BGer I 466/1999
 
BGer I 466/1999 vom 28.01.2000
«AZA»
I 466/99 Ws
IIa Camera
composta dei giudici federali Meyer, Borella, Soldini, supplente; Schäuble, cancelliere
Sentenza del 28 gennaio 2000
nella causa
S.________, Italia, ricorrente, rappresentato dal dott. C.________, e dall'avv. A.________, Italia,
contro
Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, Avenue Edmond-Vaucher 18, Ginevra, opponente,
e
Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, Losanna
F a t t i :
A.- Il 28 ottobre 1995 S.________, cittadino italiano nato nel 1955, a seguito di un incidente della circolazione occorsogli il 20 dicembre 1992, ha presentato all'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero una domanda di rendita dell'assicurazione invalidità svizzera. Il 27 marzo 1998 il medesimo ufficio ha inviato al richiedente un progetto di decisione, con cui respingeva la richiesta di rendita, poiché l'interessato, malgrado il danno alla salute, sarebbe stato in grado di realizzare un guadagno superiore alla metà di quello percepito anteriormente all'infortunio.
S.________ si è rivolto allo Studio legale P.________, e per il tramite del dott. C.________ ha presentato osservazioni all'Ufficio AI, che con lettera del 18 maggio 1998 ha comunicato allo studio menzionato di aver trasmesso l'incarto al proprio consulente medico, attirando inoltre l'attenzione dei legali sulla necessità di inviare una procura debitamente firmata dall'assicurato, se avessero voluto essere informati sulla definizione del caso.
Il 4 agosto 1998 l'Ufficio AI, dopo ulteriori accertamenti di natura medica ed economica, ha notificato a S.________ un nuovo progetto di decisione negativo, sul quale l'interessato non si è determinato. Pertanto, con provvedimento del 5 ottobre 1998, intimato a S.________ personalmente, l'amministrazione ha respinto la domanda di prestazioni presentata il 28 ottobre 1995.
B.- S.________, assistito dal dott. C.________ e dall'avv. P.________, ha il 12 novembre 1998 deferito il suddetto provvedimento alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, chiedendone l'annullamento e, conseguentemente, il riconoscimento di un'invalidità permanente.
La Commissione di ricorso con giudizio del 2 luglio 1999 ha dichiarato irricevibile il gravame in quanto tardivo, rilevando che la decisione impugnata era stata notificata a S.________ il 12 ottobre 1998 e che pertanto il termine di ricorso era scaduto l'11 novembre 1998.
C.- Tramite il dott. C.________ e l'avv. A.________, Studio legale C.________, S.________ produce ricorso di diritto amministrativo a questa Corte. Chiede l'annullamento del giudizio commissionale, con argomenti di cui si dirà, ove necessario, nei considerandi.
L'amministrazione opponente rinuncia a determinarsi.
D i r i t t o :
1.- a) Contro le decisioni pronunciate dagli organi amministrativi in virtù della LAI, gli interessati possono presentare ricorso entro trenta giorni dalla notificazione (art. 84 cpv. 1 LAVS, applicabile in base al rinvio di cui all'art. 69 LAI; cfr. inoltre art. 50 PA). Il termine inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione (art. 20 cpv. 1 PA, applicabile in virtù del rinvio contenuto all'art. 96 LAVS).
b) Come stabilito dal giudice di primo grado, il gravame consegnato alla posta il 12 novembre 1998 e pervenuto alla Commissione di ricorso il successivo 16 novembre è irrimediabilmente tardivo. La decisione dell'Ufficio AI è infatti stata notificata a S.________ personalmente già lunedì 12 ottobre 1998, come emerge chiaramente dalla dichiarazione dell'Agenzia postale di U.________. Il termine di ricorso di trenta giorni è così scaduto mercoledì 11 novembre 1998.
A nulla vale argomentare che il timbro apposto sulla busta consegnata dal ricorrente al proprio procuratore sarebbe stato difficilmente leggibile, quando sarebbe bastato chiedere, nel dubbio, all'interessato quando gli era stato recapitato l'invio raccomandato o verificare la consegna dell'invio raccomandato presso l'Ufficio postale di U.________.
È quindi superfluo rilevare che da un attento esame del timbro, invero assai sbiadito, apposto sulla busta contenente la decisione amministrativa è difficile arguire che la notifica sarebbe avvenuta soltanto il 18 ottobre 1998, come sostenuto dal ricorrente, non appena si raffronti la cifra 8 dell'anno 98 e delle ore 18 con le tracce della seconda cifra del giorno.
2.- a) La restituzione per l'inosservanza di un termine può essere accordata se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, d'agire entro il termine stabilito (art. 24 cpv. 1 PA, applicabile in virtù degli art. 69 LAI e 96 LAVS).
L'istituto della restituzione in intero costituisce un
rimedio di carattere straordinario che incide profondamente nella sicurezza del diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei requisiti con rigore e seguire criteri restrittivi. Secondo la prassi relativa all'art. 35 cpv. 1 OG, alla quale ci si può riferire anche nella fattispecie, per impedimento senza colpa bisogna intendere non solo l'impossibilità di agire oggettiva nel senso della forza maggiore, bensì pure l'impossibilità soggettiva dovuta a circostanze personali o all'errore (DTF 119 II 86 consid. 2a). L'assenza di colpa deve d'altronde essere manifesta (consid. 2 inedito in DTF 114 Ib 56, in Pra 77/1988, n. 152 pag. 540 segg.).
b) In concreto, basti a questo proposito rilevare che l'eventuale difficoltà nello stabilire la data della notifica della decisione impugnata non configura un impedimento ad agire nella persona dell'assicurato o del suo rappresentante, ai sensi della suesposta giurisprudenza.
3.- Va infine osservato, a titolo abbondanziale, che il ricorrente non pretende che l'invio della decisione amministrativa doveva essere effettuato anche al suo rappresentante.
In effetti, come correttamente rilevato dal primo giudice, l'Ufficio AI, dopo aver ricevuto l'opposizione al primo progetto di decisione del 27 marzo 1998 da parte del dott. C.________, con lettera del 18 maggio 1998 invitava lo Studio legale P.________ a produrre una procura debitamente firmata, qualora avesse voluto essere informato sulla definizione del caso. La lettera è rimasta comunque senza risposta.
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni
p r o n u n c i a :
I. Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.
II. Le spese giudiziarie di un importo di fr. 500.- sono
poste a carico del ricorrente e saranno compensate con
le garanzie prestate da quest'ultimo. III. La presente sentenza sarà intimata alle parti, alla
Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI
per le persone residenti all'estero e all'Ufficio fe-
derale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 28 gennaio 2000
In nome del
Tribunale federale delle assicurazioni
Il Giudice presidente la IIa Camera:
Il Cancelliere: