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Original
 
[AZA]
H 180/99 Ws
IIa Camera
composta dei giudici federali Meyer, Borella e Gianella,
supplente; Schäuble, cancelliere
Sentenza del 24 gennaio 2000
nella causa
B.________, avvocato, ricorrente, rappresentato dall'avv.
P.________,
contro
Cassa cantonale di compensazione, Via Canonico Ghiringhel-
li 15a, Bellinzona, opponente,
e
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano
F a t t i :
A.- B.________, avvocato, è stato amministratore
unico, con firma individuale, dal 5 marzo 1992 al 2 maggio
1996, della A.________ SA, costituita nel 1973, con sede a
S.________ dal marzo 1992 (in precedenza a L.________).
S.________, procuratrice, aveva pure diritto di firma
individuale dal 5 marzo 1992 al 31 dicembre 1994.
La società, malgrado avesse la sede a S.________, è
stata affiliata alla Cassa cantonale di compensazione di
Bellinzona, con effetto dal 1° aprile 1992, previo consenso
della Cassa cantonale vallesana di compensazione.
Con sentenza 17 dicembre 1997 della Pretura di
L.________ la ditta è stata dichiarata fallita. In seguito
ad impugnazione della declaratoria di decozione, l'11
febbraio 1998 la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto
l'appello e dichiarato il fallimento senza preventiva
esecuzione della A.________ SA, con effetto dal 17 febbraio
1998.
Il 12 giugno 1997 la Cassa ha reso una decisione me-
diante la quale, constatato di aver subito un danno di
fr. 795'992.30 a causa del mancato versamento dei contribu-
ti paritetici dovuti dalla fallita nel periodo dall'aprile
1992 al marzo 1996, ne ha preteso il pagamento da
B.________, con vincolo di solidarietà con P.________,
H.________, entrambe amministratrici della società dal 22
maggio 1996, e D.________, organo di fatto della stessa,
per analogo periodo e importo e con S.________ per
fr. 383'741.60. Il procedimento amministrativo contro
quest'ultima venne in seguito abbandonato.
B.- A seguito dell'opposizione dell'interessato, la
Cassa ha promosso nei suoi confronti una petizione al Tri-
bunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, postulandone
la condanna al risarcimento del predetto importo, in solido
con D.________, P.________ e H.________.
Per giudizio 15 aprile 1999 l'adita istanza giudizia-
ria ha accolto la petizione contro B.________, ritenendolo
responsabile del danno, malgrado avesse anticipato fr.
200'000.-, tentato di salvare l'attività della fallita e
chiesto, ma solo nell'aprile 1996, il fallimento della
società.
C.- Contro il giudizio cantonale l'interessato, patro-
cinato dall'avv. P.________, insorge al Tribunale federale
delle assicurazioni con un ricorso di diritto amministrati-
vo. Postula, in via principale, l'annullamento della
querelata pronunzia e, in via subordinata, il rinvio del-
l'incarto all'istanza inferiore per procedere all'audizione
dei testi richiesti e far allestire una perizia che
stabilisca l'effettiva situazione economica della fallita
fra il gennaio 1992 e il maggio 1996. Dei motivi invocati
si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto.
La Cassa propone la reiezione del gravame, mentre
P.________, H.________, D.________ e l'Ufficio federale
delle assicurazioni sociali hanno rinunciato a determi-
narsi.
D i r i t t o :
1.- a) Qualora la lite non verta sull'assegnazione o
il rifiuto di prestazioni assicurative, il Tribunale fede-
rale delle assicurazioni deve limitarsi ad esaminare se il
giudizio di primo grado abbia violato il diritto federale,
compreso l'eccesso o l'abuso del potere d'apprezzamento,
oppure se l'accertamento dei fatti sia manifestamente
inesatto, incompleto od avvenuto violando norme essenziali
di procedura (art. 132 OG in relazione con gli art. 104
lett. a e b e 105 cpv. 2 OG).
b) Il Tribunale federale delle assicurazioni può sta-
tuire sulla pretesa di risarcimento danni soltanto in quan-
to essa si riferisca a contributi di diritto federale. Nel-
la misura in cui litigiosi siano in concreto danni addebi-
tabili al mancato pagamento di contributi di diritto canto-
nale, il ricorso di diritto amministrativo è irricevibile
(v. DTF 119 V 80 consid. 1b e sentenze ivi citate).
2.- a) I giudici cantonali hanno condannato il ricor-
rente al risarcimento di fr. 795'992.30, in solido con
P.________, H.________ e D.________, per contributi
impagati riferiti al periodo dall'aprile 1992 al marzo
1996. Essi hanno tralasciato di assumere i mezzi di prova
richiesti, ritenendoli ininfluenti ai fini del giudizio,
visto che agli atti già vi erano sufficienti elementi per
decidere.
b) B.________ contesta questa tesi e insiste
sull'importanza dell'assunzione dei mezzi di prova richie-
sti, in particolare sull'audizione dell'avv. F.________ in
qualità di patrocinatore della A.________ SA nella procedu-
ra di fallimento, il quale potrebbe confermare che vi era
un gruppo industriale interessato a rilevare la ditta. Per
questo motivo, egli avrebbe contattato la Cassa per cono-
scere la reale situazione debitoria della società e per
chiedere una proroga che gli fu peraltro concessa. Il ri-
corrente ritiene che da questa testimonianza si possa dimo-
strare che la pretesa della Cassa sarebbe sensibilmente in-
feriore, o nulla, se solo la stessa avesse operato con la
necessaria diligenza: infatti, se l'amministrazione avesse
consentito ad un'ulteriore proroga della procedura di fal-
limento - perché le trattative in corso con un gruppo este-
ro erano praticamente giunte a buon fine -, essa avrebbe
sicuramente potuto usufruirne.
Il ricorrente è inoltre dell'opinione che l'audizione
di D.________, P.________ e S.________ possa scagionarlo da
qualsivoglia ipotesi di negligenza grave, perché i
"maneggi" operati dagli interessati nell'ambito della ditta
italiana S.________ SpA ha per certo causato un danno
irreparabile alla A.________ SA.
B.________ sottolinea poi la necessità di esperire una
perizia allo scopo di sostanziare la riuscita della nota
operazione e di dimostrare che, al momento della decadenza
della sua funzione quale amministratore unico, l'organo di
revisione aveva certificato la solvibilità della società.
Infine, il ricorrente è dell'avviso che vi sia una
concolpa della Cassa, la quale non ha fatto uso della dili-
genza e dell'attenzione che ci si poteva da lei legittima-
mente attendere, avuto riguardo all'ingente ammontare della
pretesa scoperta. Si tratta infatti di cifre che avrebbero
dovuto richiedere una particolare attenzione, non potendo
tale importo essere considerato come ordinaria amministra-
zione. In particolare, la Cassa si sarebbe dovuta determi-
nare ben prima del rilascio degli attestati di carenza beni
il 13 giugno 1996, non essendo ammissibile né tollerabile
che un'amministrazione permetta una tale lievitazione.
3.- a) In primo luogo, B.________ ravvisa, dal profilo
formale, una violazione del suo diritto di essere sentito
nell'ambito dell'istruzione della causa da parte del
Tribunale cantonale, nella misura in cui non sono stati
assunti i mezzi di prova offerti con atti 15 dicembre 1997
e 18 giugno 1998.
Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere
sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per
l'interessato di esprimersi prima della resa di una deci-
sione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire
prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedi-
mento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quel-
lo di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne
conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 124 I 51 con-
sid. 3a, 242 consid. 2, 124 II 137 consid. 2b, 124 V 181
consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi citate).
Se però gli accertamenti svolti d'ufficio permettono
all'amministrazione o al giudice, che si sono fondati su un
apprezzamento diligente delle prove, di giungere alla con-
vinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza
preponderante, e che ulteriori misure probatorie non po-
trebbero modificare questo apprezzamento, è superfluo assu-
mere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove;
Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung,
pag. 212 no. 450; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Ver-
waltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e
pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a
ed., pag. 274; cfr. anche DTF 122 II 469 consid. 4a, 122
III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 con-
sid. 3c e riferimenti). In tal caso non sussiste una viola-
zione del diritto di essere sentito (DTF 124 V 94
consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
Va pure ricordato che nell'ambito dell'accertamento
dei fatti e della valutazione delle prove il giudice di me-
rito dispone di un ampio potere di apprezzamento. Per cen-
surare un asserito accertamento arbitrario dei fatti o
un'asserita valutazione arbitraria delle prove non è suffi-
ciente che il ricorrente critichi semplicemente la decisio-
ne impugnata o che contrapponga a quest'ultima una propria
valutazione, per quanto essa sia sostenibile o addirittura
preferibile; egli deve bensì dimostrare per quale motivo la
valutazione delle prove da lui criticata sarebbe manifesta-
mente insostenibile, si trovi in chiaro contrasto con la
situazione di fatto, si fondi su una svista manifesta o
contraddica in modo urtante il sentimento della giustizia e
dell'equità (DTF 123 I 5 consid. 4a, 122 I 66 consid. 3a,
121 I 114 consid. 3a).
b) In concreto, il ricorrente sostiene che le testimo-
nianze di D.________, P.________ e S.________ siano
rilevanti per poter accertare in modo inequivocabile che
nulla gli è imputabile e che la causa del dissesto fi-
nanziario dell'A.________ SA è riconducibile unicamente
allo scorretto comportamento di queste persone.
Ora, occorre dapprima rilevare che B.________ ha
sottoscritto il 25 febbraio 1992 i contratti di compra-
vendita di attivi liberi stipulati fra la N.________ SA, di
cui D.________ era amministratore delegato, la M.________
SA, con D.________ presidente della società, entrambe in
moratoria concordataria, e la ditta di cui egli era
amministratore unico. Sapeva pure che i macchinari che
l'A.________ SA avrebbe acquisito per un importo
complessivo di fr. 2'581'420.28 (fr. 1'791'623.18 dalla
N.________ SA e fr. 789'797.10 dalla M.________ SA)
sarebbero in seguito stati rivenduti alla ditta italiana
S.________ SpA per fr. 5'175'147.- oltre a fr. 44'800.- per
spese di trasporto, pari a 7,35 miliardi di lire.
Dall'esame degli atti emerge inoltre che B.________
sapeva che P.________, S.________ e, in particolare,
D.________ avevano interessi patrimoniali anche in altre
società. Dal processo verbale di constatazione 30 dicembre
1993 dell'Ufficio provinciale imposta sul valore aggiunto
di Latina, ricevuto dal ricorrente mediante fax il
7 gennaio 1994, si evince infatti quanto segue. D.________
era amministratore delegato e azionista nella misura del
20% della S.________ SpA, azionista maggioritario (60%)
della F.________ SA - la quale era a sua volta azionista al
5% della S.________ SpA - nonché socio e azionista
minoritario, nella misura di 9 milioni di lire, della
U.________. P.________, dal canto suo, era presidente,
socia e azionista maggioritaria, nella misura di 81 milioni
di lire, della U.________ Srl - la quale aveva acquistato
macchinari dalla A.________ SA - nonché rappresentante
legale e presidente, dall'8 giugno 1989, della S.________
Srl di T.________, fallita il 21 gennaio 1993 - società
quest'ultima che aveva acquistato macchinari dalla
U.________ Srl. S.________, infine, era amministratrice
della U.________ Srl dal 25 maggio 1993 e rappresentante
legale nonché amministratrice delegata della S.________ Srl
di T.________ dal 25 marzo 1991.
A B.________ non potevano pertanto sfuggire, già
dall'inizio del 1994, quelli che nel suo ricorso di diritto
amministrativo qualifica siccome "maneggi", ossia at-
titudini gestionali poco trasparenti, di D.________,
P.________ e S.________. Va inoltre osservato che il
ricorrente, malgrado ben sapesse con chi aveva a che fare,
ha rinunciato a sporgere querela penale nei confronti di
D.________ e S.________, benché fosse venuto a conoscenza
dei vari prelevamenti effettuati da quest'ultima verso la
fine del 1993, per un importo di 746 milioni di lire, pari
a fr. 749'332.50, presumibilmente consegnati a D.________.
Ne consegue che i primi giudici non hanno violato il
diritto di essere sentito, rifiutando l'audizione di
D.________, P.________ e S.________. Essi potevano le-
gittimamente considerare che gli atti dell'incarto già
bastavano a chiarire la fattispecie e che ulteriori accer-
tamenti sarebbero stati ininfluenti.
c) Il ricorrente chiede pure il rinvio dell'incarto
all'istanza cantonale perché sia sentito quale teste l'avv.
F.________, patrocinatore della fallita nella procedura di
decozione sfociata nella sentenza d'appello 11 febbraio
1998, ritenuto che la sua deposizione potrebbe chiarire
quanto accaduto nell'imminenza della dichiarazione di
fallimento della A.________ SA.
Agli atti figura una lettera 6 aprile 1998 dell'avv.
F.________ a A.________, commissario del concordato della
M.________ SA e della Nuova S.________ SA, da cui risulta
che poco dopo aver ottenuto una proroga dalla Cassa gli fu
recapitata la sentenza della Camera di esecuzione e falli-
menti del Tribunale d'appello ticinese che dichiarava il
fallimento della A.________ SA.
Orbene, i fatti cui fa riferimento B.________ sono
avvenuti tra dicembre 1997 e gennaio 1998, mentre la Cassa
ha emanato la decisione secondo l'art. 52 LAVS nei suoi
confronti il 12 giugno 1997. Ne consegue che la testi-
monianza dell'avv. F.________ risulterebbe ininfluente ai
fini della valutazione della colpa del ricorrente, ritenuto
altresì che malgrado le parti avessero concordato il
pagamento dello scoperto entro il 15 gennaio 1998 questo
non avvenne. Detto altrimenti, è irrilevante prospettare
dilazioni di pagamento per dimostrare la solvibilità della
società, quando è già del tutto certo che tale ipotesi non
è confortata da elementi fattuali seri, come risulta in
termini incontrovertibili dalla sentenza d'appello 11
febbraio 1998. Infatti, l'A.________ SA non solo non ha
reso verosimile la sua solvibilità, ma nemmeno ha dimo-
strato di aver estinto il debito e di aver depositato l'im-
porto a favore del creditore.
Anche in questo caso si deve concludere che i primi
giudici si sono correttamente determinati rifiutando l'au-
dizione dell'avv. F.________, atteso che non basta
prospettare ipotesi remote di risanamento aziendale, prive
di qualsivoglia possibilità di riscontro oggettivo, ma
occorrono fatti idonei a dimostrare che le trattative non
si riducano a puro parlato.
Ipotizzare un salvataggio aziendale nel breve spazio
di tempo che intercorre tra il giudizio di primo grado sul
fallimento e quello d'appello - notoriamente celere avuto
riguardo al principio di celerità che connota il diritto
esecutivo federale - rasenta la temerarietà, tanto più che
nemmeno B.________ vi aveva creduto quando la S.________
SpA gli aveva comunicato, il 1° febbraio 1996, la ripresa
dei "programmi di acquisti dalla sua azienda". Infatti, il
successivo 29 aprile il ricorrente ha chiesto al giudice
del fallimento di S.________ la declaratoria di decozione
della società.
d) Infine, il ricorrente ha chiesto l'allestimento di
una perizia allo scopo di dimostrare che se non fosse stato
pronunciato il fallimento, le trattative sarebbero per cer-
to continuate e la fallita sarebbe stata in grado di salda-
re il suo debito verso la Cassa, ritenuto che l'organo di
revisione certificava la solvibilità della società.
Ora, dal rapporto di revisione 23 maggio 1996, riferi-
to al bilancio intermedio al 30 aprile 1996, si evince una
perdita di bilancio di fr. 1'568'632.43 (fr. 1'242'479.33
perdita riportata + fr. 326'153.10 perdita aziendale al
30 aprile 1996). I revisori hanno pure precisato che, es-
sendo le pretese dei creditori non più coperte, per so-
vraindebitamento della società, è stato necessario chiedere
all'assemblea l'attuazione di misure di risanamento. Si è
pertanto effettuata una postergazione di complessivi
fr. 1'623'493.75, così ripartita: fr. 262'073.75 per rinun-
cia parziale di alcune poste riferite a D.________ e
P.________, fr. 1'361'420.- per "possibile" postergazione
di parte del credito della massa concordataria Nuova
S.________ SA e M.________ SA.
I revisori hanno poi rilevato che vi era uno scoperto
per oneri sociali (AVS, INSAI, Cassa malati, Imposte alla
fonte e LPP) per complessivi fr. 1'603'798.50. Inoltre è
opportuno evidenziare che il rapporto di revisione è carat-
terizzato da una visione perlomeno ottimista della realtà
aziendale. Ad esempio, è indicata una posta per "scorta
merce" valutata in fr. 2'985'584.-, riferita a due tipi di
"magazzini": uno ubicato a L.________ e altri, detti
C.________, siti in F.________, G.________ e S.________. I
revisori hanno accettato questo importo, senza fare
accertamenti particolari, accontentandosi in pratica dei
dati forniti da D.________, basati su sue liste manuali.
Detto altrimenti, l'accettazione acritica di una posta
significativa e di importo rilevante sulla base dei dati
incontrollabili forniti da persona interessata, come pure
l'ipotesi di ulteriore postergazione di una posta di
fr. 1'361'420.-, di accettazione peraltro dubbia, non con-
sentono di concludere nel senso dei revisori, secondo cui
l'A.________ SA, una volta effettuato il risanamento,
poteva essere in grado di continuare ad esistere, aumentan-
do il suo giro d'affari, potendo così di conseguenza copri-
re i debiti ancora scoperti.
Ne consegue che una perizia contabile risulterebbe del
tutto superflua, come del resto B.________ doveva e poteva
sapere già sulla base del rapporto 29 aprile 1996 - per
certo causale alla sua istanza di fallimento di stessa data
- commissionato alla D.________ SA di G.________, da cui
risulta che vi erano scritturazioni fittizie e sopravvalu-
tazioni di attivi, tali da pregiudicare irreparabilmente la
vita economica della società. La richiesta di una perizia
volta in sostanza a dimostrare che la fallita sarebbe stata
ancora risanabile, benché B.________ si fosse dimostrato in
precedenza di ben altro avviso sulla base di precisi dati
di fatto da lui ritenuti affidabili, è ai limiti del
temerario e costituisce, nella migliore delle ipotesi, un
tentativo disperato di aggrapparsi a elementi inconsistenti
pur di continuare a sperare.
Non sussiste quindi, anche in questo caso, violazione
alcuna del diritto di essere sentito del ricorrente.
4.- Va ora accertato se si realizzi la responsabilità
giusta l'art. 52 LAVS di B.________ nella sua qualità di
amministratore unico della A.________ SA dal 5 marzo 1992
al 2 maggio 1996.
La giurisdizione cantonale ha già correttamente ricor-
dato, nei considerandi del querelato giudizio, che i pre-
supposti a fondamento dell'obbligo di risarcimento ai sensi
del citato disposto sono, oltre all'esistenza di un danno,
la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di con-
tributi paritetici da parte del datore di lavoro e l'inten-
zionalità o la negligenza grave di quest'ultimo. In sostan-
za, l'obbligo di conteggiare e versare i contributi da par-
te del datore di lavoro - nella cui nozione sono compresi
pure gli organi di una società anonima - è un compito pre-
scritto dal diritto pubblico. A questo riguardo il Tribuna-
le federale delle assicurazioni ha più volte rilevato che
il venir meno a detto compito costituisce violazione di
prescrizioni ai sensi dell'art. 52 LAVS e comporta il ri-
sarcimento integrale del danno (DTF 118 V 195 consid. 2a).
A questa esposizione può essere fatto riferimento e presta-
ta adesione.
Va evidenziato inoltre che l'organo di una società
anonima deve prestare particolare attenzione alla scelta
del personale al quale affida la gestione degli affari im-
portanti della ditta (cura in eligendo), alle istruzioni
che egli dà (cura in instruendo) e alla sorveglianza (cura
in custodiendo). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare
affinché i contributi vengano regolarmente versati (DTF 108
V 202 consid. 3a). Tale dovere risulta accresciuto quando
si tratti di un amministratore unico, ritenuto che se è ve-
ro che quest'ultimo può delegare compiti - tra cui quello
di curare che i contributi vengano pagati - è pure esatto
che la delega non lo esime dal vigilare che le funzioni de-
legate siano effettivamente svolte.
Quale organo egli in sostanza è tenuto ad informarsi
periodicamente sull'andamento dell'azienda, in particolare
sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati,
studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed
agendo per correggere irregolarità. Se dalle informazioni
raccolte sorge il sospetto di una gestione scorretta o ne-
gligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale,
l'amministratore deve intervenire affinché le prescrizioni
siano rispettate (DTF 114 V 223 consid. 4a).
5.- In concreto è accertato che la Cassa ha subito un
danno, per il mancato pagamento dei contributi paritetici
dovuti dalla fallita nel periodo dall'aprile 1992 al marzo
1996, pari a fr. 795'992.30. Questo importo viene ora chie-
sto al ricorrente. Egli non ne contesta il calcolo. Fa solo
valere di non essere tenuto al risarcimento, non essendo
adempiuti nei suoi confronti i requisiti posti dall'art. 52
LAVS e dalla giurisprudenza che lo interpreta. Adduce inol-
tre una concolpa della Cassa, la quale non avrebbe agito
con il grado di diligenza e tempestività richiesto dal-
l'elevato importo scoperto nei suoi confronti.
a) Com'è noto, il ricorrente è stato amministratore
unico della A.________ SA dal 5 marzo 1992 al 2 maggio
1996. Egli, per sua stessa ammissione, sapeva che la socie-
tà versava in gravi difficoltà finanziarie. Con lettera
5 febbraio 1994 aveva infatti precisato a D.________ di non
averlo denunciato penalmente per aver prelevato, a sua
insaputa, oltre fr. 600'000.- dal conto intestato alla fal-
lita (cfr. consid. 3b) per non pregiudicare le trattative
in corso con la G.________ SpA, società di gestioni e par-
tecipazioni industriali che si sarebbe impegnata a sotto-
scrivere il 60% del capitale sociale della S.________ SpA.
Gli aveva inoltre chiesto quali garanzie potessero es-
sere ragionevolmente fornite alla A.________ SA per con-
sentirne il pareggio dei conti senza doverla far fallire.
In conclusione aveva proposto, alternativamente, di au-
mentare il capitale sociale per coprire le perdite, di tro-
vare una soluzione per forzare la G.________ SpA a con-
cludere le trattative in senso positivo, di chiedere il
fallimento della società o di domandare la liquidazione.
Con ulteriore scritto del 9 febbraio 1994, B.________
- in risposta a D.________, che aveva indicato uno scoperto
per oneri sociali a fine dicembre 1993 di fr. 350'000.- -
aveva precisato di ritenere in fr. 750'000.- l'importo
effettivo dovuto. Ciò anche sulla base della sua lettera 25
marzo 1992 alla Cassa cantonale vallesana di compensazione,
nella quale rendeva noto che la A.________ SA aveva alle
sue dipendenze da 29 a 35 impiegati.
Malgrado l'interessato avesse inoltre palesato molte-
plici dubbi sulle trattative con la G.________ SpA e
asseverato che vi era molta improvvisazione in tutta
l'operazione, egli ha palesemente manifestato l'intenzione
di continuare a collaborare per trovare una soluzione
soddisfacente, a condizione di versare i contributi
impagati alle assicurazioni sociali, recuperare i prestiti
e ottenere, se possibile, un concordato.
b) Visto quanto precede, le affermazioni di B.________
non possono essere considerate quale esimente, ritenuto che
egli, malgrado sia stato al corrente già con certezza
dall'inizio del 1994 - a ricezione, il 7 gennaio 1994, del
fax riferito al processo verbale di constatazione del 30
dicembre 1993, rispettivamente il 5, 7 e 9 febbraio 1994,
dopo lo scambio epistolare con D.________ - tanto delle
difficoltà in cui versava l'A.________ SA quanto del
comportamento poco corretto di D.________ ed P.________, ha
però ritenuto opportuno continuare a sperare contro ogni
logica che si operasse il risanamento della società,
procrastinando così il pagamento dei contributi
sociali. Benché il ricorrente disponesse della tanto attesa
conferma del 1° febbraio 1996 da parte della S.________ SpA
della ripresa delle trattative entro breve termine, il 29
aprile 1996 ha però chiesto il fallimento della società,
dimostrando per atti concludenti di non poter credere a
conclusioni positive. A tale determinazione non è estranea
la relazione resa a B.________ dalla D.________ SA in
connessione al mandato di revisione conferitole prima del
26 febbraio 1996.
Omettere di dare disposizioni affinché fossero pagati
regolarmente i contributi alle assicurazioni sociali, pur
sapendo che vi era mora e che si trattava di importi ingen-
ti perché riferiti a dipendenti in numero da 29 a 35, è se-
gno di negligenza non indifferente del datore di lavoro,
suscettibile di far sorgere la responsabilità dell'ammini-
stratore unico, cui incombeva per legge la massima vigilan-
za nella conduzione e nel controllo della società. Infatti,
la perdita dei contributi da parte della Cassa deriva da
una grave negligenza dell'amministratore, che ha differito
il pagamento, quando già gli era noto il serio pericolo che
i contributi non potessero essere pagati. A nulla gli giova
poi affermare di aver più volte reso responsabile
D.________ dell'obbligo di dover pagare i contributi
paritetici, atteso che concolpe altrui in questi termini
non costituiscono esimente.
Orbene, il ricorrente non ha fatto quello che chiunque
nella sua situazione e con pari formazione professionale
avrebbe sicuramente fatto tra fine 1993 e inizio 1994: di-
mettersi, dopo aver provveduto agli adempimenti che gli
art. 725 e 725a CO imponevano, senza attendere fino al
29 aprile 1996.
Ne consegue che B.________ dovrà risarcire il danno
alla Cassa.
c) Va ora esaminato se esiste, come lo pretende il ri-
corrente, concolpa della Cassa tale da interrompere il nes-
so adeguato di causalità tra l'operato dell'amministratore
e il danno.
A questo riguardo il Tribunale federale delle assicu-
razioni ha già avuto modo di stabilire che l'obbligo del
datore di lavoro di risarcire il danno può essere ridotto
in applicazione per analogia dell'art. 4 LResp, rispettiva-
mente dell'art. 44 cpv. 1 CO, qualora e nella misura in cui
causa adeguata del danno o del suo aggravamento sia stata
una grave violazione del dovere di diligenza da parte del-
l'amministrazione (DTF 122 V 185 segg.). Secondo l'art. 70
cpv. 1 lett. b LAVS, le associazioni fondatrici, la Confe-
derazione e i Cantoni rispondono dei danni causati dagli
organi della cassa o da qualsiasi funzionario o impiegato
della cassa violando, intenzionalmente o per negligenza
grave, le prescrizioni.
Ora, dalla documentazione agli atti si evince che il
9 novembre 1992 la Cassa aveva diffidato la A.________ SA
per il mancato pagamento dei contributi per il 3° trimestre
1992, pari a fr. 5'100.-, e che l'11 dicembre seguente ave-
va chiesto l'emissione di un precetto esecutivo. Risulta
poi che il 3 marzo 1993 l'amministrazione aveva nuovamente
diffidato la società, per il mancato pagamento riferito al
4° trimestre 1992, e che il 4 maggio 1993 l'aveva precetta-
ta per l'importo di fr. 5'100.-. In data 13 dicembre 1994 -
dopo aver ricevuto, il 25 novembre 1994, la distinta dei
salari 1992 dalla ditta - la Cassa ha allestito il conteg-
gio di chiusura e il 13 gennaio 1995 ne ha chiesto il paga-
mento. Il 30 marzo 1995 ha diffidato la ditta e il 28 apri-
le di quell'anno l'ha precettata per fr. 161'634.80. Lo
scoperto 1992, di complessivi fr. 171'834.80, è sfociato
nell'attestato di carenza beni 13 giugno 1996 di
fr. 172'062.85.
Per il 1993, la Cassa ha attuato la medesima procedura
del 1992, nel senso che - dopo aver allestito il conteggio
di chiusura, chiesto il pagamento e diffidato la società -
il 28 aprile 1995 l'ha precettata per fr. 207'274.80, otte-
nendo il 13 giugno 1996 un attestato di carenza beni per
fr. 207'702.80.
Anche per il 1994 - dopo aver chiesto l'8 giugno, il
7 settembre e il 7 dicembre 1994 il pagamento dei contri-
buti - la Cassa è stata costretta l'8 aprile 1995 a nuova-
mente diffidare la società e a multarla il 16 maggio 1995.
Il 27 luglio 1995 essa ha allestito il conteggio di chiu-
sura 1994 per fr. 187'166.60, mentre il 2 febbraio e il
15 aprile 1996 ha rispettivamente diffidato e precettato la
A.________ SA per il medesimo importo. L'amministrazione ha
ricevuto il 13 giugno 1996 un ulteriore attestato di caren-
za beni per fr. 5'318.60 riferito al 3° trimestre 1994 e un
altro riferito al 4° trimestre per fr. 5'249.10, nonché un
attestato del 29 aprile 1997 per fr. 195'367.45 riferito al
periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994.
Le modalità d'incasso con il corollario di diritto
esecutivo si sono reiterate anche nel 1995 e l'ammontare
scoperto è risultato essere di fr. 182'766.10. La Cassa ha
ottenuto altri 5 attestati di carenza beni per complessivi
fr. 138'180.85 riferiti al periodo da gennaio a ottobre
1995, rilasciati tra il 13 e il 18 giugno 1996, nonché un
ulteriore attestato del 29 aprile 1997 per fr. 48'210.20
riferito ai contributi paritetici per il periodo dal
1° gennaio al 31 dicembre 1995.
Infine, per il periodo ancora entrante in linea di
conto da gennaio a marzo 1996, la Cassa, dopo aver diffida-
to ogni mese la società, l'ha precettata per un importo di
fr. 46'950.-.
Da quanto esposto risulta che l'amministrazione, dopo
aver diffidato la A.________ SA nel novembre 1992 e marzo
1993 ed averla precettata nel dicembre 1992 e maggio 1993,
è rimasta praticamente inattiva per quasi due anni (fino al
13 gennaio 1995). Orbene, questa inattività determina per
certo una violazione del dovere di diligenza da parte
dell'amministrazione. È però pure evidente che tale carenza
non è causale in relazione al danno. Infatti, l'am-
ministratore unico sapeva sin dall'inizio del 1994 dell'in-
gente ammontare, da lui valutato in circa fr. 750'000.-,
che la A.________ SA doveva alle assicurazioni sociali.
Detto altrimenti, i quasi due anni di inoperosa attesa del-
la Cassa non potevano indurre in errore il ricorrente sul
dovere della società di pagare i contributi sociali, del
cui notevole ammontare B.________ era ben conscio. Inoltre
questi era pure cosciente dei suoi doveri perché aveva con-
fermato a D.________ che non intendeva essere in nessun
modo coinvolto penalmente per il mancato pagamento dei
contributi. Il ricorrente non ha però tratto le debite
conclusioni che un amministratore unico di società anonima,
tanto più se avvocato, avrebbe dovuto trarre: dimettersi o
disporre - controllando che ciò avvenisse effettivamente -
affinché fossero regolarmente versati i contributi che man
mano divenivano esigibili e ammortizzati gli arretrati.
Ne consegue che non sono dati i due presupposti cumu-
lativi richiesti dalla giurisprudenza per rendere la Cassa
corresponsabile del danno. B.________ dovrà pertanto
rifondere a quest'ultima l'intero importo scoperto,
solidalmente con P.________, H.________ e D.________.
6.- La lite non concernendo l'assegnazione o il rifiu-
to di prestazioni assicurative ai sensi dell'art. 134 OG,
la procedura è onerosa.
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicu-
razioni
p r o n u n c i a :
I.In quanto ricevibile, il ricorso di diritto ammini-
strativo è respinto.
II.Le spese giudiziarie, fissate a fr. 16'000.-, sono po-
ste a carico del ricorrente e saranno compensate con
le garanzie prestate da quest'ultimo.
III.La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tri-
bunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, all'Uf-
ficio federale delle assicurazioni sociali, nonché a
P.________, H.________ e D.________.
Lucerna, 24 gennaio 2000
In nome del
Tribunale federale delle assicurazioni
Il Giudice presidente la IIa Camera:
Il Cancelliere: