ricorso di diritto amministrativo con cui chiede l'annullamento del giudizio cantonale e l'erogazione della prestazione assicurativa litigiosa solo a partire dal 1° marzo 1998 o, subordinatamente, dal 1° settembre 1997. Dei motivi invocati si dirà, per quanto necessario, nel prosieguo.
Mentre M.________, T.________, S.________ e P.________ B.________, figli dall'assicurata, postulano in sostanza la disattenzione del gravame, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi.
D i r i t t o :
1.- Giusta l'art. 43bis LAVS, hanno diritto all'assegno per grandi invalidi i beneficiari di rendite di vecchiaia o di prestazioni complementari con domicilio e dimora abituale in Svizzera, che presentano un'invalidità di grado elevato o medio e non hanno diritto ad un assegno per grandi invalidi, giusta la legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni o la legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione militare (cpv. 1). Il diritto ad un assegno per grandi invalidi sorge il primo giorno del mese in cui tutte le condizioni sono soddisfatte, ma al più presto dal momento in cui l'assicurato fu grande invalido di grado elevato o medio per un anno intero, senza interruzione. Esso si estingue alla fine del mese nel quale le condizioni di cui al capoverso 1 non sono più adempiute (cpv. 2). Infine, per il cpv. 5 della stessa norma, le disposizioni della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità sono applicabili, per analogia, alla nozione e alla valutazione della grande invalidità. In particolare, giusta l'art. 42 cpv. 2 LAI, è considerato grave invalido l'assicurato che, a causa della sua invalidità, ha bisogno dell'aiuto permanente di terzi per compiere gli atti ordinari della vita e di una sorveglianza personale (cfr. anche gli art. 35 segg. OAI).
2.- a) Nella specie non è controverso il diritto della defunta B.________ a percepire un assegno per grandi invalidi di grado elevato dell'AVS né la circostanza che la dipendenza da terzi giustificante la prestazione sia insorta nel marzo 1997, quando l'assicurata, portatrice di una complessa patologia internista e oftalmologica, fu colpita da un grave scompenso cardiaco globale con conseguente deterioramento psicoorganico multifattoriale.
Litigioso in sede federale è unicamente il momento a partire dal quale la prestazione le era dovuta.
b) I giudici di prime cure, esposto come le regole concernenti la nascita del diritto alla rendita d'invalidità siano pure applicabili, per analogia, allorquando si tratti di determinare l'inizio del diritto ad un assegno per grandi invalidi, hanno rilevato che, in applicazione analogica dell'art. 29 cpv. 1 lett. a LAI (prima variante), il diritto all'assegno per grandi invalidi nasce al più presto nel momento in cui la grande invalidità deve essere considerata permanente in quanto lo stato che l'ha causata è in buona parte stabile ed essenzialmente irreversibile. Ammessa in concreto la sussistenza di un insieme di affezioni stabilizzate in tal senso, hanno concluso essere dati i requisiti per il riconoscimento dell'assegno per grandi invalidi sin dall'insorgenza della grande invalidità, ossia dal marzo 1997.
Di parere diverso è invece l'amministrazione, per la
quale il caso deve essere valutato dal profilo dalla seconda variante dell'art. 29 cpv. 1 LAI, dal momento che lo stato di salute dell'assicurata non risultava stabilizzato ma, al contrario, le patologie diagnosticatele erano di natura labile, idonee ad evolvere verso un miglioramento o un peggioramento. La prestazione potrebbe pertanto venir assegnata solo dal 1° marzo 1998, vale a dire trascorso l'anno di carenza legale, decorrente dall'inizio della dipendenza da terzi, previsto dall'art 29 cpv. 1 lett. b LAI.
3.- a) Ora, il tema di sapere se, nell'ottica dell'art. 29 cpv. 1 LAI e della relativa giurisprudenza, il
complesso di malattie di cui era portatrice la defunta B.________ sarebbe stato giuridicamente configurabile come irreversibile e permanente e, quindi, sussumibile sotto la prima variante del medesimo disposto oppure di natura labile/evolutiva ai sensi della seconda variante, può rimanere indeciso, il richiamo a tale disciplinamento non essendo in concreto pertinente.
In effetti, trattandosi di una lite vertente sull'assegnazione di un assegno per grandi invalidi dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, da erogarsi
per la prima volta, torna applicabile il citato art. 43bis cpv. 2 LAVS, il quale, diversamente dalla regolamentazione vigente nell'AI, dispone che la prestazione può in ogni caso essere riconosciuta, al più presto, una volta decorso un periodo di attesa di un anno dall'insorgenza della grande invalidità. Si osservi al proposito che il rinvio alle disposizioni della legge sull'assicurazione per l'invalidità prescritto dall'art. 43bis cpv. 5 LAVS si riferisce in effetti, per il suo espresso - inequivocabile - tenore, unicamente alla nozione e alla valutazione della grande invalidità, non invece alla nascita del diritto alla prestazione.
b) Nella specie ne discende che, in forza dell'art. 43bis cpv. 2 LAVS, l'inizio del diritto all'assegno per grandi invalidi di grado elevato va fissato al 1° marzo 1998, ossia allo scadere del termine di un anno a partire dal momento in cui - incontestatamente - lo stato dell'assicurata ha denotato le alterazioni psicofisiche integranti gli estremi di cui all'art. 42 cpv. 2 LAI in relazione con l'art. 43 bis cpv. 5 LAVS.
In questo senso, il ricorso di diritto amministrativo merita, nelle sue conclusioni, accoglimento.
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni
p r o n u n c i a :
I. In accoglimento del ricorso di diritto amministrativo,
il giudizio 26 luglio 1999 e la decisione 26 novembre
1998 sono modificati nel senso che alla defunta
B.________ è riconosciuto il diritto ad un assegno per
grandi invalidi di grado elevato a decorrere dal
1° marzo 1998.
II. Non si percepiscono spese giudiziarie.
III. La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tri-
bunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, alla
Cassa di compensazione della Società Svizzera
impresari-costruttori, Zurigo e all'Ufficio federale
delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 1° febbraio 2000
In nome del
Tribunale federale delle assicurazioni
Il Giudice presidente la IVa Camera:
La Cancelliera: